reprovate fossero, & da se cazzare da gli exerciti, & da larte militare, et percio la lege civile la qual parla de gli feudi, volse che un cavagliere non destito da natura militare, lui & suoi antecessori non potesse rechiedere ad personale battaglia unaltro cavagliere di natura non equale ad se provocatore ma piu digno, & questo non e in observantia in larte militare; & piu che uno rustico non potesse rechiedere di combattere uno nobile, o un cavagliero; ma uno cavagliero in arme potra combattere con un cavagliero de dignita creato da uno principe per honore; & simelmente un bono armigero longo tempo versato in arme el qual fosse de bone virtu, & costumato non potera essere recusato da uno cavagliero o nobile de natura volendo combattere con lui per causa di honore; o vero che epso fosse provocato dal nobile non lo potrebbe da poi refutare, & etiam uno nobile per natura; o de nobilita darme che fosse virtuoso & degno per causa di suo honore & fama offeso da gran signore, potrebbe dire voi me havete offeso el mio honore & fama, io voglio con la spata provare havermi offeso iniustamente; & quello saria tenuto per ragion di arme respondere con la propria sua persona, o vero dare uno campione simile chi combattesse sopra quella querella, altramente restaria con poco honore, & saria estimato vile, & davanti Imperatore, Re, o altri principi, & in ogni ordine di cavaleria saria iudicato dover respondere per se, o per campione; perche la nobilita e di tanta excellentia che fa l'homo habile & ducale; & uno Re, principe, o Duca in se, & non per la di-
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