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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/61

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persona; gli potria il provocato respondere, che in caso che se sentesse da lui essere offeso al suo iudice competente andare, & iudicilamente iustitia li domandare che le responderia; & havendo il rechieditore faculta per dricto de arme de potere demonstrare la iustitia de arme, & sua auctoritate potere tirare, & constrengere lo rechiesto ala personale battaglia senza andare al iudice ordinario. Impero se debbe equalita servare non usando el rechieditore magiore privilegio del rechiesto, quantunche lo disfidato sia degno de magior favore; si como anchora sono li rei convenuti chiamati a iudicio civile,, & questo per constitutione de Othone Imperaore Re in Italia; & dapo per Federico confirmata & seguita, & per consuetudine & stile de arme se observa chel provocato habbia a elegere le arme, il iudice, & loco quando a combattere se disponeno; & questo statuto fo perche il provocatore e ilquale ha faculta potere elegere la prova, & constringere il provocato nela via dele arme, havendo potestate pretermettendo il iudiciale foro ala battaglia totalmente constringere il provocato; & quando non havesse del tutto l'arbitrio, & faculta de elegere le arme debbenoessere il iudice anchora electe. Attento che tutti li Cavalieri che provocati fosseno per iusta cagione; attale che la battaglia per iudicio militare se definisca con ogni equalita, che nullo avantagio ce intervenga; & che non se attribuisca magiore favore al rechieditore, che al rechiesto; si como edebito che in tutte le differentie che al iudicio se adduceno se debbeno con iusta bilanza ponderare; conciosia