ci del suo signore commetteria gran difalta quello anchora che con fraude lassasse la vigilia, & custodia delo exercito de nocte, o de giorno, o la guardia dela persona del suo principe sara in pena capitale con infamia, & uno cavaliero quale in tempo dela guerra alienasse tutte l'arme che e desertore dela militia armata ; & uno tale che con sua opera procurasse che li inimici pigliasseno li fideli, & partesse la preda con loro; & questo secondo la lege Imperiale sara in pena de essere posto in foco vivo; & quello tale che publicamente excommunicato fosse, o usuraro publico quale e infame, o uno mancatore di fede heretico; & ogni nobile che exercitasse mestiero non conveniente ala sua nobilita, o ala arte militare non condegno; & generalmente ogni uno che fosse in grande infamia per alcuno suo delicto; perche per la infamia se perde la nobilita, & ogni dignita; & similmente un bastardo figliolo de homo nobile che non havesse una grande virtu se reprocciaria per uno nobile; perche gli bastardi sono estimati vili, & ignobili; & non sono dela casata; reservato se fosse morigerato; & in arme longo tempo versato, & virtuoso; loquale in caso de proprio honore non se reprocciaria iustamente; perche la natura humana e commune ad tutti; & essendo tale bastardo legitimato dal Papa, o da principe, o per matrimonio sequente se fosse virtuoso non se potria remettere; perche tutte le lege, & gli decreti dicono che sono simili ali legitimi; & se fosse dato uno bastardo ad servire la corte del principe longo tempo acquistaria privilegio de legitimatione, & non se potria reprocciare per questa via, re-
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