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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/96

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debbe de verita intrare; como che per la constitutione facta per Federico imperatore se denota che debbeno per iustitia tutte le parte de calumnia iurare, cioe defensare ciascuna querela de verita senza alcuna calumnia credendo essere vero quello perloquale a combattere se conduceno; & cosi anchora debbeno li campioni iurare de defendere la parte loro quale senza calumnia credeno combattere; & che li loro principali defensano iusta querela; & oltra questo debbeno li campioni iurare de combattere con tutte loro forze, si como appresso vederemo nel libro dove se tracta de campioni; & ben che alcuni havesseno dicto chel superato e vinto facto il iuramento fosse in pena de tradimento retrovandose perditore nela battaglia questo non potria per iustitia ne per ragione procedere; attento che tutte le scripture dicono lo iudicio dela battaglia non essere vero, ma falso; & e decisione de Federico imperatore, che quantunche un Cavaliero per forza se desdicesse non restaria pero traditore; reservato si fosse accusato de crimine lese maiestatis perdendo in battaglia saria traditore, overo se combattesseno per altro tradimento saria lo superato, & vinto per traditore reputato; non pero in altro caso, excepto si per capituli fosse expresso chel perditore devesse per traditore remanere, si como feceno quelli che in Padoa con tal capitulo combaterono chel perditore restasse traditore.

Quando fosse facto per lo iudice bandimento che quello deli combattenti che trapassasse il segno fosse perditore. Capitulo XVI[1].

  1. XVII