to, & dice de si perche non e da fare differentia che uno sia dal principio cavaliero reprobato, o che dapo facta la disfida, & dato li guagii dela battaglia sia da reprocciare, & refutare per causa novamente supervenuta laquale non era in tempo del guagio acceptato; & questo determina la lege che ogni dignita, honore, preeminentia; officio, & habilita data se perde per infamia, delicto, o crimine che dapo adepta la dignita supervenesse; & speciale un cavaliero venuto ala militia armata se dapo che sara scripto al numero, & lista deli cavalieri commettera defalta, o delicto militare sara con infamia remesso, & deiecto da l'exercito, & soluto da ogni sacramento che prestato havesse, & toltogli li militari segni; & stimati si como anchora una donna se potra repudiare dal marito per adulterio che commettesse dapo facto il matrimonio, ma non per quello che havesse facto avanti; & cosi anchora havendo giurato un cavaliero obedire a uno signore non sara tenuto se quello dapo commetesse delicto perloquale non fosse da essere obedito dali soi, o excommunicato; & ogni promessa, & ogni giuramento se intende stando la cosa in quello stato che sara quando se fa; & reservata la causa nova che supervenesse; & la Decretale dice se io prometto sposare una donna, & dapo gli sara cavato uno occhio non saro tenuto farlo; & Seneca ali Libri deli Beneficii dice che accio che l'homo sia tenuto fare quello che promesso havera che e necessario che non sia innovata cosa perlaquale il promissore non sara tenuto de farlo; & impero per nova repulsa superveniente potra essere reprocciato, & repulsato. Finisse il septimo libro.
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