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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/42

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Et seguendo da sapere , che molte volte le battaglie da persona ad persona saranno injuste per ragione dela prohibitione delo loco; che volendose adoperare in loco sacro, religioso , & propinquo in sacro tempio per justitia non sarà permesso; & oltra di questo per la prohibitione delo tempo che ne gli giorni solenni de festivitate in honore de Dio; & quando non ce intervenesse justa causa, o quando non combattesseno per defensione del proprio honore, & per defensione dela patria, o quando combatesseno per injusta querela; deliquali diremo appresso, chi in simili casi, lochi, & tempi combattesse; peccaria mortalmente como quelli che defendeno la patria injustamente; perché lo vigore, & honesta dela justitia è grande; intanto che essendo uno homo justamente condennato ala morte, & rompendo le carcere suggesse per non essere justificato violando la justitia mortalmente peccaria. Sono anchora queste tale battaglie per divina lege ali ecclesiastici prohibiti quali sono vetate tanto per cagione de loro quantoper aliena ragione combattere. Anchora neli terreni, & possessione ecclesiastice quali possedeno per recuperatione, & substentamento deli ecclesiastici non se ponno operare; quantunche la lege Longobarda voglia che le persone ecclesiastice per recuperatione dele cose occupate ala Chiesia possano per campione fare combattere. Ma questo reprova expressamente la decretale dal Papa facta quale reprova ogni lege, & contraria observatione.