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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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| '''Capitulo [76] dove se tracta se dui cavalieri in dui capise diffidano[!] fora lo exercito sese devevo punire.'''
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| '''Cap. 252. Se dui armigeri o Cavallieri in dui campi se disfidasseno fuori dall’esercito, se si debbono punire.'''
 
| '''Cap. 252. Se dui armigeri o Cavallieri in dui campi se disfidasseno fuori dall’esercito, se si debbono punire.'''
 
Sono dui campi di capitani armigeri accampati & uno Cavalliero o altro armigero & che uno sottomette un altro e l’altro viene a le mani, partendosi dalli campi dalli suoi capitani, e combatteno, si dimanda se costoro ponno esser puniti: si dice di sì et la ragione è questa, che loro mancano all’honore loro, essendo obbligati al servitio dello esercito con loro persona et durante quello senza licentia non possono combattere, nè arme muovere contra li nimici & facendo & commettendo delitto contra la republica, overo offesa maiestas; & questo per volere, senza licentia de lo Duca, pigliare, come non possano per ragione, chè per tal disordine o simili inobedientie potriano seguire di molti inconvenienti, chè saria danno di loro, della republica & del signore, chè per disordine de’ Cavallieri o che altro fusse pareria che senza licenza a ciò procedesse. Et questo da giurisconsulti è confermato alle leggi Civili, dove gravemente disponessero tali scomititori & pugnatori senza licentia delli capitani, ancora che a loro seguitasse vittoria; più forte dico che non solo andasse a battaglia senza licentia, ma che ardisce passare il segno, quale le fusse dato per confine o che scrivesse alli eserciti inimici o che loro facesseno segnale, ancora è da dare gran punitione; riducesse Livio, nel secondo De Bello Punico, lo primo detto del consolo Romano, che per causa tale suo figliuolo, vincitore del nemico del popolo Romano, fece decapitare.
 
