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Difference between revisions of "Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/95"
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curita concedere la potesta del combattere ali exerciti per loro voluntate; & oltra questo possono elegere iudici, & altri officiali sopra laadministratione delo exercito quale guadagno; & per questo nel loco dove se trovano essere acampati possono concedere la licentia cosi il conductero, como un signore che fosse confedereato in compagnia, & in lega col suo signore nel territorio che fosse del signore con lui confederato potra la licentia; & anchora altra securita concedere luno in territorio de l'altro; attento che la iuridictione delo dominio tra li principico{{dec|u|n}}federati, e commune che luno nela signoria de l'altro po per sua volu{{dec|u|n}}ta disponere si como la lege quale de questo fa expressa mentione. | curita concedere la potesta del combattere ali exerciti per loro voluntate; & oltra questo possono elegere iudici, & altri officiali sopra laadministratione delo exercito quale guadagno; & per questo nel loco dove se trovano essere acampati possono concedere la licentia cosi il conductero, como un signore che fosse confedereato in compagnia, & in lega col suo signore nel territorio che fosse del signore con lui confederato potra la licentia; & anchora altra securita concedere luno in territorio de l'altro; attento che la iuridictione delo dominio tra li principico{{dec|u|n}}federati, e commune che luno nela signoria de l'altro po per sua volu{{dec|u|n}}ta disponere si como la lege quale de questo fa expressa mentione. | ||
− | '''Del iuramento de quelli che vora{{dec|u|n}}no intrare a combattere in battaglie particulare de oltranza. Cap{{dec|u|itulo}} XV.''' | + | '''Del iuramento de quelli che vora{{dec|u|n}}no intrare a combattere in battaglie particulare de oltranza. Cap{{dec|u|itulo}} XV<ref>XVI</ref>.''' |
<span style="background: black; color:white; padding: 0.1em 0.25em; font-weight: bold;">N</span>on se debbe lassare in oblio, ante necessario farne expressa mentione del iuramento che debbeno fare coloro quale ad oltranza hanno deliberato combattere; perche e da sapere che secundo la lege Longobarda facta per quelli Imperatori che in Italia quella indusseno vole chel provocatore, overo rechieditore devera iurar, & no{{dec|u|n}} lo p{{dec|u|ro}}vocato; & qua{{dec|u|n}}do uno accusasse per suspectione dove per necessita fosse constrecto nel iuramento no{{dec|u|n}} lo potra iustame{{dec|u|n}}te far, excepto se dicesse che p{{dec|u|er}} suspectione havesse deliberato co{{dec|u|m}}battere; & in caso che p{{dec|u|er}} iurame{{dec|u|n}}to affirmasse che per verita, & non per suspectione combattesse, | <span style="background: black; color:white; padding: 0.1em 0.25em; font-weight: bold;">N</span>on se debbe lassare in oblio, ante necessario farne expressa mentione del iuramento che debbeno fare coloro quale ad oltranza hanno deliberato combattere; perche e da sapere che secundo la lege Longobarda facta per quelli Imperatori che in Italia quella indusseno vole chel provocatore, overo rechieditore devera iurar, & no{{dec|u|n}} lo p{{dec|u|ro}}vocato; & qua{{dec|u|n}}do uno accusasse per suspectione dove per necessita fosse constrecto nel iuramento no{{dec|u|n}} lo potra iustame{{dec|u|n}}te far, excepto se dicesse che p{{dec|u|er}} suspectione havesse deliberato co{{dec|u|m}}battere; & in caso che p{{dec|u|er}} iurame{{dec|u|n}}to affirmasse che per verita, & non per suspectione combattesse, |
Latest revision as of 10:17, 3 March 2024
curita concedere la potesta del combattere ali exerciti per loro voluntate; & oltra questo possono elegere iudici, & altri officiali sopra laadministratione delo exercito quale guadagno; & per questo nel loco dove se trovano essere acampati possono concedere la licentia cosi il conductero, como un signore che fosse confedereato in compagnia, & in lega col suo signore nel territorio che fosse del signore con lui confederato potra la licentia; & anchora altra securita concedere luno in territorio de l'altro; attento che la iuridictione delo dominio tra li principiconfederati, e commune che luno nela signoria de l'altro po per sua volunta disponere si como la lege quale de questo fa expressa mentione.
Del iuramento de quelli che voranno intrare a combattere in battaglie particulare de oltranza. Capitulo XV[1].
Non se debbe lassare in oblio, ante necessario farne expressa mentione del iuramento che debbeno fare coloro quale ad oltranza hanno deliberato combattere; perche e da sapere che secundo la lege Longobarda facta per quelli Imperatori che in Italia quella indusseno vole chel provocatore, overo rechieditore devera iurar, & non lo provocato; & quando uno accusasse per suspectione dove per necessita fosse constrecto nel iuramento non lo potra iustamente far, excepto se dicesse che per suspectione havesse deliberato combattere; & in caso che per iuramento affirmasse che per verita, & non per suspectione combattesse,
- ↑ XVI