per ben che gli cavalieri armati sogliono refutare quelli da pede vole la lege che quando fosse uno da pede de una excessiva, & summa strenuita in l'arme che saria equale ad quello da cavallo che fosse commune armigero. sogliono alcuni cavalieri fare differentia se uno sara facto cavaliero per lo Imperatore che sia piu degno che quello che sara facto per uno duca, o altro signore inferiore; ma in l'arme dove se tractasse dela fama, & de satisfare alo suo honore non se fara tale differentia; perche tenuto e per dricto de arme satisfare al honore proprio, & del rechieditore non admessa tale differentia; & sogliono fare differentia li iuristi, & uno che sia nato in una villa; & l'altro in una famosissima citate che questo sia piu degno; ma non haveria loco in lo combattere per lo honore. Similmente dice Baldo che se uno nobile per natura sara nato, & allevato, & habitatore in villa non sara rustico, & potra combattere con unn altro nobile senza tale repulsa. Ma la lege fa differentia fra uno cavaliero insignito & gia facto, & uno che sara per lo principe deputato farsi in tale battaglia o in tale giornata; & molti degni cavalieri dicono che uno nato rustico essendo armigero, & in exercito d'arme potra per causa de suo honore in campo combattere con ogni nobile de natura che fosse armigero, & pure in lo exercito chi fra loro e equalita in arme finche sono in campo; como apresso se vedera.
Se un armigero rusticano lassate l'arme se dapo potra venire a battaglia con uno nobile. Capitulo XII.