Sono dui campi di capitani armigeri accampati & uno Cavalliero o altro armigero & che uno sottomette un altro e l’altro viene a le mani, partendosi dalli campi dalli suoi capitani, e combatteno, si dimanda se costoro ponno esser puniti: si dice di sì et la ragione è questa, che loro mancano all’honore loro, essendo obbligati al servitio dello esercito con loro persona et durante quello senza licentia non possono combattere, nè arme muovere contra li nimici & facendo & commettendo delitto contra la republica, overo offesa maiestas; & questo per volere, senza licentia de lo Duca, pigliare, come non possano per ragione, chè per tal disordine o simili inobedientie potriano seguire di molti inconvenienti, chè saria danno di loro, della republica & del signore, chè per disordine de’ Cavallieri o che altro fusse pareria che senza licenza a ciò procedesse. Et questo da giurisconsulti è confermato alle leggi Civili, dove gravemente disponessero tali scomititori & pugnatori senza licentia delli capitani, ancora che a loro seguitasse vittoria; più forte dico che non solo andasse a battaglia senza licentia, ma che ardisce passare il segno, quale le fusse dato per confine o che scrivesse alli eserciti inimici o che loro facesseno segnale, ancora è da dare gran punitione; riducesse Livio, nel secondo De Bello Punico, lo primo detto del consolo Romano, che per causa tale suo figliuolo, vincitore del nemico del popolo Romano, fece decapitare.
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| '''{{par}} [134] Quando de doi conbactenti luno cecasse locchio al nemico && quello allui troncasse elnaso qual foria piu honorato.'''
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| '''{{par}} [134] Quando de doi conbactenti luno cecasse locchio al nemico & quello allui troncasse elnaso qual foria piu honorato.'''
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| '''Cap. 266. De dui combattenti, uno cavò un occhio al nimico & l’altro gli tagliò il naso, si dimanda quale haverà più honore de li dui.'''
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Facendose una battaglia fra dui armigeri, quali havendo fermati i Capitoli chi meglio facesse fosse vincitore & havesse honor della vittoria e quello che peggio facesse restasse perditore & pregione del vittorioso, accade nel combattere che uno a l’altro un occhio li cavò & quello che lo perdette all’altro il naso li tagliò, & finendosi la battaglia, dubitandosi, se domanda quale di lor fusse più honorato vincitore, onde quello che haveva cavato l’occhio al compagno mostrava havere maggior parte nella vittoria honorata, attento che in questo mondo non è altra miseria ch’esser privo della vista, per rispetto che fa restare l’huomo inutile a tutte le cose e per esser l’occhio membro nobilissimo, e per esser collocato in eminente loco, è dignissimo membro per esser posto in testa, quale è il principale & governatore di tutti gli altri membri humani, attento che li guida & conduce, con lo instrumento dello lume, dove a lui pare & piace; & per quello si cognosce & discerne tutte le cose della natura, la imagine del quale allo cervello & al core rapresentano e conservano la memoria delle cose visive e fanno l’huomo combattere & legger come instrumenti necessarij a gli esercitij; ministrano, allegrano il core che in mezo del corpo humano è realato, con la quale per la virtù visiva, allegrandosi con allegrezza; se notifica, il perchè ragione è di vivere lungo tempo, che per essere il naso membro inutile nel capo e vile, per cagione ch’è conduttore delle feccie del cervello et per quello se conducono li puzolenti vapori della testa & per essere lo senso de lo odorato inutile al corpo humano: altra utilità di quello non si sente, se non che per ornamento della bellezza della faccia in quello loco da natura è stato produtto. Adunque concludiamo che l’occhio è membro di maggior eccellentia, attento che son due porte della vista, qual è lo aprire & lo serrare per lor volontà ponno disponere & in lor difensione la natura, maestra di tutte le cose, due perpetuale ha per create; & lo philosopho dice, come noi in un altro Capitolo havemo referito, che l’occhio è instrumento de l’anima sensitiva e la mente vede mediante l’occhio; & imperò quanto più è eccellente il membro, tanto è più quanto che per la sua percussione causa maggior dolore: per questo ha maggiore honore quello che privò, che non a quello a chi fu l’occhio privato; ma se potria incontrare che quello il quale perdette il naso, per unico membro nella faccia, è più necessario al corpo humano & più dannosa la perdita di quello, attento che per esser solo ornamento, essendone la faccia sguarnita, in niun modo si può rimediare; & havendo perduto un occhio, restasse l’altro, totalmente non è privato della luce, anzi se fortifica la virtù visiva & quello che era in dui in uno naturalmente se riduce, di modo che viene a veder così con uno restando come con li dui; & questo è per ragione che la virtù visiva è divisibile, quantunque si possa diminuire, non se può partire; & questo dice Baldo, che l’huomo che ha un occhio da niuno esercitio per desutile si può movere; & leggesi di Annibale Cartaginese, il quale per violenza del freddo perdendo un occhio all’alpe di Bologna, facendo pur grandissimi fatti contra Romani, s’adoperò sì che da molte vittoria nel mondo è rimaso famosissimo; e l’Evangelio dice: “meglio è andar con un occhio in paradiso che con dui ne l’inferno esser dannato”; nè s’acquista però estrema miseria per haver un occhio, perchè vuole la legge che non si possa amovere di alcuna aministratione de officio quello che havesse un occhio, come huomo imperfetto; & per questo se dinota che a perdere il naso è maggior vituperio, perchè essendo la faccia humana assimigliata al volto divino, totalmente per la perdita del naso resta molto disturbata, perdendo la ornata bellezza, a la quale non è alcuno rimedio, nè potria per coprimento celare tale deformità del naso tagliato, onde mostrando in presentia di tutti tanto disornamento; come è maggior pena a colui che ha una mano e la perde, come dice Baldo, così è maggior pena & incarico per essempio uno che perde il naso, come quello che gli muore uno suo figliuolo ha maggior dolore di quello c’havendone dui gliene muore solo uno, però non è si grande pena; & secondo la opinione de gli huomini non si può far maggior improperio & ingiuria all’huomo che privarlo del naso, per il quale è maggiore offesa che se d’una mano o d’un piè o d’un occhio lo privasse, perchè è più manifesta cosa, cioè vergogna; & per questo per una gran pena se suole uno delinquente alla privatione del naso condannare, acciocchè porta per eternale pena su la faccia di continuo la sua vergognosa punitione, la quale in nessun modo si può coprire; & dice Federico nella sua Costitutione che la pena della privatione del naso è punitione atroce & severissima, attento che è derisione della gente; & questa tal punitione se costuma dare alle donne che adulterano il matrimonio coniugale, manifestata in gravissimo delitto; & per questo crederia che ha maggior honore quello a cui è restato il naso, perdendo l’occhio, che quello in quale con dui occhi & senza naso si ritroverà; però quando simile caso accadesse potrà il giudice secondo il suo vedere giudicare, ma la mia sentenza mi pare esser giusta per le altre circonstantie, chè possono mille ferite intervenire.
  
