curita concedere la potesta del combattere ali exerciti per loro voluntate; & oltra questo possono elegere iudici, & altri officiali sopra laadministratione delo exercito quale guadagno; & per questo nel loco dove se trovano essere acampati possono concedere la licentia cosi il conductero, como un signore che fosse confedereato in compagnia, & in lega col suo signore nel territorio che fosse del signore con lui confederato potra la licentia; & anchora altra securita concedere luno in territorio de l'altro; attento che la iuridictione delo dominio tra li principiconfederati, e commune che luno nela signoria de l'altro po per sua volunta disponere si como la lege quale de questo fa expressa mentione.
Del iuramento de quelli che voranno intrare a combattere in battaglie particulare de oltranza. Capitulo XV[1].
Non se debbe lassare in oblio, ante necessario farne expressa mentione del iuramento che debbeno fare coloro quale ad oltranza hanno deliberato combattere; perche e da sapere che secundo la lege Longobarda facta per quelli Imperatori che in Italia quella indusseno vole chel provocatore, overo rechieditore devera iurar, & non lo provocato; & quando uno accusasse per suspectione dove per necessita fosse constrecto nel iuramento non lo potra iustamente far, excepto se dicesse che per suspectione havesse deliberato combattere; & in caso che per iuramento affirmasse che per verita, & non per suspectione combattesse,
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