Como debbe il cavaliero pigliare iusta querela per procedere nel combattere, ad tale che dela impresa resti vincitore. Capitolo X.
Ciascaduno cavaliero che vora con iustitia per sua securita nela battaglia particulare procedere, ne provocatore, ne rechieditore voluntario devera essere, anzi del honore constrecto como provocato, & offeso dal nimico debbe per necessita venire a guagio de battaglia, & per commune opinione deli armigeri, & cavalieri se demonstra che li provocatori a battaglia voluntaria senza necessita de offesa debiano essere ragionevolmente perditori; reservato quando l'offesa fosse chiaramente vera, & non dubia se devera essere provocatore; & neli dubii casi per non essere rovocatore se debbeno usare parole da provocato, & offeso; & andare ala battaglia con grande animo per defensione dela verita, & de l'honore dela sua iustitia, & quella se debbe disponere con animo sostenerla; per che la querela che se piglia a defensare debbe essere iusta, dove se declara che ogni offeso che intende volere com battere per l'offesa receputa e provocatore necessario, & tene loco de reo offeso como quello che dal compagno se sente essere offeso. Anchora se declara la cuasa de iusta provocatione quale & quando se move per l'offesa receputa periniuria, o per altro mancamento de sua fama, & honore che patesse dal inimico con chi intende combattere; alhora se chiama rechieditore provocato; perche tene loco de rechiesto, & se debbe adactare porgere la querela con parole per le-