 
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| '''Capitulo [140] de baactaglia de dui cavalieri co{{dec|u|m}}bactenti quando lo principe lo sceptro botto per spartire & luno corse dipo allega non haver visto lo sceptro bottato & laltro dice essere perzo vincitore.'''
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| '''Capitulo [140] de bactaglia de dui cavalieri co{{dec|u|m}}bactenti quando lo principe lo sceptro botto per spartire & luno corse dipo allega non haver visto lo sceptro bottato & laltro dice essere perzo vincitore.'''
 
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| '''Capitulo [147] Quando uno del conbactenti in liza era ferito & lui boctato per terra lo nemico stava col coltello per a{{dec|u|m}}mazarlo && lo iudice despartio e lo ferito se mortio. qual sarra lo vincitore.
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| '''Capitulo [147] Quando uno del conbactenti in liza era ferito & lui boctato per terra lo nemico stava col coltello per a{{dec|u|m}}mazarlo & lo iudice despartio e lo ferito se mortio. qual sarra lo vincitore.
 
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| '''Capitulo [168] dove se tracta se un cavalieri soperato in bactagliaa et lassato alla fede se denega de po se p{{dec|u|er}} lo provocatore se po reducere ad bactaglia.'''
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| '''Capitulo [168] dove se tracta se un cavalieri soperato in bactaglia et lassato alla fede se denega de po se p{{dec|u|er}} lo provocatore se po reducere ad bactaglia.'''
 
| '''Cap. 242. Se uno Cavalliero superato in battaglia & lasciato alla fede, se poi dinega, se per il provocatore si può riducersi a combattere.'''
 
| '''Cap. 242. Se uno Cavalliero superato in battaglia & lasciato alla fede, se poi dinega, se per il provocatore si può riducersi a combattere.'''
 
Essendo un armigero da un altro in battaglia preso & liberato in fede, il quale di lì a un certo tempo dinega esser mai superato, si dimanda se ‘l suo vincitore lo potrà altra volta a battaglia provocare per provarli il vero, come da lui è stato vinto: si risponde di sì, perchè dinegando viene a spogliare il vincitore della sua ragione con gran falsità & rompendo la fede data commette delitto d’infideltà; come di sopra è ditto nel secondo libro, dove si tratta de simili casi, si può combattere et per questo si debbono fare gli instromenti publici della vittoria per il notaro e il giudice il quale è tenuto tenerlo et debbe essere rogato delli fatti che succedono nel combattere, acciocchè la parte vittoriosa vadi per tutto con la chiarità del fatto, over con patente del giudice.
 
Essendo un armigero da un altro in battaglia preso & liberato in fede, il quale di lì a un certo tempo dinega esser mai superato, si dimanda se ‘l suo vincitore lo potrà altra volta a battaglia provocare per provarli il vero, come da lui è stato vinto: si risponde di sì, perchè dinegando viene a spogliare il vincitore della sua ragione con gran falsità & rompendo la fede data commette delitto d’infideltà; come di sopra è ditto nel secondo libro, dove si tratta de simili casi, si può combattere et per questo si debbono fare gli instromenti publici della vittoria per il notaro e il giudice il quale è tenuto tenerlo et debbe essere rogato delli fatti che succedono nel combattere, acciocchè la parte vittoriosa vadi per tutto con la chiarità del fatto, over con patente del giudice.
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| '''Capitulo [172] dove se tractaa se dui conbacteno ad ultransa se lo iudice le po spartire.'''
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| '''Capitulo [176] dove se tractaa se un cavaliere porta una inpresa et e tochata de tre cavaliere quale deve essere il primo in bactaglia.'''
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| '''Capitulo [178] dove se tracta se dui inimici che stanno in tregua et uno porta una inpresa sel inimico tochandola el portatore porra schifare la bactaglia.'''
 
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| '''Capitulo [181] dove se tracta se dui che vencno[!] ad battaglia et per loro signore confucti ad pace se uno rengracia el signore se se po dire co{{dec|u|n}}fesso & sup{{dec|u|er}}ato.'''
 
