Incomincia il libro octavo deli casi succedenti ale particulare battaglie; & deli pacti deli combattenti.
Se facto il pacto de rompere dece lanze, & luno cascara per incontro , se la battaglia e finita non aspectando de finirede rompere le dece lanze. Capitulo I.
Doi cavalieri se disfidano per combattere a cavallo con pacto de non correre piu che dece lanze tra tutte doi le parte a ferri politi; & chi de quelli peggio se portasse remanesse per vinto da l'altro. Succede che havendo corso alquanti renghi, & nonfornita tutta la quantita de gli colpi luno per incontro da l'altro casca dal cavallo, dapo del suo cadimento vole retornare ala battaglia per fornire il numero deli corsi,l'atro con instantia lo recusa con dire,perche e cascato per violentia del suo incontro e fornita la battaglia, & senza piu combattere e rimasto vincitore. Onde se da vedere quello chel iudice ne determina quale sia piu iusta petitione. Dice il Decreto che la battaglia non se fornisse per cascata; como nel gioco dela locta adviene cascando una volta non fornito il numero del loctare non e condannato per perditore; onde sel cavaliero che casca da cavallo presto se ritorna a cavalcare a tutta oltranza non sara vinto; perche in tal battaglie per finche se po defendere