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| '''Capitulo [186] dove se tracta se uno e infamato de tradimento et vence ad baactaglia et non se volze desdire se se tene per traditore'''
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| '''Capitulo [186] dove se tracta se uno e infamato de tradimento et vence ad bactaglia et non se volze desdire se se tene per traditore'''
 
| '''Cap. 264. Se uno è infamiato di tradimento & vinto alla battaglia & non si vuol disdire, s’è tenuto per traditore.'''
 
| '''Cap. 264. Se uno è infamiato di tradimento & vinto alla battaglia & non si vuol disdire, s’è tenuto per traditore.'''
 
Seguita una dubbiosa questione disditta, di uno che venisse a differenza del combattere con un altro per causa che lo havesse tradito et ingiuriato, il quale gli offerse farlo in battaglia disdire o confessare non essere il vero, che fosse traditore, et pervenendo alle mani dello requisitore, havendolo in terra abbattuto, tutte le sue forze adoperò per farlo disdire, perchè lo richiesto abbattuto diceva che non si voleva mai disdire, in modo che prima fu ammazzato, che volesse disdire. Onde il vivo dimandò al giudice che dovesse dar la sentenza in suo favore, perchè havea occiso il suo richiesto avversario, che havea promesso farlo disdire; il perchè si dubitava per certe ragioni in favore del morto si producevano, che ‘l vivo non solamente non era vincitore, ma senza arme esser vinciuto, per cagione che promesse et s’offerse farlo disdire, la qual cosa non havendo fatto non havea satisfatto alla promessa, nè quella attese, anzi il morto, per non disdirsi, virilmente ha promesso prima farsi occidere, che l’honore suo maculare per disdetta; per il che doveria lui havere l’honore, per havere la sua promessa riservata & farsi uccidere & perchè il nimico ha mancato di ciò che promise è stato vinto & l’altro ha resistito alle sue forze, nè s’è disdetto infin che vivo si ritrovò & si può dire che la morte pose fine nel suo disdire et dassi monitione più presto morto che disditto. All’opposto si allega per parte del vivo, il quale havendo ammazzato il nimico può dire havere fatto più che non offerse, perchè morto combattendo è una disdetta & sono simile effetto, per questo il detto morto si può dire esser disdetto, perchè dimostra per la morte haver ingiustamente combattuto & perduta la vita insieme con la battaglia & questo venne ad esser più che disdetto; et così il giudice intendendo la causa decise essere il vero tacitamente: ogni morte in sustanza è disdetta, per conseguente è morto del vivo, perchè offusca & deturpa la fama del disdetto et così ancora quando si combatte ad oltranza la fine è morte o disdetta, et son però assimiglianti; ma tornando al caso, quello che offerse espressamente con la sua bocca farlo disdire, colui ch’è constretto non si volse disdire, perchè non incorse la morte, non si può dire essere atteso ciò che disdisse espressamente, per questo si doveria dare sententia che ‘l requisitore non ha adempiuto la promessa & il morto morì con honore, non volendosi disdire, ma non si potria giustamente giudicare il vivo esser perditore, havendo ucciso lo nimico, per che la morte in battaglia darli grande honore; nè anco si potria giudicare il morto esser vincitore, quantunque habbia ricevuto il martirio della morte per non disdire, benchè gli sia più honore quanto alla gloria militare, come faceano li Romani antichi & molti altri cavalieri moderni volsero più tosto morire con honore che con vergogna vivere; però sono pochi de’ cavalieri che tal prova fatta hanno; & disse M. Baldo gran dolcezza è nel vivere, tal che molti scusano con la forza et terrore dell’armi haversi disdetto, ma la lor scusa a buoni cavallieri d’arme non è honorata; li cavalieri antichi giuravano non vietare la morte per la Republica, nè credere, si potria, dare altra sententia, come è predetto, che ‘l giudice dichiarasse che ‘l procuratore non abbia adimpita sua promessa, et dare laude al morto, che con honore morir volesse per non disdire; nè però si doveria il morto pronunciare vincitore, perchè dove è la morte non si può far giudicio di vittoria, nè il vivo esser perditore, havendo data la morte al suo nimico; ma in caso che ‘l requisitore havesse detto voler provare il contrario et mostrarli c’havea detto falsamente, ammazzandolo, meritamente doveria la vittoria riportarne, over quando havesse detto «ti farò disdire» & combattendo l’havesse ucciso, non havendoli richiesto nella battaglia che si dovesse disdire & il morto non havesse detto «io non mi voglio disdire»: allhora s’havesse ucciso senza resistenza seria come disdetto; et ciò scrivo riservando sempre il giudicio de i Principi d’armi & d’altri cavalieri, che con miglior ragione si movessero in dar più retta sentenza.
 
Seguita una dubbiosa questione disditta, di uno che venisse a differenza del combattere con un altro per causa che lo havesse tradito et ingiuriato, il quale gli offerse farlo in battaglia disdire o confessare non essere il vero, che fosse traditore, et pervenendo alle mani dello requisitore, havendolo in terra abbattuto, tutte le sue forze adoperò per farlo disdire, perchè lo richiesto abbattuto diceva che non si voleva mai disdire, in modo che prima fu ammazzato, che volesse disdire. Onde il vivo dimandò al giudice che dovesse dar la sentenza in suo favore, perchè havea occiso il suo richiesto avversario, che havea promesso farlo disdire; il perchè si dubitava per certe ragioni in favore del morto si producevano, che ‘l vivo non solamente non era vincitore, ma senza arme esser vinciuto, per cagione che promesse et s’offerse farlo disdire, la qual cosa non havendo fatto non havea satisfatto alla promessa, nè quella attese, anzi il morto, per non disdirsi, virilmente ha promesso prima farsi occidere, che l’honore suo maculare per disdetta; per il che doveria lui havere l’honore, per havere la sua promessa riservata & farsi uccidere & perchè il nimico ha mancato di ciò che promise è stato vinto & l’altro ha resistito alle sue forze, nè s’è disdetto infin che vivo si ritrovò & si può dire che la morte pose fine nel suo disdire et dassi monitione più presto morto che disditto. All’opposto si allega per parte del vivo, il quale havendo ammazzato il nimico può dire havere fatto più che non offerse, perchè morto combattendo è una disdetta & sono simile effetto, per questo il detto morto si può dire esser disdetto, perchè dimostra per la morte haver ingiustamente combattuto & perduta la vita insieme con la battaglia & questo venne ad esser più che disdetto; et così il giudice intendendo la causa decise essere il vero tacitamente: ogni morte in sustanza è disdetta, per conseguente è morto del vivo, perchè offusca & deturpa la fama del disdetto et così ancora quando si combatte ad oltranza la fine è morte o disdetta, et son però assimiglianti; ma tornando al caso, quello che offerse espressamente con la sua bocca farlo disdire, colui ch’è constretto non si volse disdire, perchè non incorse la morte, non si può dire essere atteso ciò che disdisse espressamente, per questo si doveria dare sententia che ‘l requisitore non ha adempiuto la promessa & il morto morì con honore, non volendosi disdire, ma non si potria giustamente giudicare il vivo esser perditore, havendo ucciso lo nimico, per che la morte in battaglia darli grande honore; nè anco si potria giudicare il morto esser vincitore, quantunque habbia ricevuto il martirio della morte per non disdire, benchè gli sia più honore quanto alla gloria militare, come faceano li Romani antichi & molti altri cavalieri moderni volsero più tosto morire con honore che con vergogna vivere; però sono pochi de’ cavalieri che tal prova fatta hanno; & disse M. Baldo gran dolcezza è nel vivere, tal che molti scusano con la forza et terrore dell’armi haversi disdetto, ma la lor scusa a buoni cavallieri d’arme non è honorata; li cavalieri antichi giuravano non vietare la morte per la Republica, nè credere, si potria, dare altra sententia, come è predetto, che ‘l giudice dichiarasse che ‘l procuratore non abbia adimpita sua promessa, et dare laude al morto, che con honore morir volesse per non disdire; nè però si doveria il morto pronunciare vincitore, perchè dove è la morte non si può far giudicio di vittoria, nè il vivo esser perditore, havendo data la morte al suo nimico; ma in caso che ‘l requisitore havesse detto voler provare il contrario et mostrarli c’havea detto falsamente, ammazzandolo, meritamente doveria la vittoria riportarne, over quando havesse detto «ti farò disdire» & combattendo l’havesse ucciso, non havendoli richiesto nella battaglia che si dovesse disdire & il morto non havesse detto «io non mi voglio disdire»: allhora s’havesse ucciso senza resistenza seria come disdetto; et ciò scrivo riservando sempre il giudicio de i Principi d’armi & d’altri cavalieri, che con miglior ragione si movessero in dar più retta sentenza.
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Revision as of 18:48, 18 October 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

The following is a list of publications containing scans, transcriptions, and translations relevant to this article, as well as published peer-reviewed research.

None.

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness