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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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'''Paride del Pozzo''' (called '''il Puteo'''; Latin: ''Paridis'' or ''Paris de Puteo'') (1410-1493) was [[century::15th century]] Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.<ref>According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.</ref> He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.
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'''Paride del Pozzo''' (Latin: ''Paridis'' or ''Paris de Puteo'') (1410-1493) was [[century::15th century]] Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.<ref>According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.</ref> He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.
  
 
Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published ''De syndicatu officialium'', a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with ''[[De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo)|De duello, vel De re militari in singulari certamine]]'' ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.
 
Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published ''De syndicatu officialium'', a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with ''[[De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo)|De duello, vel De re militari in singulari certamine]]'' ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.
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| '''Capitolo 198. Which of the challengers will select the arms, judge & place of battle.'''
 
| '''Capitolo 198. Which of the challengers will select the arms, judge & place of battle.'''
 
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| '''Capitulo [14] Quale del diffidati eligere devera larme lo iudice & locho ala bactaaglia.'''
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| '''Capitulo [14] Quale del diffidati eligere devera larme lo iudice & locho ala bactaglia.'''
 
| '''Cap. 198. Quale delli disfidati doverà eleggere l’arme, lo giudice & loco alla battaglia.'''
 
| '''Cap. 198. Quale delli disfidati doverà eleggere l’arme, lo giudice & loco alla battaglia.'''
 
Resta da intendere qual delli sfidati a combattere doverà eleggere lo giudice et così ancora dell’arme. Onde per volere dare buon precetto, si debbe accortamente in ciò considerare che ‘l requisitore habbi dal principio arbitrio & potestà di potere eleggere per la sua querella la via dell’arme, volendo mostrare con la spada quello che con altra prova non potesse provare et provocando lo nimico a combattere con lui da persona a persona li potria il provocato respondere che in caso che se sentisse da lui essere offeso, dovesse al suo giudice competente andare et giudicialmente giustitia domandarli, che li responderia; et havendo il requisitore facultà per diritto di arme di poter dimostrare la giustitia con le arme et con sua autorità potere tirare et constringere lo richiesto alla personal battaglia, senza andare dal giudice ordinario, perciò si debbe la qualità servare, non usando il requisitore maggior privilegio, del richiesto, quantunque lo disfidato sia degno di maggior favore, come sono li rei convinti chiamati a giudicio civile; et questo per constitutione di Ottone Imperatore Re in Italia et dapoi per Federico confermata et seguita et per consuetudine et stile di arme, il iudice e loco quando a combattere se disponeno; et questo statuto fu perchè lo procuratore, il quale ha facultà poter eleggere la prova et constringere il provocato nella via delle arme, havendo potestate, pretermettendo lo iudiciale solo fora alla battaglia, totalmente costringere lo provocato, et quanto non havesse del tutto l’arbitrio et facultà d’eleggere le armi, debbeno essere per lo iudice ancora elette; attento che tutti li Cavallieri che provocati fusseno per iusta cagione a tale che la battaglia per iudicio militare se difinisse con ogni equalità, che alcuno avantaggio gli intervenga et che al richiesto, sì come è debito che in tutte le differenze che al giudicio si adducono si debbono con giusta bilanza pesare; conciossiacosacchè la giustitia è ditta che debbe stare & esser giusta & eguale & non dare disvantaggio allo richiesto, il quale per forza al combattere è stato tirato: debbe però havere elettione delle armi, del luoco & del giudice, per rispetto che se quello il quale provoca il suo nimico nel combattere havesse arbitrio & potestà eleggere la via dell’arme, il giudice, loco & l’arme et tutte le cose necessarie alla battaglia, senza dubbio il requisitore d’ogni impresa sarebbe vincitore, quando non gli intravenisse divina potenza, chè potria eleggere le armi nel combattere a lui habile di operare, allo inimico incongrue et non sopportabile, potria elegger giudice che sempre in suo favore si adoperasse et in disfavore del nimico, potria elegger luoco con suo avantaggio et del nimico disvantaggio et così d’ogni abbattimento veneria ad essere vincitore; et per questo si debbe attendere alla comodità del richiesto, in modo che senza disvantaggio di niuno con egualità di tutti venga ad esser moderata, chè giusto giudicio di battaglia si debbia la differenza diffinire, dove, secondo la opinione delli Cavallieri armigeri, Iddio mostra di continuo la sua giustitia; ancora per stile d’arme et consuetudine di cavalleria communamente al richiesto si concede per termine competente sei mesi habbia a preparare & risvegliare lo adornamento, forte esercitandosi nelle armi et trovare il giudice e ‘l luoco, per commune comodità senza gravezza et ingiuria di niuno, a combattere, si possa egualmente coprire per honore delli Cavallieri et esperimentatione della verità.
 
Resta da intendere qual delli sfidati a combattere doverà eleggere lo giudice et così ancora dell’arme. Onde per volere dare buon precetto, si debbe accortamente in ciò considerare che ‘l requisitore habbi dal principio arbitrio & potestà di potere eleggere per la sua querella la via dell’arme, volendo mostrare con la spada quello che con altra prova non potesse provare et provocando lo nimico a combattere con lui da persona a persona li potria il provocato respondere che in caso che se sentisse da lui essere offeso, dovesse al suo giudice competente andare et giudicialmente giustitia domandarli, che li responderia; et havendo il requisitore facultà per diritto di arme di poter dimostrare la giustitia con le arme et con sua autorità potere tirare et constringere lo richiesto alla personal battaglia, senza andare dal giudice ordinario, perciò si debbe la qualità servare, non usando il requisitore maggior privilegio, del richiesto, quantunque lo disfidato sia degno di maggior favore, come sono li rei convinti chiamati a giudicio civile; et questo per constitutione di Ottone Imperatore Re in Italia et dapoi per Federico confermata et seguita et per consuetudine et stile di arme, il iudice e loco quando a combattere se disponeno; et questo statuto fu perchè lo procuratore, il quale ha facultà poter eleggere la prova et constringere il provocato nella via delle arme, havendo potestate, pretermettendo lo iudiciale solo fora alla battaglia, totalmente costringere lo provocato, et quanto non havesse del tutto l’arbitrio et facultà d’eleggere le armi, debbeno essere per lo iudice ancora elette; attento che tutti li Cavallieri che provocati fusseno per iusta cagione a tale che la battaglia per iudicio militare se difinisse con ogni equalità, che alcuno avantaggio gli intervenga et che al richiesto, sì come è debito che in tutte le differenze che al giudicio si adducono si debbono con giusta bilanza pesare; conciossiacosacchè la giustitia è ditta che debbe stare & esser giusta & eguale & non dare disvantaggio allo richiesto, il quale per forza al combattere è stato tirato: debbe però havere elettione delle armi, del luoco & del giudice, per rispetto che se quello il quale provoca il suo nimico nel combattere havesse arbitrio & potestà eleggere la via dell’arme, il giudice, loco & l’arme et tutte le cose necessarie alla battaglia, senza dubbio il requisitore d’ogni impresa sarebbe vincitore, quando non gli intravenisse divina potenza, chè potria eleggere le armi nel combattere a lui habile di operare, allo inimico incongrue et non sopportabile, potria elegger giudice che sempre in suo favore si adoperasse et in disfavore del nimico, potria elegger luoco con suo avantaggio et del nimico disvantaggio et così d’ogni abbattimento veneria ad essere vincitore; et per questo si debbe attendere alla comodità del richiesto, in modo che senza disvantaggio di niuno con egualità di tutti venga ad esser moderata, chè giusto giudicio di battaglia si debbia la differenza diffinire, dove, secondo la opinione delli Cavallieri armigeri, Iddio mostra di continuo la sua giustitia; ancora per stile d’arme et consuetudine di cavalleria communamente al richiesto si concede per termine competente sei mesi habbia a preparare & risvegliare lo adornamento, forte esercitandosi nelle armi et trovare il giudice e ‘l luoco, per commune comodità senza gravezza et ingiuria di niuno, a combattere, si possa egualmente coprire per honore delli Cavallieri et esperimentatione della verità.
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| '''Capitulo [20] dela prova qual se fa per la bactaglia da persona ad persona.'''
 
| '''Capitulo [20] dela prova qual se fa per la bactaglia da persona ad persona.'''
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| '''Cap. 244. Della prova quale si fa per la battaglia da persona a persona.'''
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L’ordine delle battaglie particolare da persona a persona, dovete sapere & intendere che furno trovate & indutte dal giudicio militare, che con arme si dovesse provare la dubbiosa differenza, quando per altra prova non si potesse nelli civili giudici trovare, nè per altra manifesta congettura si potesse il delitto presumere. Onde essendo uno accusato de homicidio & volendo allegare haverlo per sua defensione commesso, allhora si potria pigliare la querella del combattere personale di provare, lo accusatore & lo accusato, contra, difensarse in giudicio di cavallaria: in tal caso volendo lo colpato fare prova havere fatto per sua difensione lo homicidio, debbe provocare lo accusatore nella battaglia. Ma posto che ‘l Principe comandasse si dovesse procedere alla punitione del homicidio, non può più allegare lo accusato volerlo provare in battaglia haverlo morto in sua defensione, reservando quando li apparesse accusatore; la ragione è questa, che non debbe combattere con lo Principe per la disconvenientia della conditione, nè con lo iudice inquirente per la dignità dello officio; et la prova che in battaglia si vuol mostrare, si vuol causare di causatione incerta e quando lo accusato per forza di armi confessasse il delitto, si deve punire più leggermente che quando per testimonij li fusse provato, chè la prova del combattere fa il perditore essere vinto, ma però è incerta presontione che veramente habbi peccato; & remanendo lo accusato della battaglia vincitore, si debbe per sententia absolvere dalla castigatione della pena et li dovesse donare l’honore de la vittoria con grandissimo favore, perchè presume esser innocente del peccato; et quantunque la prova che si fa, cioè il combattere, sia reprovata per divina prohibitione per esser cosa diabolica, investigatione ritrovata, nientedimeno li armigeri dicono che in battaglia, di continuo, Dio per divino miracolo sempre la verità corona di vittoria, affermando chi con iustitia combatte mai potria esser perditore; però cosa incerta è, conciossiacosacchè spesse volte vedemo che molti contra di giustitia combatteno et, per ritrovarsi più gagliardi di quello che con ragione ha pigliato l’impresa, restano vincitori; & questo interviene per la disparità che è nelle forze delli armigeri & tal ragione fu del Papa & di Federico Imperatore, parlando delle battaglie che si fanno per esperimentare la verità & della falsa oppositione conoscere il vero.
  
 
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| '''Capitulo [25] quando lo provocatore insultasse lo requesto nante che venesse al deputato loco.'''
 
| '''Capitulo [25] quando lo provocatore insultasse lo requesto nante che venesse al deputato loco.'''
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| '''Cap. 245. Quando lo provocatore insultasse lo richiesto innanzi che venisse al deputato luoco.'''
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Si dimanda al giudice deputato, trovandosi dui disfidati per differentia a combattere in cammino per andare al loco determinato del combattere e l’uno contra de l’altro insultasse, inanzi che allo assecurato campo pervenesseno, vincendo lo insultatore, se lo assalito fusse iustamente superato e se lo insultatore debbe essere traditore reputato, per haver insultato lo inimico contra la conventione. Si responde che quantunque siano i nimici disfidati di volere in tal campo, con tal giudice & in tale giornata combattere, non fu però licito offenderlo prima che al deputato loco pervenissero, attento ch’essendo lo insultato adoperato fuori del campo senza l’ordine che alla battaglia si ricercasse, iudica esser specie di tradimento; e per ragione di Civile legge di cavalleria non si può insultare senza disfida, quale havesse ad avisare il nimico che non se dovesse trovare sprovisto nel combattere, tanto più quanto che haveano trovato loco, iudice e l’ordine di combattere con la sicurtà di campo; benchè habbia superato, contra la conventione non è però vincitore, anzi ha commesso il tradimento e vuole la legge Civile e la Imperiale comanda che l’offensore sia tenuto de li danni de lo offeso emendare per haverlo traditamente superato, che per lo traditore lo potria ritornare a combattere, & merita dal suo superiore essere aspramente & atrocemente punito, come a mancatore de la sua promessa fede & da perfido traditore, secondo lo stilo d’arme & consuetudine & di cavallaria se reputa; et questa è la sententia verissima, per volere una tal questione decidere.
  
 
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| '''Capitulo [26]. sel requesto non trovasse principe quaal volesse dare loco securo ala bactaglia se tenuto sarra andare ad principi de infideli.'''
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| '''Capitulo [26]. sel requesto non trovasse principe qual volesse dare loco securo ala bactaglia se tenuto sarra andare ad principi de infideli.'''
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| '''Cap. 246. Se ‘l richiesto non trovasse Principe, quale volesse dare luoco sicuro al combattere, se tenuto sarà d’andare a gli Principi d’infideli.'''
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Quando fosse un cavalliero o qualsivoglia altro armigero a combatter personale, provocato con requisitione, che dovesse luoco sicuro & giudice competente trovare, sì come per stile & consuetudine tal combattere si ricerca, cercando per tutta la Christiana religione e non trovando il Principe da cui potesse il campo ottenere, essendo richiesto dal suo provocante che dovesse tra la Barbara et infidele natione ricercare, non saria tenuto tra la Barbara & infidele natione per tal causa ricercare, ancor che ‘l provocante lo richiedesse. La ragione è questa, che niun Christiano si deve submettere in giudicio d’infidele, benchè molti Cavallieri Christiani siano andati ne’ paesi d’infideli per combattere; nondimeno, per ragione di legge scritta, non è concessa, attento che comanda a tutti i sudditi Christiani che non vadino in terra d’infideli senza licentia del superiore, nè condurvi cose da nostra fede prohibite, perchè gli Re infideli sono nimici della Christianità & per tanto gli infami di nostra fede riprovare non possono, arbitrare, nè giudicare criminali differentie causate tra li Christiani; attento che niun Christiano può dare facultà a niuno infidele de Christiani fare giudicio & colui ch’andasse per tali cose da’ Barbari infideli, essendo per Christiano perduto, prima ch’egli arrivasse, per schiavo perpetuo in poter di colui ch’el pigliasse per ragione restaria, qual potria vendere per captivo; & più che la nostra fede prohibisce che per niun tempo lo debba in niun modo liberare, benchè a’ servi si costuma dare libertà a volontà de’ patroni; & per questo è da sapere che ‘l richiesto può la ingiusta dimanda dal suo requisitore ricusare, in caso che ‘l provocatore in cospetto di Re infidele il suo provocato per contumace bandeggiasse, non però la sententia: anzi per quella potria il requisitore, nella sua tornata, dello ecclesiastico giudice & secolare, aspramente esser punito et oltra di ciò si deve cancellare ogni atto scritto in contumace del Christiano Cavalliero che contra l’honore suo per giudice infidele fosse adoperato, ricusando il giudicio di gente Barbara, che con la falsa opinione di Macometto si governano, benchè sia licito, in caso di necessità al Christiano, ausilio di infideli, invocare la Batbara natione, per non essere in la legge prohibito; non s’intende perciocchè dui Cavallieri debbano cercare giudicio da infideli per ragione soprascritta.
  
 
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| '''Capitulo [28] nel quale se tracta essendo un signor da vasalli requesto de concedere il campo se iustaame{{dec|u|n}}te porra el campo concedere.'''
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| '''Capitulo [28] nel quale se tracta essendo un signor da vasalli requesto de concedere il campo se iustame{{dec|u|n}}te porra el campo concedere.'''
 
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| '''Capitulo [30] nel quale se tracta se per lo prelato se porra prohibere la bactaglia particulare essendo per lo prencipe seculare permessa.'''
 
| '''Capitulo [30] nel quale se tracta se per lo prelato se porra prohibere la bactaglia particulare essendo per lo prencipe seculare permessa.'''
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| '''Cap. 247. Se per il prelato si potrà prohibire il combattere particolare, essendo per il Principe secolare permessa.'''
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Si dubita ancora, havendo un Principe mondano concesso a dui Cavallieri o armigeri licenza di combattere in particolar battaglia, se ‘l prelato della città potrà quella prohibire, chè non seguisca: si dimanda perchè si risponde di sì: per ragione che il Decretale ha provisto per vietare il peccato havere provata la consuetudine del combattere per differenza, et per questo la Chiesa giudica li casi dove può seguire homicidio et perditione delle anime, dispone che ‘l prelato possi vedare le battaglie volontarie, ancora che ‘l Principe secolare havesse dato il campo sicuro, permettendo il combattere; in tal caso doveria esser più ubbidito il prelato che ‘l Principe, considerando ch’è caso di conscienza et dal Papa espressamente riprovato, in modo che ‘l Principe mortalmente peccaria, volendo lui disponere in ciò che è per lui submesso alla Chiesa, che non è al stato secolare.
  
 
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| '''Capitulo [31] nel quale se tracta como se deve per ragione elegere et denegare lo iudice conpetente nela bactaglia particulare.'''
 
| '''Capitulo [31] nel quale se tracta como se deve per ragione elegere et denegare lo iudice conpetente nela bactaglia particulare.'''
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| '''Cap. 248. Come si debbe per ragione eleggere & denegare lo iudice competente nel combattere particolare.'''
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Soleno molti Cavallieri di continuo domandare qual fusse iudice competente fra dui armigeri che havesseno differentia di combattere cercandolo, a li quali se responde secondo la legge scritta: quando fusseno subditi di uno medesimo principe, quello saria iudice competente, essendo il caso per iuste cagione dovesseno combattere, sì come di sopra habiamo referito, perchè se presume che con eguale affetione, senza passione d’animo nel iudicare de qual iusta sententia & perchè la battaglia si fa per esperimento & prova de la verità, de la quale essendo il iudice fra dui sudditi niuna partialità commettaria nel iudicare; ma in caso ch’el Principe loro iudice recusasse o che il Principe intercedesse in lo combattere per qualche iusta cagione, overo che fusseno sudditi di dui altri signori, allhora si doveria per le parte cercare per iudice principe che a nessuno fusse sospetto, però la sospitione vole essere iusta; & quando fusseno li Cavallieri disfidati a la battaglia, che in l’esercito di arme si ritrovasseno militando sotto uno Capitano o conduttiero de esercito, allhora quello saria giudice competente, cioè lo loro Capitano; et quando seguisseno dui eserciti saria giudice competente uno delli capitani, overo altro Principe libero, il quale loro iudicio accettasse et che fusse perito per longa esperientia delli fatti della militia in tali casi et che la sua corte fusse guarnita de copia de Cavallieri armigeri et nobili huomini esperimentati nelle arme, per rispetto che quando fusse Principe che non havesse esperimentata la militia et in le arme mal pratico, non serà idoneo giudice, essendo più in esercitio di altre faccende adoperatosi, quale non convenesseno a Principi militari, come son mercantie, musiche, caccie, balli et altre lascive delitie cortesane, di modo che mai havesse le arme esercitato: saria giudice insufficiente, volendo nelli casi de l’arme giudicare, quando in quelle non fusse conversato, nè ben perito, ancora che fusse in altre cose prudentissimo, per non havere la esperientia, nè peritia nelli casi dubij che accadesseno nel combattere, non potria iustamente iudicare; et posto che dui Re o dui Imperatori volesseno combattere de cosa che alla Ecclesia pertenesse, alhora lo Imperatore, overo lo Papa, seria iudice competente, sì come di sopra è detto de Re Carlo & de Re Pieri & ancora de uno altro Re, li quali volendo pugnare andorno a Bordella, che era de Re de Anglia, el quale, sì come la cronica de Gio. Villano fiorentino referisse, mandorno da quelli el suo frondico per iudice competente & che dovesse tutti li accidenti de la loro battaglia iustamente iudicare.
  
 
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| '''Capitulo [32] qual principe per raione ha autortitate co{{dec|u|n}}cedere de farsi la bactaglia fra cavalieri.'''
 
| '''Capitulo [32] qual principe per raione ha autortitate co{{dec|u|n}}cedere de farsi la bactaglia fra cavalieri.'''
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| '''Cap. 249. Qual principe per ragione ha autorità concedere el combattere da persona a persona.'''
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Si debbe ancora sapere & intendere qual Principe haverà potestate concedere la licentia alli armigeri che per differentie loro havesseno deliberato combattere; perchè si debbe notare che solo Imperatore, Re, Duca libero, communità non submessa o altro Principe senza superiore, c’havesse potestà assoluta in suo dominio, potrà il campo sicuro concedere, il quale li Baroni sudditi, quantunque havessino titolo di Principato, over di Ducato non potranno giustamente concedere tal licentia, nè ancora un Commissario Regale, benchè fosse generale dal Principe libero delegato, non potrà giustamente permettere la battaglia, salvo fosse gran Contestabile capitano di guerra o conduttieri d’esercito d’Imperatore, Re o altro Principe libero, potria della battaglia particolare tra quelli ch’esercitano la militia sotto il suo stendardo, ancora che fossino forestieri & armigeri & strani; ritrovandosi nel campo suo, non perciò lontano allo tenitorio dove il suo esercito dimorasse, posto che fosse in provincia non suddita al suo Imperatore, over Principe, potrà per l’absentia del suo Signore a dui armigeri o Cavallieri cercando il campo, liberamente concedere; nè ‘l Capitano o Duca di arme, in presentia del suo Principe, haveria tal potestà, di onde non apparesse espresso consentimento del suo Signore da poter concedere il campo; & posto che lo concedesse, sarebbe uno modo di riferire la volontà del suo Signore & per sua potestà, la quale non haveria quando ancora non gli comparesse il primogenito figliuolo del suo Signore, o altro figliuolo che fosse Vicario generale: haveria potestà più che il conduttiero, over Capitano dell’esercito, nel concedere la licenza del combattere; però si deve intendere che ‘l Capitano, overo il Conduttiero, dello esercito tiene il secondo loco della potestà de’ loro Principi, perchè posson con sicurtà concedere la potestà del combattere a gli eserciti per loro volontà & oltre a questo eleggere giudici & altri officiali sopra la administratione dello esercito, quale guidano; & per questo nel luoco dove si trovano essere accampati possono concedere licentia, così il conduttiero, come uno Signore, che fusse considerato in compagnia & in lega col suo Signore nel tenitorio che fosse del Signore considerato, potrà la licentia, & ancora altra sicurtà concedere l’uno in tenitorio dell’altro, attento che la giurisditione del dominio tra li Principi confederati è commune, che l’uno nella signoria dell’atro può per sua volontà disponere, sì come vuole la legge, quale de ciò fa espressa mentione.
  
 
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| '''Capitulo [33] del iuramento de quille che vorano intrare ad conbactere in bactaglie particolare de oltranza.'''
 
| '''Capitulo [33] del iuramento de quille che vorano intrare ad conbactere in bactaglie particolare de oltranza.'''
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| '''Cap. 250. Del giuramento di quelli che vorranno intrare a combattere in battaglia particolare di oltranza.'''
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Non si debbe lasciare in dimentico, anzi è necessario facendo espressa mentione, del giuramento che debbano fare quelli che ad oltranza hanno deliberato combattere: perchè è da sapere che secondo la legge Longobarda, fatta per gli Imperatori che in Italia quella indussero, vuole ch’el provocatore, over requisitore, doverà giurare & non il provocato; & quando uno accusasse per sospettione dove per necessità fosse costretto nel giuramento, non lo potrà giustamente fare, eccetto se dicesse per sospetto havesse deliberato combattere; & in caso che per giuramento affermasse che per verità & non sospettione combattesse, debbe di verità giurare, come per la constitutione fatta per Federico Imperatore; si dinota che debbano per giustitia tutte le parti del caso suo giurare, cioè diffender ciascuna querella di verità, senza alcuna malitia, credendo esser vero ciò, per il quale dicendo, a combattere si conducano; et così ancora debbano li campioni giurare di diffender la parte per la loro, quale senza calunnia credono combattere & che li lor principali diffendono iusta querella; & oltra questo debbano li campioni giurare di combattere con tutte le lor forze, sì come appresso vederemo nel libro dove si tratta de’ campioni; & benchè alcuni havessino ditto che ‘l perditore, fatto il giuramento, fosse in pena di tradimento, ritrovandosi perditore nella battaglia, questo non potria per giustitia, nè per ragione procedere, attento che tutte le scritture dicono il giudicio della battaglia non esser vero, ma falso & è dicisione di Federico Imperatore che quantunque armigero per forza si disdicesse, non resteria però traditore, riservando se fosse accusato de crimine lege maiestatis, perdendo in battaglia saria traditore, o se combattessino per altro tradimento, saria lo superato & vinto per traditore riputato, non però in altro caso, eccetto se per capitoli fosse espresso che ‘l perditore dovesse per traditore rimanere, sì come fecero quelli che in Padoa con tali Capitoli combatterno, che ‘l perditore restasse traditore.
  
 
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| '''Capitulo [34] quando fosse facto per lo iodice bannime{{dec|u|n}}to che quillo del conbactenti che trapassasse el segno fosse perditore.'''
 
| '''Capitulo [34] quando fosse facto per lo iodice bannime{{dec|u|n}}to che quillo del conbactenti che trapassasse el segno fosse perditore.'''
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| '''Cap. 251. Quando fusse fatto per lo giudice bandimento che quello de’ combattenti che trapassasse il segno fusse perditore.'''
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Essendo ordinata una battaglia nella quale il giudice facesse prohibimento per Decreto che niuno delli combattenti dovesse il segno del campo trapassare, essendo il termine per aratro designato, overo che di ligname fusse composto, non solamente con tutta la persona, ma ancora di niuno membro & quello il quale presumesse uscire con tutto il corpo integro, overo di alcun membro, fusse di quello privato & oltra questo dovesse essere perditore de la battaglia; il che successe nel combattere che li pugnatori nel segno si accostorno e fu per forza dell’impeto del combattere & cascarono insieme a terra, uno con il capo di fuora del segno & l’altro con tutta la persona di fuora che la testa: si dubita qual sia il perditore, perchè pare a molti dovesse essere quello il quale cascò con il capo di fuora, perchè è il principale membro che sia de l’huomo, però oltra disse che quello il quale fu fuori con tutti li membri dovea esser perditore, per haver fuori la maggior parte del corpo; alcuni volseno dire che doveria esser patta per rispetto che ‘l capo importa quanto tutto il busto; perchè l’ultima sententia a molti parve la più vera, però per autorità di legge pare che quello che fu di fuori con più membri dovea essere il perditore, per ragione che la testa saria niente senza lo ornamento de gli altri universal membri; nientedimeno fu donata la sententia data nel presente caso, che stando la ditta ordinatione i duoi combattenti, l’uno prese e ferì l’altro gravissimamente et oltra a questo, pigliandolo per il collo per batterlo per forza di fuora dal segno, nel quale approssimandosi cascò in terra, in modo che ‘l percussore, per il suo cascare, fuora dal segno se ritrovò et trovandose il perso dentro fu per vincitore reputato, per rispetto che per tempestatione fe’ il suo superatore fuora del segno cascare, perilchè ne venne a perdere il campo: qual sententia per ingiusta & iniqua se condanna, perchè osta per caso fortuito fuora dal segno l’acquistata vittoria, non per incontro, nè per virtù del nimico, nè per disobedienza deve essere perditore condannato, per rispetto che non si deve nelle estremitati attendere, quantunque si dovesse nelli estremi ponti considerare quanto per botta o per forza del suo nimico fusse fuora dal campo cacciato, chè si mostraria per violenza di quello haver perso il campo o che per paura o per non voler ubbidire andasse di fuora, stando l’altro fermo dentro del campo, saria lui fuori uscito perditore: però in tal caso non debbe essere perditore per la ragione sopradetta, che fu per infortunio & non per gagliardia del nimico, considerando che l’haveva preso & ferito & postoselo su le spalle con la sua propria fortezza & strenuità in battaglia: di virtù & honore o di oltranza giustamente dovea vincitore rimanere.
  
 
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| '''Capitolo 207. Which deals with the indication of the battle & before the chosen day of combat.'''
 
| '''Capitolo 207. Which deals with the indication of the battle & before the chosen day of combat.'''
 
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| '''Sequita lo terzo libro nel quale se tracta del guagio de bactaglia et primo dela iornata deputata al conbactere.'''
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| '''[38] Sequita lo terzo libro nel quale se tracta del guagio de bactaglia et primo dela iornata deputata al conbactere.'''
 
| '''Cap. 207. El qual tratta del segno della battaglia & prima della giornata deputata al combattere.'''
 
| '''Cap. 207. El qual tratta del segno della battaglia & prima della giornata deputata al combattere.'''
 
Si scrive se il provocato, overo richiesto, fusse avisato per le lettere del suo nimico che dovesse elegger l’arme e ‘l loco e ‘l giudice competente ritrovare infra questo tempo de la giornata, perchè è da notare che havendo eletto il giudice & l’armi et per fuggir la battaglia dicesse che in spacio de vinti anni combatter voria, non seria giusto aspettar tanto termine, perchè saria un honesto schifare il combattere per il longo tempo; onde per togliere tale interrottione, per consueto stile d’armi si dice che il termine statuito non sia più di sei mesi, come è, tra li quali, se ‘l richiesto non trovasse il giudice competente & l’altre circostanze necessarie nel combatter, si debbon per requisitore tra altro termine cercare; & se anchora non lo trovasse, seria giustamente lo richiesto assoluto, nè lo potrà più ricercare per tale querela, per rispetto che li abbattimenti sono odiosi, chè più presto lo antico tempo si costumava, ma nel moderno tempo si limitano: manco si debbe vietare che permettere, sì come dice la Lombarda; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la battaglia, si deve intendere il combattere; et posto che ‘l requisitore dopo lungo spatio di tempo trovasse il giudice competente, quello durante il termine non potere trovare, di nuovo ricerca se ‘l provocato non saria tenuto rispondere per rispetto che la dilatione statuita è passata, riservando se ‘l richiesto cercasse la emendatione delle spese fatte nel termine nel ricercare del giudice per l’ordinatione della battaglia, seria in suo arbitrio combattere; & di nuovo è da sapere ancora che la dilatione dei sei mesi fu ridotta per vietare le frodi che si potesse commettere nel differire della giornata per lunga dilatione, perchè trovato il giudice solo lui ha a statuire luoco alla giornata, cioè in tale piazza di tale città, & per lo provocato haver giusto termine, nel quale si potria essercitare per prepararsi nel combattere: passato ciò non si potria con ragione escusarsi.
 
Si scrive se il provocato, overo richiesto, fusse avisato per le lettere del suo nimico che dovesse elegger l’arme e ‘l loco e ‘l giudice competente ritrovare infra questo tempo de la giornata, perchè è da notare che havendo eletto il giudice & l’armi et per fuggir la battaglia dicesse che in spacio de vinti anni combatter voria, non seria giusto aspettar tanto termine, perchè saria un honesto schifare il combattere per il longo tempo; onde per togliere tale interrottione, per consueto stile d’armi si dice che il termine statuito non sia più di sei mesi, come è, tra li quali, se ‘l richiesto non trovasse il giudice competente & l’altre circostanze necessarie nel combatter, si debbon per requisitore tra altro termine cercare; & se anchora non lo trovasse, seria giustamente lo richiesto assoluto, nè lo potrà più ricercare per tale querela, per rispetto che li abbattimenti sono odiosi, chè più presto lo antico tempo si costumava, ma nel moderno tempo si limitano: manco si debbe vietare che permettere, sì come dice la Lombarda; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la battaglia, si deve intendere il combattere; et posto che ‘l requisitore dopo lungo spatio di tempo trovasse il giudice competente, quello durante il termine non potere trovare, di nuovo ricerca se ‘l provocato non saria tenuto rispondere per rispetto che la dilatione statuita è passata, riservando se ‘l richiesto cercasse la emendatione delle spese fatte nel termine nel ricercare del giudice per l’ordinatione della battaglia, seria in suo arbitrio combattere; & di nuovo è da sapere ancora che la dilatione dei sei mesi fu ridotta per vietare le frodi che si potesse commettere nel differire della giornata per lunga dilatione, perchè trovato il giudice solo lui ha a statuire luoco alla giornata, cioè in tale piazza di tale città, & per lo provocato haver giusto termine, nel quale si potria essercitare per prepararsi nel combattere: passato ciò non si potria con ragione escusarsi.
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| '''{{par}} Capitulo [41] Quando nela deputata iornata laa bactaglia non se possesse finire se devera essere data altra iornata.'''
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| '''{{par}} Capitulo [41] Quando nela deputata iornata la bactaglia non se possesse finire se devera essere data altra iornata.'''
 
| '''Cap. 209. Quando nella diputata giornata la battaglia non si puote fornire, se si doverà dargli altra giornata.'''
 
| '''Cap. 209. Quando nella diputata giornata la battaglia non si puote fornire, se si doverà dargli altra giornata.'''
 
Ancora vogliamo vedere se sarà diputata la giornata fra duoi disfidati, per differenza loro venire alla battaglia, nella qual non si potria finire, se si deve in altra giornata ritornare nel combattere, sì che la differenza si finisca: la legge Lombarda dice che si deve restituire l’impresa per farla in un’altra giornata; M. Baldo dice che s’uno disfida il suo nimico di volerli provare in tale giornata con la spada uno tale delitto, in caso che non lo provasse in tale giornata non lo potrà più per abbattimento provare, perchè in tale abbattimento non si dà nuova dilatione & questa contrarietà si solve, perchè quando per impedimento successo nel combattere se impedisse tale combattere, di modo che non si potesse finire, si deve in altra giornata, ma quando non succedesse altro impedimento, chè ‘l richiesto audace & virilmente si diffensasse, in modo che dal requisitore non fusse superato in tutta la giornata, allhora non si doveria dar dilatione in altra giornata, perchè lo richiesto è absoluto; similmente ancora quando il iudice spartendo non havesse permessa la battaglia, se finire non si debbe più ricercare, riservando quando fusseno per patti convenienti che dovesseno tanto combattere per finchè l’uno o l’altro fusse morto o disditto, come meglio è ditto in un altro capitolo di sopra, dove si parla del loco.
 
Ancora vogliamo vedere se sarà diputata la giornata fra duoi disfidati, per differenza loro venire alla battaglia, nella qual non si potria finire, se si deve in altra giornata ritornare nel combattere, sì che la differenza si finisca: la legge Lombarda dice che si deve restituire l’impresa per farla in un’altra giornata; M. Baldo dice che s’uno disfida il suo nimico di volerli provare in tale giornata con la spada uno tale delitto, in caso che non lo provasse in tale giornata non lo potrà più per abbattimento provare, perchè in tale abbattimento non si dà nuova dilatione & questa contrarietà si solve, perchè quando per impedimento successo nel combattere se impedisse tale combattere, di modo che non si potesse finire, si deve in altra giornata, ma quando non succedesse altro impedimento, chè ‘l richiesto audace & virilmente si diffensasse, in modo che dal requisitore non fusse superato in tutta la giornata, allhora non si doveria dar dilatione in altra giornata, perchè lo richiesto è absoluto; similmente ancora quando il iudice spartendo non havesse permessa la battaglia, se finire non si debbe più ricercare, riservando quando fusseno per patti convenienti che dovesseno tanto combattere per finchè l’uno o l’altro fusse morto o disditto, come meglio è ditto in un altro capitolo di sopra, dove si parla del loco.
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| '''Capitulo [43] Quando dui cavalieri fossero diffidati ad certa iornata si un deloro nante la deputata iornata conbactesse ad tucta oltranza con uno altro & fosse da quillo vinto & desdecto se porra essere pero rebrozato nel di dela bactaglia deputara.'''
 
| '''Capitulo [43] Quando dui cavalieri fossero diffidati ad certa iornata si un deloro nante la deputata iornata conbactesse ad tucta oltranza con uno altro & fosse da quillo vinto & desdecto se porra essere pero rebrozato nel di dela bactaglia deputara.'''
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| '''Cap. 255. Quando dui armigeri si fusseno disfidati a una certa giornata, se uno di loro innanzi la deputata giornata combattesse a tutta oltranza con uno altro & fusse da quello vinto & disdetto, se potrà essere refudato nel dì de la battaglia deputata.'''
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Si domanda ancora da uno, de dui che hanno per differentia loro equalmente da combattere a tal giornata con patto e conventione fra loro fermati & prima che in quella siano pervenuti è ‘l requisitore da un altro armigero in simile battaglia superato & vinto & disdetto, perchè haveria da esser giustamente d’ogni armigero e cavalliere rifiutato come infame, periuro, calunnioso, overo che commettesse alcuno delitto o tradimento per il qual levasse fama de mal armigero, de non essere admesso nel combattere con un altro honesto & virtuoso Cavaliero o armigero; se responde che havendo mutata la sua conditione de bona in mala fama, può esser dal suo nimico recusato nel combattere con lui, per esser stato di mala conditione, chè se al presente volesse un altro richiedere ad equalità de battaglia non potria, per la indispositione trista & falsa, nel quale è cascato per mancamento de delitto, commesso dopo la conventione fatta del combattere in tal giornata: se intende, se lo requisitore durante il termine del tempo non cada in infamia di tristitia, ma che se conservi nel stato nel qual si ritrovava quando accettò la disfida e fece la conventione. Onde finalmente se determina che giustamente se potrà ricusare un armigero nella giornata della battaglia, quando dapoi la disfida, accettato per segno de combattere, serà peggiorato de sua conditione & fama & potrà esser dal richiesto rifiutato, sì come di sopra è ditto; & simile diffinitione si fa dal requisitore quando el richiesto fusse di suo buon stato, dapoi la scomessa mutato in malo, chè non saria tenuto con lui combattere per la nuova vergogna acquistata.
  
 
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  | title = Book 4 - The selection of armament
 
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| '''{{par}} Sequita lo quarto libro nel quale se racta deli campiuni quali se danno nela bactaglia per cavalieri che de raione po{{dec|u|n}}no dare capiuni.'''
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| '''{{par}} [47] Sequita lo quarto libro nel quale se racta deli campiuni quali se danno nela bactaglia per cavalieri che de raione po{{dec|u|n}}no dare capiuni.'''
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| '''Cap. 260. Delli Campioni quali si danno nella battaglia per Cavalieri, che di ragione posson dare Campioni.'''
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Discrivesi generalmente quando si vuol combattere differentia alcuna, o per altra giusta cagione da persona a persona, a ciascheduno è necessario diffendere la vita sua con il ferro, seguitando la dottrina del poeta Sallustio, quale in Catilinario, persona di Catilina Romano, giovane gagliardo, parlando alli suoi commilitoni, diceva: «fratelli miei carissimi, la spada è solo la vita nostra et per quella bisogna esser aperta la strada, perciò siate gagliardi»; et per questo ogni requisitore, over richiesto debbe combattere con la propria persona, riservando quando la dignità del suo honore non lo ricercasse; essendo la richiesta di huomo di minor conditione del provocato più degno, allhora si potrà dare un campione simile et eguale al stato del requisitore, qual per lui combattesse: et questo si trova secondo la legge Lombarda & la ragione Civile & per la constitutione di Federico Imperatore, che ricerca egualità nella battaglia; però vuole lo inferiore di conditione non debbe nel combattere provocare il suo superiore, riservando quando combattere volesse il vassallo con il suo Signore haver commessa contra del suo honore: in tal caso non potria il suo Signore dare il Campione, ma debbe personalmente con il vassallo combattere, ma con la propria persona & nelli sette casi è permesso dare il Campione, sì come appresso vederemo.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [48] dove se tracta deli campiuni che fossero vincioti o chi conbactessero con fraude.'''
 
| '''{{par}} Capitulo [48] dove se tracta deli campiuni che fossero vincioti o chi conbactessero con fraude.'''
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| '''Cap. 261. Delli Campioni che perdessero in battaglia o che combattessero con fraude.'''
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Quando uno Conte, Duca, Principe o quale si voglia altro Signore che desse uno Campione, in caso che fosse in battaglia superato, si può dire lui esser superato dal vincitore del suo Campione, riservandosi fraudolentemente il Campione se havesse fatto superare & vincere per fraudare l’honore del suo Signore: non havendo fatto il debito nel combattere sarà punito il Campione; ma se ‘l Campione senza fraude si ricredesse, overo confessasse il delitto, in questo l’Imperatore fe’ Constitutione che saria vinto & confesso il suo Signore che lo desse; & secondo la Lombarda non si può dar Campione, eccetto in caso di impedimento et quando sarà promessa la battaglia, el dare del Campione, et per privilegio della dignità, & quando il provocatore fosse inferiore del richiesto; et perchè dice che ‘l Campione debbe essere eguale dell’armigero o Cavalliero & da chi è dato per combattere, chè altramente si potrà per giustitia ricusare, & vederemo appresso.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [49] che contene septe casi in li quali e licito dare campione in bactaglia de oltranza.'''
 
| '''{{par}} Capitulo [49] che contene septe casi in li quali e licito dare campione in bactaglia de oltranza.'''
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| '''Cap. 256. De sette casi, nelli quali è licito dare campione nello combattere.'''
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Il combattere che se fa per oltranza per differentia si deve far per li principali disfidati, riservando in sette casi, nelli quali è permesso dare Campione: el primo caso è quando lo requisitore o richiesto non fusse pervenuto in età de dieciotto anni; secondo la Lombarda e la constitutione debbe esser de etate meno che di venticinque anni, & così ancora el Campione debbe esser maggiore de quella etade. El secondo caso quando uno di loro fusse de età decrepita, overo inferma. El terzo quando el servo prendesse libertade contra el suo patrone, dicendo esser libero & volere di ciò combattere: el suo Signore li potia dare egual Campione. El quarto è quando fusse persona ecclesiastica, overo donna vedova, o quando fusse uno Conte provocato o provocante con uno da meno che de sua conditione; l’altro è quando una donna fusse accusata de adulterio & volesse difendere per arme esser falsamente accusata, nel qual caso debbe dare il suo marito, overo el mundualdo per Campione; & secondo la Constitutione ogni impedito da impedimento personale potrà dare el Campione, ancora che havesse degnità o nobilità: essendo da un rustico provocato potrà dare el Campione, sì come è ditto di sopra, secondo la Constitutione e legge Longobarda, per la quale è indutto che un servo accusato di furto potrà dare il patrone per Campione, però si debbe observare secondo la consuetudine de la provincia, over Città ne la quale accaderanno li casi di darsi o non darsi li Campioni, secondo l’arbitrio del iudice; ma secondo la decretale, li clerici non ponno nè personalmente nè per Campione combattere, benchè fusse loro permesso per antiqua consuetudine, quale è stata tolta per lo Decreto.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [50] dove se tracta deli campiuni che fossero vincioti o chi conbactessero con fraude.'''
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| '''{{par}} Capitulo [50] nel quale se tracta si como li capiuni de veno essere simili.'''
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| '''Cap. 257. Come li Campioni debbeno essere simili.'''
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E’ da sapere ancora che quando la battaglia personale si fa per Campioni, si debbeno elegger per lo iudice eguali di fortezza, perchè se solo trovasse uno fortissimo armigero per suo Campione, tale che nella sua provincia non si trovasse simile a quello di forza, alhora si doveriano distribuire li Campioni di una egualità, secondo la Constitutione predetta & la legge Longobarda; però questo non si osserva di consuetudine, ma si debbe notare che li Campioni debbono esser di età maggiore di venticinque anni.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [51] nel quale se tracta si como li capiuni de veno essere simili.'''
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| '''{{par}} Capitulo [51] nel quale se tracta come persone infame non se ponno dare per campione.'''
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| '''Cap. 258. Come persone infami non si posson dare per Campioni.
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Ancora è da notare che li Campioni non debbano esser persone infami, perchè son simili alli dottori giuristi che sono advocati nelle cause Civili che diffendeno: in caso che uno fosse ladro manifesto non potria esser Campione, nè huomini di mala conditione, i quali verisimilmente sempre in battaglia sariano perditori, più per cagione de’ lor delitti che per difetto di mala querela del Signore, ad istanza del quale combattessero. Ancora, quello c’havesse commesso delitto, per il quale non potesse nella presenza del suo Principe comparere, non potria esser Campione; ancora huomini che per danari havessero commesso homicidio, come sono assassini, ruffiani publici & altra simile generatione di vilissimi beccarini, nè uno apostata, cioè religioso fuggito dal suo monasterio; & questo si trova secondo la Lombarda & Civile & secondo Andrea di Isernia, eccetto se pugnassero con persone infame simile di loro, perchè allhora da nessuno si potria il combatter rifiutare.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [52] nel quale se tracta come persone infame non se ponno dare per campione.'''
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| '''Capitulo [52] nel quale se tracta si como li campiuni de veno iurare nel intrare dela liza secundo la loro credenza conbactere con iusticia & de fare el devere.'''
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| '''Cap. 262. Come li Campioni debbon giurare nell’intrare della lizza, secondo la lor credenza, combatter con giustitia & di fare il dovere.'''
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Ciascheduno armigero Cavalliero debbe sapere come debbono li Campioni, nell’intrare della lizza, giurare che, secondo la loro credenza, li patroni della querella, per li quali deliberassero combattere ad una giusta occasione et di non accusare l’un l’altro per fraude, nè per malitia, et che con ogni virtù, possanza, diffenderanno ciascaduno l’honore del suo Signore; giurano ancora li Campioni non habbino intelligenza fra lor dell’uno non offendere l’altro & di far tutto il dovere con tutta la lor virilità, si sforzeranno menar le mani per esser l’uno dell’altro vincitore, senza fraude di fingimento alcuno; & questo descrive l’Imperatore Federico, il qual ancora M. Baldo da Perugia riferisce.
  
 
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| '''Capitulo [53] nel quale se tracta si como li campiuni de veno iurare nel intrare dela liza secundo la loro credenza conbactere con iusticia & de fare el devere.'''
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| '''{{par}} Capitulo [53] nel quale se tracta che essendo una volta habactuto un campione non porra piu per altri conbactere excepto per se.'''
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| '''Cap. 253. Che essendo una volta abbattuto uno Campione non potrà più per altro combattere, eccetto che per lui.'''
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Descrive ancora l’Imperatore Federico che uno Campione, essendo una volta superato in battaglia, non potrà più per altro essere Campione, eccetto se per lui deliberasse combattere, perchè Seneca dice “poichè la virtù di un huomo è abbattuta per una volta, non è più securtà in quello”; et vuole Federico Imperatore che uno Campione che si portasse fraudolentemente nella battaglia per non combattere con tutte le sue fortezze, debbe essere punito di quella pena che meritasse quello per il quale havesse combattuto, overo li doveria essere tagliata la mano per sua punitione.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [54] nel quale se tracta che essendo una volta habactuto un campione non porra piu per altri conbactere excepto per se.'''
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| '''{{par}} Capitulo [54] nel quale se tracta si come al rustico requidetore se po dare semele campione.'''
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| '''Cap. 254. Sì come è il rustico requisitore, se può dare simile Campione.'''
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Vuole ancora la legge fatta per Federico Imperatore che l’armigero Cavalliero, ricercato a combattere per differentia da uno come rustico, il possa rifiutare et quello, il quale vorrà richiedere alla battaglia personale un nobile Cavalliero debbe esser simile del richiesto in conditione; & però in questo caso si debbi dare il Campione simile del rustico requisitore & quando il nobile richiedesse il rustico, debbe con la sua persona combattere, però in caso che fusse il requisitore nobile impedito, può dare il Campione simile al richiesto; per la consuetudine di tale battaglia, ricerca che le persone siano uguale di conditione, eccetto in delitto di infideltà, nel quale il rustico può richiedere il suo Signore a combattere da persona a persona, sì come meglio appresso vederemo; & Andrea d’Isernia & M. Baldo dicono che habitando un nobile di continuo in villa non sarà per questo rustico, per rispetto che il luogo rusticano non può togliere la nobiltà a chi naturalmente la possiede, sì come vederemo.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [55] nel quale se tracta si come al rustico requidetore se po daare semele campione.'''
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| '''Capitulo [55] nel quale se tracta si como non e licito corrompere el campione.'''
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| '''Cap. 263. Come non è licito corrompere il Campione.'''
 
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Nella constitutione di Federico si descrive che se ‘l Campione fosse dal nimico corrotto per farsi vincere, benchè sia licito nella battaglia di tutta oltranza con ogni fraude superare l’avversario, non seria però in tal caso vincitore, perchè non merita vittoria secondo la legge civile chi vince con corrottione di premio alcuno, perchè tal battaglia fu inventa & trovata per giudicar la verità in forza d’arme, chè il contrario suo è il corrompere per dinari, sì come colui che vince la sentenza corrompendo il giudice & li testimoni, non è legittimo vincitore; quantunque in battaglia di tutta oltranza sia lecito usare ogni astuzia & fraude per vincere, non però è permesso di usare falsità di corompere il campione, chè non faccia il dovere in giudicio di battaglia, perciocchè la vittoria che se ottenesse saria turpissima, perchè gli antichi Imperatori li virtuosi pugnatori coronavano et dinegavano a quelli che procurano la vittoria, coronando gli avversarij, per conseguire l’honore del trionfo, benchè sia licito più, come più volte è ditto di sopra, in battaglia di tutta oltranza per togliere la potenza del nimico usare ogni fraude, per salvatione della vita: se intende con propria astutia di virtù di battaglia, con la estremità della sua persona, che quelli che con fraude et inganni senza gagliardia et valorsità restano vincitori, benchè superasseno potenti cavallieri; sicchè quello che corrompe il campione non merita l’honore della battaglia & non può dire esser stato vincitore con arme, nè con spada, ma solo per corrottione, la quale è molto da’ valorosi Cavallieri condannata, perchè è specie di gravissimi tradimenti; & da doversi la vittoria dinegare, dove si debbe per virtù d’arme acquistare e superare il nemico per trovare la verità, onde uno filosofo dice che dove intraviene corrottione di danari o altro non può esser cosa laudabile, nè virtuosa; in questo giudicio d’arme, dove non è permesso corrottione alcuna si debbe vincere con la spada & con la propria virtù dell’animo, et per questo non si darà lo honore a quello che vince corrompendo il campione, perciocchè la corrottione è simile del delitto, che merita gravissima pena & per questo non si dà premio nè honore a colui che con mente giusta merita esser punito.
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| '''Capitulo [56] nel quale se tracta si como non e licito corrompere el campione.'''
 
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| '''{{par}} Capitulo [57] nel quale se tracta sel cavaliero vassallo e tenuto essere campione del suo segnore.'''
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| '''{{par}} Capitulo [56] nel quale se tracta sel cavaliero vassallo e tenuto essere campione del suo segnore.'''
 
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| '''Capitulo [58] de dui intrate nel campo per conbactere ad oltranza con spate luno dismontato a piede et tenendo lo nemico che accavallo staava perlo piede quillo da cavaallo de bocto sopre laltro et vencelo.'''
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| '''Capitulo [57] de dui intrate nel campo per conbactere ad oltranza con spate luno dismontato a piede et tenendo lo nemico che accavallo stava perlo piede quillo da cavallo de bocto sopre laltro et vencelo.'''
 
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| '''Capitulo [59] de dui conbactenti el uno abia{{dec|u|n}}do gravamente ferito laaltro lo percussore se smortio per vedere il sangue del ferito quale lo piglio et ligolo et de po si morio.'''
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| '''Capitulo [58] de dui conbactenti el uno abia{{dec|u|n}}do gravamente ferito laltro lo percussore se smortio per vedere il sangue del ferito quale lo piglio et ligolo et de po si morio.'''
 
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| '''Capitulo [60] de dui disfidati ad oltranza et lo requiditore promese deprovare et de po per uno i{{dec|u|n}}contro tucti duitrapassati sel requiditore Sarra perdetore o vero Sarra pacta.'''
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| '''Capitulo [59] de dui disfidati ad oltranza et lo requiditore promese deprovare et de po per uno i{{dec|u|n}}contro tucti duitrapassati sel requiditore Sarra perdetore o vero Sarra pacta.'''
 
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| '''Capitulo [61] de dui conbactenti che luno fo deiecto adterra et pongendo lo suo cavallo lo spense co{{dec|u|n}}tra laltro in modo che risandono li cavalli el cavalcato col cavallo ad terra cascato se morio.'''
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| '''Capitulo [60] de dui conbactenti che luno fo deiecto adterra et pongendo lo suo cavallo lo spense co{{dec|u|n}}tra laltro in modo che risandono li cavalli el cavalcato col cavallo ad terra cascato se morio.'''
 
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| '''Capitulo [62] de dui conbacte{{dec|u|n}}ti che luno preso te{{dec|u|n}}ne longo tempo laltro perlo piede fi ala nocte non fandoli altra offesa deve essere vincetore.'''
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| '''Capitulo [61] de dui conbacte{{dec|u|n}}ti che luno preso te{{dec|u|n}}ne longo tempo laltro perlo piede fi ala nocte non fandoli altra offesa deve essere vincetore.'''
 
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| '''Capitulo [63] de dui conbacttenideli quali luno cascao desastrosamente perli trunchoni dele lanze rocte e non per vertu del nemico.'''
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| '''Capitulo [62] de dui conbacttenideli quali luno cascao desastrosamente perli trunchoni dele lanze rocte e non per vertu del nemico.'''
 
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| '''{{par}} Capitulo [63] nel quale se tracta si come quilli che no{{dec|u|n}} so in eta de conbactere ele donne vidue & un conte requesto da uno che fosse manco dellui porra dare el campione.'''
 
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| '''{{par}} Capitulo [65] nel quale se tracta si come in caso de homicidio non se po dare el campione excepto sel accusatore non volesse personalmente conbactere.'''
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| '''{{par}} Capitulo [64] nel quale se tracta si come in caso de homicidio non se po dare el campione excepto sel accusatore non volesse personalmente conbactere.'''
 
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| '''Capitulo [66] nel quale se tracta como se po dare el campione secundo laa reposta del requesto.'''
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| '''Capitulo [65] nel quale se tracta como se po dare el campione secundo la reposta del requesto.'''
 
| '''Cap. 211. Come si può dare il campione secondo la risposta del richiesto.'''
 
| '''Cap. 211. Come si può dare il campione secondo la risposta del richiesto.'''
 
Dicesi nel trattato de’ campioni che quando lo requisitore s’offerisce nella sua richiesta voler provare da esso al suo avversario una tale querela, perchè darà la fede del combattere per pegno, & dicendo il richiesto “io mi diffenderò per me o per altri per me con gli miei danari”, in tal caso non potrà il requisitore dare più il campione, ma deve con la propria sua persona combattere, per rispetto che la sua offerta è di provare da persona a persona: per questo si deve osservare; ma lo richiesto per sua risposta potria dare il campione & in caso che ‘l provocatore dicesse “io voglio provare dalla persona mia alla tua”, rispondendo il richiesto “io mi diffenderò”, senza dire altre parole, non potria il campione; & questo si trova determinato per la legge Lombarda Imperiale.
 
Dicesi nel trattato de’ campioni che quando lo requisitore s’offerisce nella sua richiesta voler provare da esso al suo avversario una tale querela, perchè darà la fede del combattere per pegno, & dicendo il richiesto “io mi diffenderò per me o per altri per me con gli miei danari”, in tal caso non potrà il requisitore dare più il campione, ma deve con la propria sua persona combattere, per rispetto che la sua offerta è di provare da persona a persona: per questo si deve osservare; ma lo richiesto per sua risposta potria dare il campione & in caso che ‘l provocatore dicesse “io voglio provare dalla persona mia alla tua”, rispondendo il richiesto “io mi diffenderò”, senza dire altre parole, non potria il campione; & questo si trova determinato per la legge Lombarda Imperiale.
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| '''Sequita el libro sexto nel quale se tracta per qua{{dec|u|n}}te cause se po venire ad guagio de bactaglia.'''
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| '''[66] Sequita el libro sexto nel quale se tracta per qua{{dec|u|n}}te cause se po venire ad guagio de bactaglia.'''
 
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| '''Capitulo [76] dove se tracta se dui cavalieri in dui capise diffidano[!] fora lo exercito sese devevo punire.'''
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| '''Capitulo [76] dove se tracta se dui cavalieri in dui capise diffidano[!] fora lo exercito se se devevo[!] punire.'''
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| '''Cap. 252. Se dui armigeri o Cavallieri in dui campi se disfidasseno fuori dall’esercito, se si debbono punire.'''
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Sono dui campi di capitani armigeri accampati & uno Cavalliero o altro armigero & che uno sottomette un altro e l’altro viene a le mani, partendosi dalli campi dalli suoi capitani, e combatteno, si dimanda se costoro ponno esser puniti: si dice di sì et la ragione è questa, che loro mancano all’honore loro, essendo obbligati al servitio dello esercito con loro persona et durante quello senza licentia non possono combattere, nè arme muovere contra li nimici & facendo & commettendo delitto contra la republica, overo offesa maiestas; & questo per volere, senza licentia de lo Duca, pigliare, come non possano per ragione, chè per tal disordine o simili inobedientie potriano seguire di molti inconvenienti, chè saria danno di loro, della republica & del signore, chè per disordine de’ Cavallieri o che altro fusse pareria che senza licenza a ciò procedesse. Et questo da giurisconsulti è confermato alle leggi Civili, dove gravemente disponessero tali scomititori & pugnatori senza licentia delli capitani, ancora che a loro seguitasse vittoria; più forte dico che non solo andasse a battaglia senza licentia, ma che ardisce passare il segno, quale le fusse dato per confine o che scrivesse alli eserciti inimici o che loro facesseno segnale, ancora è da dare gran punitione; riducesse Livio, nel secondo De Bello Punico, lo primo detto del consolo Romano, che per causa tale suo figliuolo, vincitore del nemico del popolo Romano, fece decapitare.
  
 
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| '''Capitulo [81] dove se tracta se uno figliolo acepta bactagliaa con unaltro se per lo patre po essere p{{dec|u|ro}}hibito.'''
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| '''Capitulo [81] dove se tracta se uno figliolo acepta bactaglia con unaltro se per lo patre po essere p{{dec|u|ro}}hibito.'''
 
| '''Cap. 218. Se domanda se uno figliuolo accetta battaglia con uno altro, se per lo padre può essere prohibito.'''
 
| '''Cap. 218. Se domanda se uno figliuolo accetta battaglia con uno altro, se per lo padre può essere prohibito.'''
 
Seguita di intendere se uno figliuolo di uno gentile huomo ha cagione di battaglia con un altro armigero & data la disfida, eletto il iudice & arme & venuti per intrare in el campo, il padre prohibisse la battaglia, allegando il figliuolo non posser venire a tale battaglia senza sua licentia, nè possere intrare in tal iudicio d’arme senza sua volontà per la paterna potestà, al quale lo figliuolo summesso: se domanda se tal prohibitione habbia impedire, la battaglia non se faccia: decidere de non, attento che la militia fu prima che la patria potestà & primo furno le battaglie che la legie civile, che trovare la paterna potestà, dando in ciò pena di punitione al padre che subtraherà il figliolo dalla guerra della repubblica & questo in tempo di guerra; se in tempo di pace la frustra publica e la pena; & consentendo in ciò, lo figliuolo serà deposto a più inferiore grado che non si trova condutto & ancora il padre serà punito quando debilitarà il figliuolo per fraude: acciocchè alla giornata della battaglia publica non se trova in pericolo, reputando le legie, il figliuolo exercitando le arme per padre di famiglia, e non essere scritto allo vincolo della paterna potestà, anzi possere ad oltranza combattere, quale il padre non può impedire, come lo proprio honore si è più obligatione che la paterna potestà: questa è sententia dello Imperatore, dove scrive de l’arte militare.
 
Seguita di intendere se uno figliuolo di uno gentile huomo ha cagione di battaglia con un altro armigero & data la disfida, eletto il iudice & arme & venuti per intrare in el campo, il padre prohibisse la battaglia, allegando il figliuolo non posser venire a tale battaglia senza sua licentia, nè possere intrare in tal iudicio d’arme senza sua volontà per la paterna potestà, al quale lo figliuolo summesso: se domanda se tal prohibitione habbia impedire, la battaglia non se faccia: decidere de non, attento che la militia fu prima che la patria potestà & primo furno le battaglie che la legie civile, che trovare la paterna potestà, dando in ciò pena di punitione al padre che subtraherà il figliolo dalla guerra della repubblica & questo in tempo di guerra; se in tempo di pace la frustra publica e la pena; & consentendo in ciò, lo figliuolo serà deposto a più inferiore grado che non si trova condutto & ancora il padre serà punito quando debilitarà il figliuolo per fraude: acciocchè alla giornata della battaglia publica non se trova in pericolo, reputando le legie, il figliuolo exercitando le arme per padre di famiglia, e non essere scritto allo vincolo della paterna potestà, anzi possere ad oltranza combattere, quale il padre non può impedire, come lo proprio honore si è più obligatione che la paterna potestà: questa è sententia dello Imperatore, dove scrive de l’arte militare.
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| '''Incomenza lo septimo libro dove se tracta della nobilita de cavalieri che veneno ad bactaglia dove se tracta in materia dela nobilita.'''
 
| '''Incomenza lo septimo libro dove se tracta della nobilita de cavalieri che veneno ad bactaglia dove se tracta in materia dela nobilita.'''
| '''Cap. 227. Se uno nobile può refutare de non combattere con uno armigero veterano, el quale non sia de natura nobile.'''
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Uno nobile homo per natura che richiesto de combattere da uno armigero exercitato longo tempo in le arme, non de natura nobile, existendo tutti dui in lo esercitio, questo nobile lo rifiuta, come dire che lui non è nobile paro modo con lui contendere, lo armigero replica «io non intendo contradire parentela con ti, ma intendo per causa conveniente lo mio honore teco combattere et provare la tua forteza, la quale me hai offeso et fallita la tua fede» - lo nobile replica «tuo padre fu rustico et vile: trovate uno altro equale a te» - «chè? Io son nobile, perchè longo tempo ho esercitato la militia et l’arte militare per la republica & io fui fatto nobile & ho havuto honore in arme & imperò non me poi refudare, perchè in l’armi se ricerca la virilità & la esperimentatione & strenuità & non nobilità, nè delitie & quello è nobile ch’ha la exercitatione & la militare virtù in l’arme & non se lauda homo de virtude in soi progenitori, ma la laude debbe essere propria», e ‘l nobile, per sì stando in suo proposito dice «se Dio ha fatto te ignobile & me nobile, non intendo guastare quello che Dio ha fatto et le operationi della natura»; lo ignobile replica «la vostra escusatione non è bona, overo decala male ad me: è più quello ch’io per mia virtude ho requistato che quanto havere da vostri antecessori, da li quali degenerando tu vai alongando de quella virtù che ha fatti li toi antecessori generosi & nobili: imperò procederò contra te ad ogni infamia, el quale refidi lo militare officio, prodigo de tua fama & honore; tu sei armigero & io armigero: in questo exercitio sono a te equale e non poi refidare»; & essendo queste lettere, se debbe iudicare per iudicio di cavalleria se questo nobile per natura potrà refudare de non combattere con questo armigero nato de padre ignobile, essendo lui virtuoso & longamente usato e adoperato in esercitio de arme con bona honestà; & dico non potersi refudare, perchè la militare disciplina non se attende più la natura che la virtù, secondo che habbiamo soprascritto al primo capitolo, dove è per autorità mostrato che la esercitatione & longo esercitio de militia & battaglia fano uno essere bon Cavaliero & non l’ocio & le delicie, nè la natura paterna, la quale giovaria al mistiero de l’armi, perchè li nobili son più animosi & da la natura son generalmente prudenti nati & vocati a l’armi; ma questa sola natura non giova, perchè debbe essere esercitato & operare quello esercitio & non vacare in ocio in lo quale delette l’arme; vocando questa nobilità senza strenuità non serà laudata & imperò quello è nobile ch’ha la nobilità dalli progenitori, secondo che vedremo appresso; & dice la legge Civile che la militia armata & la disciplina militare fu prima che la legge de la nobilità induttiva allo esercitio de l’arme, lo quale pricipalmente se esercita per nobili: se attende più la strenuità che essere nobile senza quella virtù & non se riguarda alla nobilità naturale, ma alla nobilità della strenuità & virtù militare & a quella virtude la quale è più conveniente alla militia armata: questo se prova per la legge imperiale, che vole che uno servo, in arme valoroso, debbe essere aggregato per lo principe in lo numero delli Cavallieri militanti per la sua arditanza, licet sia nato oscuro & ignobile; et uno elegeremo a la militia lo quale serà provato & esercitato longo tempo in quello atto, serà estimato bon armigero et in lo numero delli altri, perchè la militia armata lo fa; & produce l’arte et la scientia et prudentia militare, la sola nobilità de natura, et per questo se reputa habile et degno & approbato ad esercitare l’arme, le quale danno nobilità, faranno nobile quello che sarà esercitato in esse; et dice Tullio che quello che Scipione molti anni meritò per la virtude, hora possano la militia armata et lo Papa nomina nobile uno che ha esercitato la militia armata et dona honore a quelli che sono in defensione de republica & continuo in le arme hanno dignità, come più sia la defensione de la patria che cosa che se possa in questo seculo operare; & de questo ne apareno assai esempli & precetti de li Romani, quali alla morte andorno per la loro patria; & questo dice lo Decreto et Vegetio De re militare e sono adhonorati de honore & son più alti et degni de coloro che vacano in ocio & non hanno questa virtù o simile; questi armigeri son privilegiati de molti privilegi in tutti i libri de la legge, li quali privilegi non hanno che gli homini di natura nobili che esercitano l’armi; & è in tanta eccellentia la virtù militare che non può essere constretto ad essere in militia armato se non li nobili de natura & sono reprovati li rustici per denotare la sua eccellentia, la quale nobilità se acquista per l’arme per li rustici & non nobili per longo esercitio, habiando acquistata quela virtute della strenuità de l’arme, venendo de grado in grado, di tempo in tempo, se esaltando, chè prima son ragaci, dapoi sono famigli armati, dapoi, essendo provato la loro virtude & esperimentata, son tratti huomini de arme, date le arme & cavalli & habbiano condutta et altri sotto lori & portano li cimieri in l’elmo loro in segno di honore & con quello son coronati & signati per demostratione de le loro virtude et son fatti nobili, essendo posti in lo numero grande et loco delli Cavalieri armati; et per tal virtù serà deletta la viltà paterna et acquistarà nobilità, perchè sono in officio de defensione de la republica & compagni deli principi, li quali appellano loro comilitoni & compagni; & è tanto lo honore delle arme che lo Imperatore se fa nominare huomo de arme o cavallier in arme; & è tanto lo honore de l’arme che uno Imperatore, Re o Principe, el quale tiene somo grado, degni d’honore et da lui procede tutte le degnità mondane, come l’acque fiumare del mare: essendo valoroso in arme & armigero sopra tutto, tutte le sue dignità acquistaran questo honore, et sarà tanto più degno Imperatore, Re o Principe, quanto più adunque la virtù dell’armi, che dà honore sopra honore et dignità aggionge al mare d’ogni dignità, et in tutte le gran dignità s’intende la virtù et non la natura sola. Et questo si prova nel Re David et Re Saul, i quali furono pastori et dopo Re, per virtù regnante in loro; et se in loro non fosse stata la virtù militare, Iddio non li haveria eletti al regno; et questi armigeri si trattano per le leggi civili come nobili et per delitti militari son puniti come li nobili et non come li plebei et vocando in armi son tenuti a servitù personali, li quali s’imponessero alle loro città et non sono tenuti a fare officij vili et dopo che son vecchi son trattati et honorati per la legge come nobili; et dice Bartolo che uno ignobile per natura sarà conversato in l’arme per la Republica et per anni dieci farà lo esercitio della militia armata: vivendo virtuosamente sarà nobile; & perciò dico che potrà combattere con un nobile per natura senza potersi rifiutare, perchè sarà di eguale nobiltà, specialmente quanto all’arme, fin che sarà ne gli esercitij d’arme & farà l’arte militare; & di questa nobilità diremo appresso, oltra le cose ditte di sopra.
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| '''Capitulo [96] dove se tracta se electi dui imperaturi indiscordia sese deveria venire per loro a bactaglia da persona ad persona.'''
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| '''Capitulo [97] dove se tracta se he loco de bactaglia infra uno Re et Imperatore.'''
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| '''Capitulo [98] dove se tracta se e caso de bactaglia infra dui Re che contendereno de uno regno.'''
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| '''Capitulo [99] dove se tracta se uno Re non coro{{dec|u|n}}ato porra provocare uno altro Re coronato ad bactaglia'''
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| '''Capitulo [100] dove se tracta se uno conte che non recognosce superiore porra essere provocato da un conte che reconosce superiore.'''
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| '''Capitulo [101] dove se tracta se un nobile de natura porra provare uno conte o barone.'''
 
| '''Cap. 228. Dove si tratta se uno nobile di natura potrà provare uno Conte o Barone.'''
 
| '''Cap. 228. Dove si tratta se uno nobile di natura potrà provare uno Conte o Barone.'''
 
Uno nobile di natura & di quattro gradi discendente di nobiltà, offeso o ingiuriato da un Conte o Barone, lo sfida a combattere: quello rifiuta com’a dire «io son Conte con titolo di contado & tu non sei se non un simplice gentilhuomo: non intendo contendere con teco, per niente farti pare et uguale a me»; se dubita se ‘l conte lo può rifiutare, overo se gli potrà dare il campione: li nobili di natura dicono che non ponno esser rifiutati da niuno Signore o Conte, o li Signori dicono che lo posson rifiutare, per rispetto della dignità, gli Araldi et officiali di mare dicono che uno nobile di natura non può esser rifiutato da nissuno Conte o Duca o Signore; & questo dicono ancora gli armigeri, gli giuristi, che la nobiltà per natura & per virtù è più ferma che la degnità, perciocchè questa dignità si dà et toglie come una veste, et la nobiltà sta ferma perpetuamente, secondo che dice Messer Baldo; et la dignità è accidentalmente et la nobiltà è nata da gli antecessori et dalla generatione et la nobiltà non nasce in uno momento et sta in molti antecessori nobili, et però si dice la nobiltà più esser ferma che la dignità, la quale non ha radice et facilmente si perde et toglie & la nobilità non si può facilmente togliere, chè la natura è costante & perpetua, eccetto per gran delitto, & la dignità è accidentale. Et dice il savio che la gloria dell’homo è della nobiltà paterna & la dignità non è da più che la nobiltà et la virtù, et la nobilità è da esser proposta alla dignità; però dice il Decreto et il libro dello Ecclesiastico che la sapienza conforta il sapiente, sopraddice Principi di città et nella sapienza si dinota la nobiltà; et secondo Boetio lo nobile per virtù si debbe anteponere al nobile per dignità et questo si dimostra, perchè la nobiltà è honore supremo, il quale è conveniente alli Re et a coloro i quali vogliono pervenire alle gran dignità et scrive lo Ecclesiastico “beata la terra c’ha il Re nobile”, cioè nato di stirpe regia et dice che non si trova officio nè dignità nè honore nè altra eccellenza che sia più che la nobiltà con virtù mista et non è cosa sopra alla nobiltà; perchè l’Imperatore non è più che nobile o nobilissimo, nè il Re è più che nobile, secondo il Papa, solo scrive a’ Re nobili viro; et dice la legge civile che i nobili s’eleggon alle dignità. Et queste nobiltà temporale son da Dio instituite, come disse Bartolo, et allega lo Libro del Re, et questa nobiltà è la porta ad ogni dignità; et alcuni dicono che li Conti et Baroni hanno nobiltà perchè dominano li vassalli in copia nobile et non nobile, et questa ragione non tiene, perchè se li Conti hanno questa nobiltà data dal Principe, lo nobile etiam ha nobiltà data dalla natura et dalla virtù sua; e questi allegano in lo Libro delli feudi, che dice uno che non è cavalliero non poter combattere con uno cavalliero, nè uno rustico potere combattere con uno nobile, et dicono che li Conti signoreggiano li nobili del suo contado et fanno huomini nobili dando feudi nobili, et la dignità del Conte è Reale, data dal Re, secondo è socio de Re: donde non pare che in pregiudicio del stato e de la Republica et della dignità comitale, che dabbia esponere la propria persona, obligata alla dignità, a pericolo di morte, essendo lui persona publica e ministro della sua Republica, come di sopra ditto habbiamo; parlando delli Imperatori diremo appresso che tal dignità è incarico di tutta la universalità del contado et per causa privata non si debbe far preiudicio a le cose publiche et imperò doveria poter dare campione, il quale al nobile che sia persona privata; & molti sono li privilegi de le persone poste in dignità & specialmente che in le cause criminali litigano per procuratori, dove le altre persone private debbono venir personalmente & non possino esser posti a tortura che se fa per se stessa per manifestare la virtù & ancora non può uno essere incarcerato, nè esser giudicato senza giudici pari & uguali a loro; & habbiamo detto di sopra che li Conti, secondo la legge Civile & Lombarda possono dare il campione, eccetto quando combatter si dovesse per infideltà commessa al vassallo; ma credo ch’in ogni pregiudicio d’arme non se osservarà tal legge, che un Conte, per offesa o incarico fatto per esso, dovesse recusare uno nobile di quattro gradi di nobiltà, per le prime ragioni che habbiamo scritte; & dirà questo nobile «io non curo della tua dignità, ma dello mio honore & non ti disfido come Conte, ma come tale ne provoco la degnità tua, la quale se sta al pare, chè sei più obligato a la Cavalleria et a lo honore militare che alla dignità comitale»; la quale dignità si perde per infamia, come ditto habbiamo; essendo questo atto di militia, uno Conte non lo debbe potere schivare, perchè è suo officio esercitare gli atti militari et diffendere lo honore proprio, essendo compagno de Re et obligato accompagnarlo in le battaglie, tenuto operare la militia in mostrare ardimento di satisfare alla sua fama et honore, altrimenti sarà tenuto et reputato vilissimo, et secondo la legge quello che non stima la sua fama è traditore a se medesimo; et dice Messer Angelo da Perosa che uno Cavalliero, il quale schiva et vieta di non combattere dove bisogna, incorre in infamia grande. Et fra li altri Cavallieri et Baroni dice la legge che se a uno Cavalliero sarà ditto «se non mi farai tale promessa io non te farò combattere» et quello che per timore di non essere privato del combattere farà questa promessa, se potrà rompere come fatta per iusto metu; et ancora quando fusse constretto di promettere di non combattere che potria rivocare quella promissione, come fusse fatta per forza et contra allo suo honore, perch’è obligato alli casi mercenarij a fare lo suo officio militare, altrimenti commette falsità alla militare disciplina; et imperò uno Conte non può rifiutare di combattere con uno nobile per natura, chè è obligato per officio di militia farlo, ma per ragione di legge potria dare Campione uno altro nobile, eccetto in caso di tradimento di Re o della patria o di homicidio et di infideltà al vassallo a combattere con la propria persona, se non fusse vecchio o indesposto alla battaglia.
 
Uno nobile di natura & di quattro gradi discendente di nobiltà, offeso o ingiuriato da un Conte o Barone, lo sfida a combattere: quello rifiuta com’a dire «io son Conte con titolo di contado & tu non sei se non un simplice gentilhuomo: non intendo contendere con teco, per niente farti pare et uguale a me»; se dubita se ‘l conte lo può rifiutare, overo se gli potrà dare il campione: li nobili di natura dicono che non ponno esser rifiutati da niuno Signore o Conte, o li Signori dicono che lo posson rifiutare, per rispetto della dignità, gli Araldi et officiali di mare dicono che uno nobile di natura non può esser rifiutato da nissuno Conte o Duca o Signore; & questo dicono ancora gli armigeri, gli giuristi, che la nobiltà per natura & per virtù è più ferma che la degnità, perciocchè questa dignità si dà et toglie come una veste, et la nobiltà sta ferma perpetuamente, secondo che dice Messer Baldo; et la dignità è accidentalmente et la nobiltà è nata da gli antecessori et dalla generatione et la nobiltà non nasce in uno momento et sta in molti antecessori nobili, et però si dice la nobiltà più esser ferma che la dignità, la quale non ha radice et facilmente si perde et toglie & la nobilità non si può facilmente togliere, chè la natura è costante & perpetua, eccetto per gran delitto, & la dignità è accidentale. Et dice il savio che la gloria dell’homo è della nobiltà paterna & la dignità non è da più che la nobiltà et la virtù, et la nobilità è da esser proposta alla dignità; però dice il Decreto et il libro dello Ecclesiastico che la sapienza conforta il sapiente, sopraddice Principi di città et nella sapienza si dinota la nobiltà; et secondo Boetio lo nobile per virtù si debbe anteponere al nobile per dignità et questo si dimostra, perchè la nobiltà è honore supremo, il quale è conveniente alli Re et a coloro i quali vogliono pervenire alle gran dignità et scrive lo Ecclesiastico “beata la terra c’ha il Re nobile”, cioè nato di stirpe regia et dice che non si trova officio nè dignità nè honore nè altra eccellenza che sia più che la nobiltà con virtù mista et non è cosa sopra alla nobiltà; perchè l’Imperatore non è più che nobile o nobilissimo, nè il Re è più che nobile, secondo il Papa, solo scrive a’ Re nobili viro; et dice la legge civile che i nobili s’eleggon alle dignità. Et queste nobiltà temporale son da Dio instituite, come disse Bartolo, et allega lo Libro del Re, et questa nobiltà è la porta ad ogni dignità; et alcuni dicono che li Conti et Baroni hanno nobiltà perchè dominano li vassalli in copia nobile et non nobile, et questa ragione non tiene, perchè se li Conti hanno questa nobiltà data dal Principe, lo nobile etiam ha nobiltà data dalla natura et dalla virtù sua; e questi allegano in lo Libro delli feudi, che dice uno che non è cavalliero non poter combattere con uno cavalliero, nè uno rustico potere combattere con uno nobile, et dicono che li Conti signoreggiano li nobili del suo contado et fanno huomini nobili dando feudi nobili, et la dignità del Conte è Reale, data dal Re, secondo è socio de Re: donde non pare che in pregiudicio del stato e de la Republica et della dignità comitale, che dabbia esponere la propria persona, obligata alla dignità, a pericolo di morte, essendo lui persona publica e ministro della sua Republica, come di sopra ditto habbiamo; parlando delli Imperatori diremo appresso che tal dignità è incarico di tutta la universalità del contado et per causa privata non si debbe far preiudicio a le cose publiche et imperò doveria poter dare campione, il quale al nobile che sia persona privata; & molti sono li privilegi de le persone poste in dignità & specialmente che in le cause criminali litigano per procuratori, dove le altre persone private debbono venir personalmente & non possino esser posti a tortura che se fa per se stessa per manifestare la virtù & ancora non può uno essere incarcerato, nè esser giudicato senza giudici pari & uguali a loro; & habbiamo detto di sopra che li Conti, secondo la legge Civile & Lombarda possono dare il campione, eccetto quando combatter si dovesse per infideltà commessa al vassallo; ma credo ch’in ogni pregiudicio d’arme non se osservarà tal legge, che un Conte, per offesa o incarico fatto per esso, dovesse recusare uno nobile di quattro gradi di nobiltà, per le prime ragioni che habbiamo scritte; & dirà questo nobile «io non curo della tua dignità, ma dello mio honore & non ti disfido come Conte, ma come tale ne provoco la degnità tua, la quale se sta al pare, chè sei più obligato a la Cavalleria et a lo honore militare che alla dignità comitale»; la quale dignità si perde per infamia, come ditto habbiamo; essendo questo atto di militia, uno Conte non lo debbe potere schivare, perchè è suo officio esercitare gli atti militari et diffendere lo honore proprio, essendo compagno de Re et obligato accompagnarlo in le battaglie, tenuto operare la militia in mostrare ardimento di satisfare alla sua fama et honore, altrimenti sarà tenuto et reputato vilissimo, et secondo la legge quello che non stima la sua fama è traditore a se medesimo; et dice Messer Angelo da Perosa che uno Cavalliero, il quale schiva et vieta di non combattere dove bisogna, incorre in infamia grande. Et fra li altri Cavallieri et Baroni dice la legge che se a uno Cavalliero sarà ditto «se non mi farai tale promessa io non te farò combattere» et quello che per timore di non essere privato del combattere farà questa promessa, se potrà rompere come fatta per iusto metu; et ancora quando fusse constretto di promettere di non combattere che potria rivocare quella promissione, come fusse fatta per forza et contra allo suo honore, perch’è obligato alli casi mercenarij a fare lo suo officio militare, altrimenti commette falsità alla militare disciplina; et imperò uno Conte non può rifiutare di combattere con uno nobile per natura, chè è obligato per officio di militia farlo, ma per ragione di legge potria dare Campione uno altro nobile, eccetto in caso di tradimento di Re o della patria o di homicidio et di infideltà al vassallo a combattere con la propria persona, se non fusse vecchio o indesposto alla battaglia.
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| '''Capitulo [102] dove se tracta se un duca o capitanio de arme requesto da un cavaliere sel po refutare.'''
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| '''Capitulo [103] dove se tracta se un nobele po refutare ad guagio d{{dec|u|e}} bactaglia uno armigero veterano quale non sia de natura nobele.'''
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| '''Cap. 227. Se uno nobile può refutare de non combattere con uno armigero veterano, el quale non sia de natura nobile.'''
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Uno nobile homo per natura che richiesto de combattere da uno armigero exercitato longo tempo in le arme, non de natura nobile, existendo tutti dui in lo esercitio, questo nobile lo rifiuta, come dire che lui non è nobile paro modo con lui contendere, lo armigero replica «io non intendo contradire parentela con ti, ma intendo per causa conveniente lo mio honore teco combattere et provare la tua forteza, la quale me hai offeso et fallita la tua fede» - lo nobile replica «tuo padre fu rustico et vile: trovate uno altro equale a te» - «chè? Io son nobile, perchè longo tempo ho esercitato la militia et l’arte militare per la republica & io fui fatto nobile & ho havuto honore in arme & imperò non me poi refudare, perchè in l’armi se ricerca la virilità & la esperimentatione & strenuità & non nobilità, nè delitie & quello è nobile ch’ha la exercitatione & la militare virtù in l’arme & non se lauda homo de virtude in soi progenitori, ma la laude debbe essere propria», e ‘l nobile, per sì stando in suo proposito dice «se Dio ha fatto te ignobile & me nobile, non intendo guastare quello che Dio ha fatto et le operationi della natura»; lo ignobile replica «la vostra escusatione non è bona, overo decala male ad me: è più quello ch’io per mia virtude ho requistato che quanto havere da vostri antecessori, da li quali degenerando tu vai alongando de quella virtù che ha fatti li toi antecessori generosi & nobili: imperò procederò contra te ad ogni infamia, el quale refidi lo militare officio, prodigo de tua fama & honore; tu sei armigero & io armigero: in questo exercitio sono a te equale e non poi refidare»; & essendo queste lettere, se debbe iudicare per iudicio di cavalleria se questo nobile per natura potrà refudare de non combattere con questo armigero nato de padre ignobile, essendo lui virtuoso & longamente usato e adoperato in esercitio de arme con bona honestà; & dico non potersi refudare, perchè la militare disciplina non se attende più la natura che la virtù, secondo che habbiamo soprascritto al primo capitolo, dove è per autorità mostrato che la esercitatione & longo esercitio de militia & battaglia fano uno essere bon Cavaliero & non l’ocio & le delicie, nè la natura paterna, la quale giovaria al mistiero de l’armi, perchè li nobili son più animosi & da la natura son generalmente prudenti nati & vocati a l’armi; ma questa sola natura non giova, perchè debbe essere esercitato & operare quello esercitio & non vacare in ocio in lo quale delette l’arme; vocando questa nobilità senza strenuità non serà laudata & imperò quello è nobile ch’ha la nobilità dalli progenitori, secondo che vedremo appresso; & dice la legge Civile che la militia armata & la disciplina militare fu prima che la legge de la nobilità induttiva allo esercitio de l’arme, lo quale pricipalmente se esercita per nobili: se attende più la strenuità che essere nobile senza quella virtù & non se riguarda alla nobilità naturale, ma alla nobilità della strenuità & virtù militare & a quella virtude la quale è più conveniente alla militia armata: questo se prova per la legge imperiale, che vole che uno servo, in arme valoroso, debbe essere aggregato per lo principe in lo numero delli Cavallieri militanti per la sua arditanza, licet sia nato oscuro & ignobile; et uno elegeremo a la militia lo quale serà provato & esercitato longo tempo in quello atto, serà estimato bon armigero et in lo numero delli altri, perchè la militia armata lo fa; & produce l’arte et la scientia et prudentia militare, la sola nobilità de natura, et per questo se reputa habile et degno & approbato ad esercitare l’arme, le quale danno nobilità, faranno nobile quello che sarà esercitato in esse; et dice Tullio che quello che Scipione molti anni meritò per la virtude, hora possano la militia armata et lo Papa nomina nobile uno che ha esercitato la militia armata et dona honore a quelli che sono in defensione de republica & continuo in le arme hanno dignità, come più sia la defensione de la patria che cosa che se possa in questo seculo operare; & de questo ne apareno assai esempli & precetti de li Romani, quali alla morte andorno per la loro patria; & questo dice lo Decreto et Vegetio De re militare e sono adhonorati de honore & son più alti et degni de coloro che vacano in ocio & non hanno questa virtù o simile; questi armigeri son privilegiati de molti privilegi in tutti i libri de la legge, li quali privilegi non hanno che gli homini di natura nobili che esercitano l’armi; & è in tanta eccellentia la virtù militare che non può essere constretto ad essere in militia armato se non li nobili de natura & sono reprovati li rustici per denotare la sua eccellentia, la quale nobilità se acquista per l’arme per li rustici & non nobili per longo esercitio, habiando acquistata quela virtute della strenuità de l’arme, venendo de grado in grado, di tempo in tempo, se esaltando, chè prima son ragaci, dapoi sono famigli armati, dapoi, essendo provato la loro virtude & esperimentata, son tratti huomini de arme, date le arme & cavalli & habbiano condutta et altri sotto lori & portano li cimieri in l’elmo loro in segno di honore & con quello son coronati & signati per demostratione de le loro virtude et son fatti nobili, essendo posti in lo numero grande et loco delli Cavalieri armati; et per tal virtù serà deletta la viltà paterna et acquistarà nobilità, perchè sono in officio de defensione de la republica & compagni deli principi, li quali appellano loro comilitoni & compagni; & è tanto lo honore delle arme che lo Imperatore se fa nominare huomo de arme o cavallier in arme; & è tanto lo honore de l’arme che uno Imperatore, Re o Principe, el quale tiene somo grado, degni d’honore et da lui procede tutte le degnità mondane, come l’acque fiumare del mare: essendo valoroso in arme & armigero sopra tutto, tutte le sue dignità acquistaran questo honore, et sarà tanto più degno Imperatore, Re o Principe, quanto più adunque la virtù dell’armi, che dà honore sopra honore et dignità aggionge al mare d’ogni dignità, et in tutte le gran dignità s’intende la virtù et non la natura sola. Et questo si prova nel Re David et Re Saul, i quali furono pastori et dopo Re, per virtù regnante in loro; et se in loro non fosse stata la virtù militare, Iddio non li haveria eletti al regno; et questi armigeri si trattano per le leggi civili come nobili et per delitti militari son puniti come li nobili et non come li plebei et vocando in armi son tenuti a servitù personali, li quali s’imponessero alle loro città et non sono tenuti a fare officij vili et dopo che son vecchi son trattati et honorati per la legge come nobili; et dice Bartolo che uno ignobile per natura sarà conversato in l’arme per la Republica et per anni dieci farà lo esercitio della militia armata: vivendo virtuosamente sarà nobile; & perciò dico che potrà combattere con un nobile per natura senza potersi rifiutare, perchè sarà di eguale nobiltà, specialmente quanto all’arme, fin che sarà ne gli esercitij d’arme & farà l’arte militare; & di questa nobilità diremo appresso, oltra le cose ditte di sopra.
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| '''Capitulo [104] dove se tracta della excellencia et dignita dela armata milicia.'''
 
| '''Cap. 229. Della eccellenza & dignità dell’armata militia.'''
 
| '''Cap. 229. Della eccellenza & dignità dell’armata militia.'''
 
Dice la legge, in ogni atto di virtù s’attende la dignità de gli huomini, la infamia si dispregia & massime nella militia armata, la qual prima da Iddio venne per conservare la giustitia & per l’ubidientia de’ sudditi & per ampliare l’Imperio del mondo da Iddio dato & per punire li superbi & ribelli & per haver la pace e tranquilità in questo mondo, la qual si turba per la guerra & superbia de’ tiranni & prohibire le violentie, alle quali gli huomini son inclinati; & questo si governa per la forza & sudore delli cavallieri & genti d’arme per voler di Dio, dal quale alla prima età processino li belli et battaglie, quando permesse Re David combattesse con Golia & l’occidessi & ordinò & permisse l’arte militare, per le cause c’ho ditto di sopra; & per incitare le genti alla militia donò infiniti privilegij a quelli ch’esercitassino le armi, dando punitione a quelli che vendessino loro arme o che di quelle facessino stromenti rurali, aratri o zappe, & più che huomini infami non potessino militare in l’armi, nè rustici, o negotiatori, nè artefici, o di mala vita, ma che dovessino esser virtuosi, nobili & di buona fama, che giurassino diffendere la Republica & non evitare la morte: però nella militia è gran religione, per li precetti di virtù & per li giuramenti; & perciò quando si viene a gli effetti di combattere si fanno ripulse, per non haver da combattere con quelli che indegni & reprobati fossino & doveriano esser scacciati dalli eserciti & arte militare; & perciò la legge civile, che parla de’ feudi, volse ch’uno cavalliero non disditto da natura militare, lui et suoi antecessori, non potesse richiedere a personali battaglie un cavalliero di natura non eguale a sè provocatore, ma più degno; & questo non è in osservanza nell’arte militare, ch’uno rustico non potesse appellare a combattere un nobile, ma un cavalliero in arme potrà combatter con un cavalliero di dignità, creato ad un Principe per honore; & così un buono armigero lungo tempo conservato in armi, che fosse di buone virtù & costumato, non potrà esser rifiutato da un cavalliero, o nobile di natura, volendo combattere con lui per causa d’honore, over che fosse provocato dal nobile non lo potria dopo rifiutare; & ancora uno nobile per natura di nobiltà d’arme, che fosse virtuoso & degno, per causa del suo honore & fama offeso da un gran Signore, potria dire «voi m’havete offeso l’honor mio & fama: io voglio con la spada provare haverme offeso ingiustamente» & questo saria tenuto per ragion d’arme rispondere con la propria sua persona, over dare uno campione simile, che combattesse sopra quella querella, altrimenti restaria con poco honore & saria stimato vile & da niente; Imperatore, Re o altri Principi & in ogni ordine di Cavallieri saria giudicato, dover rispondere per sè o per campione, perch’è la nobiltà di tanta eccellentia, che fa habile l’huomo a pervenire ad ogni gran dignità Imperiale, Regia & Ducale; & uno Re, Prencipe o Duca, in sè & non per la dignità è più nobile che un altro nobile per natura, o per nobiltà d’armi o di virtù & potria dire ad ogni Signore «se nobile sei & io nobile sono et uguale a te a venire alla dignità come tu, se Iddio over la fortuna lo volesse»; & per non venire ognuno ad egualità con li nobili, dice Baldo che uno vile non potrà combattere con uno nobile, per non montare a tal dignità, però huomini infami saranno riprobati di non combatter da persona con nobili & la mala vita non fa montare gli huomini a quelle cose che a loro non s’acconviene, nè farli uguali alli virtuosi con loro ardimenti; dice Sallustio “chi contende con huomo misero et vile, simile a lui si fa” & vuole la Lombarda di tutti quelli che son prohibiti per loro infamia, delitti & mala vita di non essere oditi in avocare il giudicio civile, son prohibiti in giudicio d’arme, per la turpitudine di loro vita, perchè gli avocati contrastano con lor scientia e con la voce al iudicio civile et li armigeri con la corazza e con la spada al iudicio della battaglia, over militare, et in ciò son tali giudicij, in battaglie giudiciali di arme, et questi huomini vili et infami come son cacciati da testimoni et da non potere accusare et da ogni degno officio, così si discacciano da l’arte militare, dalla presentia & dal comitato di ogni Principe; & questi son quelli che essi, o loro antecessori, havesseno commessa proditione contra lo Principe o contra la patria et non fusseno restituiti, perchè in tal caso loro et li discendenti, non nati fino al terzo grado, haranno tale repulsa; ancora un nobile o armigero che fusse stato transfuga a l’hoste o alli inimici del suo Signore, o che allhora havesse alcuno segno o avisamento in detrimento del stato, o che per delitto militare fusse stato con infamia da l’esercito cavato o rimesso di fuori, questo tale non potria combatter con un altro virtuoso armigero, nè potria stare alla città Imperiale o regale, in la quale l’Imperatore, Re o Principe tenesse la sua sedia; & similmente quello armigero o Cavalliero che in lo dì della battaglia si partisse dallo esercito dalle bandiere o dalla sua squadra per non se trovare battaglia, saria infame & di capitale pena degno; & quelli Cavallieri o armigeri che comettesseno delitti, dishonesti a loro militia, che fosseno ruffiani, tenendo meretrici in guadagno, questi la legge li tiene in grande infamia; & ancora che fusse hospitatore o tavernaro publico & che non oservasse lo iuramento che prestano li cavallieri & fusse pergiuro o prevaricatore o che in lo esercito movesse seditioni o romori in detrimento del stato del suo Signore Duca o Capitano & che fusse preso da l’hoste & potesse ritornare & non ritornasse, perchè saria riputato per infame; et ancora che mandato fusse ad esplorare li progressi delli inimici & restasse con loro, qual più sarà transfuga, overo uno rustico et obligato ad altri, il quale in fraude venisse ad arte militare o chi manifestasse li secreti alli nimici, overo chi, per timore di battaglia, in la giornata infirmità dissimulasse, chè sarà desertore della militia; quello ancora che lascia il Signore alla battaglia & fugirà, perchè commette infideltà & incorrerà in grande infamia, come quello che cercasse amicitia con li nimici del suo Signore; commetteria grande infamia quello ancora che con fraude lasciasse il vigilare et custodire dello esercito di notte o di giorno, o la guardia della persona del suo Principe: sarà in pena capitale con infamia; et uno cavalliero, quale in tempo di guerra alienasse tutte l’arme, ch’è deserto della militia armata, et tale che con opera sua procurasse che gli nimici pigliasse li fideli et parte se l’opera procurasse coloro: et questo secondo la legge Imperiale sarà in pena d’esser posto in fuoco vivo; et quel tale ch’è publicamente escomunicato, et fosse usuraro, qual è infame, o uno mancatore di fede heretico, et ogni nobile ch’esercitasse mestiero non conveniente alla sua nobilitade, è a l’arte militare non condegno, et generalmente ogni huomo che fosse in grande infamia per alcun suo delitto, perchè per la infamia si perde la nobiltà; et similmente un bastardo figliuolo d’huomo nobile, che non havesse una gran virtù, si rifiuta, perchè li bastardi son stimati vili et ignobili et non della casata, riservando s’el fosse moderato et in arme lungo tempo praticato et virtuoso, il quale in caso di proprio honore non si riputaria per giustamente, perchè la natura humana è commune a tutti, et essendo tal bastardo legittimato dal Papa o da Principe, per matrimonio seguente, se fosse virtuoso non si potria ripellare, perchè tutte le leggi et decreti dicono che sono simili alli legittimi; et se fosse dato un bastardo a seguire la corte del Principe lungo tempo, acquisterà privilegio di legittimatione et non si potria rifiutare per questa via, riservando per gran vicij et difetti per li quali incorresse infamia intollerabile: et questo per la religione, ch’è in l’arte militare, la quale recerca grande observatione di virtù & la militare disciplina ha molti precetti descritti in la legie, li quali chi li possa ha gran principio & tale disciplina caccia tutte le infamie da sè & dalla militia: imperò al combattere molto se attende la fama & l’honore & la virtù.
 
Dice la legge, in ogni atto di virtù s’attende la dignità de gli huomini, la infamia si dispregia & massime nella militia armata, la qual prima da Iddio venne per conservare la giustitia & per l’ubidientia de’ sudditi & per ampliare l’Imperio del mondo da Iddio dato & per punire li superbi & ribelli & per haver la pace e tranquilità in questo mondo, la qual si turba per la guerra & superbia de’ tiranni & prohibire le violentie, alle quali gli huomini son inclinati; & questo si governa per la forza & sudore delli cavallieri & genti d’arme per voler di Dio, dal quale alla prima età processino li belli et battaglie, quando permesse Re David combattesse con Golia & l’occidessi & ordinò & permisse l’arte militare, per le cause c’ho ditto di sopra; & per incitare le genti alla militia donò infiniti privilegij a quelli ch’esercitassino le armi, dando punitione a quelli che vendessino loro arme o che di quelle facessino stromenti rurali, aratri o zappe, & più che huomini infami non potessino militare in l’armi, nè rustici, o negotiatori, nè artefici, o di mala vita, ma che dovessino esser virtuosi, nobili & di buona fama, che giurassino diffendere la Republica & non evitare la morte: però nella militia è gran religione, per li precetti di virtù & per li giuramenti; & perciò quando si viene a gli effetti di combattere si fanno ripulse, per non haver da combattere con quelli che indegni & reprobati fossino & doveriano esser scacciati dalli eserciti & arte militare; & perciò la legge civile, che parla de’ feudi, volse ch’uno cavalliero non disditto da natura militare, lui et suoi antecessori, non potesse richiedere a personali battaglie un cavalliero di natura non eguale a sè provocatore, ma più degno; & questo non è in osservanza nell’arte militare, ch’uno rustico non potesse appellare a combattere un nobile, ma un cavalliero in arme potrà combatter con un cavalliero di dignità, creato ad un Principe per honore; & così un buono armigero lungo tempo conservato in armi, che fosse di buone virtù & costumato, non potrà esser rifiutato da un cavalliero, o nobile di natura, volendo combattere con lui per causa d’honore, over che fosse provocato dal nobile non lo potria dopo rifiutare; & ancora uno nobile per natura di nobiltà d’arme, che fosse virtuoso & degno, per causa del suo honore & fama offeso da un gran Signore, potria dire «voi m’havete offeso l’honor mio & fama: io voglio con la spada provare haverme offeso ingiustamente» & questo saria tenuto per ragion d’arme rispondere con la propria sua persona, over dare uno campione simile, che combattesse sopra quella querella, altrimenti restaria con poco honore & saria stimato vile & da niente; Imperatore, Re o altri Principi & in ogni ordine di Cavallieri saria giudicato, dover rispondere per sè o per campione, perch’è la nobiltà di tanta eccellentia, che fa habile l’huomo a pervenire ad ogni gran dignità Imperiale, Regia & Ducale; & uno Re, Prencipe o Duca, in sè & non per la dignità è più nobile che un altro nobile per natura, o per nobiltà d’armi o di virtù & potria dire ad ogni Signore «se nobile sei & io nobile sono et uguale a te a venire alla dignità come tu, se Iddio over la fortuna lo volesse»; & per non venire ognuno ad egualità con li nobili, dice Baldo che uno vile non potrà combattere con uno nobile, per non montare a tal dignità, però huomini infami saranno riprobati di non combatter da persona con nobili & la mala vita non fa montare gli huomini a quelle cose che a loro non s’acconviene, nè farli uguali alli virtuosi con loro ardimenti; dice Sallustio “chi contende con huomo misero et vile, simile a lui si fa” & vuole la Lombarda di tutti quelli che son prohibiti per loro infamia, delitti & mala vita di non essere oditi in avocare il giudicio civile, son prohibiti in giudicio d’arme, per la turpitudine di loro vita, perchè gli avocati contrastano con lor scientia e con la voce al iudicio civile et li armigeri con la corazza e con la spada al iudicio della battaglia, over militare, et in ciò son tali giudicij, in battaglie giudiciali di arme, et questi huomini vili et infami come son cacciati da testimoni et da non potere accusare et da ogni degno officio, così si discacciano da l’arte militare, dalla presentia & dal comitato di ogni Principe; & questi son quelli che essi, o loro antecessori, havesseno commessa proditione contra lo Principe o contra la patria et non fusseno restituiti, perchè in tal caso loro et li discendenti, non nati fino al terzo grado, haranno tale repulsa; ancora un nobile o armigero che fusse stato transfuga a l’hoste o alli inimici del suo Signore, o che allhora havesse alcuno segno o avisamento in detrimento del stato, o che per delitto militare fusse stato con infamia da l’esercito cavato o rimesso di fuori, questo tale non potria combatter con un altro virtuoso armigero, nè potria stare alla città Imperiale o regale, in la quale l’Imperatore, Re o Principe tenesse la sua sedia; & similmente quello armigero o Cavalliero che in lo dì della battaglia si partisse dallo esercito dalle bandiere o dalla sua squadra per non se trovare battaglia, saria infame & di capitale pena degno; & quelli Cavallieri o armigeri che comettesseno delitti, dishonesti a loro militia, che fosseno ruffiani, tenendo meretrici in guadagno, questi la legge li tiene in grande infamia; & ancora che fusse hospitatore o tavernaro publico & che non oservasse lo iuramento che prestano li cavallieri & fusse pergiuro o prevaricatore o che in lo esercito movesse seditioni o romori in detrimento del stato del suo Signore Duca o Capitano & che fusse preso da l’hoste & potesse ritornare & non ritornasse, perchè saria riputato per infame; et ancora che mandato fusse ad esplorare li progressi delli inimici & restasse con loro, qual più sarà transfuga, overo uno rustico et obligato ad altri, il quale in fraude venisse ad arte militare o chi manifestasse li secreti alli nimici, overo chi, per timore di battaglia, in la giornata infirmità dissimulasse, chè sarà desertore della militia; quello ancora che lascia il Signore alla battaglia & fugirà, perchè commette infideltà & incorrerà in grande infamia, come quello che cercasse amicitia con li nimici del suo Signore; commetteria grande infamia quello ancora che con fraude lasciasse il vigilare et custodire dello esercito di notte o di giorno, o la guardia della persona del suo Principe: sarà in pena capitale con infamia; et uno cavalliero, quale in tempo di guerra alienasse tutte l’arme, ch’è deserto della militia armata, et tale che con opera sua procurasse che gli nimici pigliasse li fideli et parte se l’opera procurasse coloro: et questo secondo la legge Imperiale sarà in pena d’esser posto in fuoco vivo; et quel tale ch’è publicamente escomunicato, et fosse usuraro, qual è infame, o uno mancatore di fede heretico, et ogni nobile ch’esercitasse mestiero non conveniente alla sua nobilitade, è a l’arte militare non condegno, et generalmente ogni huomo che fosse in grande infamia per alcun suo delitto, perchè per la infamia si perde la nobiltà; et similmente un bastardo figliuolo d’huomo nobile, che non havesse una gran virtù, si rifiuta, perchè li bastardi son stimati vili et ignobili et non della casata, riservando s’el fosse moderato et in arme lungo tempo praticato et virtuoso, il quale in caso di proprio honore non si riputaria per giustamente, perchè la natura humana è commune a tutti, et essendo tal bastardo legittimato dal Papa o da Principe, per matrimonio seguente, se fosse virtuoso non si potria ripellare, perchè tutte le leggi et decreti dicono che sono simili alli legittimi; et se fosse dato un bastardo a seguire la corte del Principe lungo tempo, acquisterà privilegio di legittimatione et non si potria rifiutare per questa via, riservando per gran vicij et difetti per li quali incorresse infamia intollerabile: et questo per la religione, ch’è in l’arte militare, la quale recerca grande observatione di virtù & la militare disciplina ha molti precetti descritti in la legie, li quali chi li possa ha gran principio & tale disciplina caccia tutte le infamie da sè & dalla militia: imperò al combattere molto se attende la fama & l’honore & la virtù.
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| '''{{par}} Capitulo [105] dove se tracta se uno semplice armigero po venire ad bactaglia con uno capitaneo.'''
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| '''Capitulo [106] dove se tracta se uno armigero rusticano lassate larme se de po porra venire ad bactaglia co{{dec|u|n}} uno nobele'''
 
| '''Cap. 230. Si tratta se uno armigero rusticano, lassate l’arme, se dipoi potrà venire alli cimenti del combattere.'''
 
| '''Cap. 230. Si tratta se uno armigero rusticano, lassate l’arme, se dipoi potrà venire alli cimenti del combattere.'''
 
Habbiamo di sopra esaminato pienamente che uno rustico, overo ignobile, lungo tempo esercitato in arme, potrà provocare per causa del suo honore uno nobile per natura a combattere da persona a persona, ma dubitasi s’uno armigero rustico per natura, esercitato per lungo tempo in arme et dopo lasciato l’esercitio dell’arme non per delitto, nè per mancamento, volontariamente habita in casa sua antica & vorrà richiedere uno nobile per natura a dover combattere con lui per causa d’honore, se lo potrà fare senza ripulsa. La legge civile dispone ch’uno rustico non può provocare uno nobile a battaglia personale; questo provocatore allega che lui è fatto lungo tempo, esercitando l’arte militare et per questo è nobilitato; dall’altra parte si allega all’incontro che gli armigeri godono il privilegio militario infinchè sono in arme & fanno lo esercitio militare, cioè l’arte dell’arme, overo finchè sono in lizza & stanno preparati all’arte militare & questo ha lasciato l’esercitio militare & è ritornato alla pristina rusticità: & hor si dimanda che vorrà la ragione; dico prima, che uno rustico, che harà fatto il mestiero de l’arme longo tempo e che sia accettato in lo esercito per armigero, finchè serà in campo potrà combattere con ogni nobile per natura, in campo e fora de campo. Ma tutte le leggi voleno che dapoi che lassa in tutto mo mestiero de l’arme et andasse in casa sua, non ha quelli privilegij che godeno li armigeri, eccetto s’el va per pace fatta o con licentia o con proposito di ritornare, e quando sta in lista, o preparato a l’arme; e questo harà loco quando serà redutto in casa sua senza mancamento e quando doppo longo tempo esercitate l’arme, per infirmità o vecchiezza o per havere passati vinti anni in lo mestiere, allhora ha privilegio di cavalliero veterano, che non serà tenuto a servicij da persona vile e serà trattato alle pene come nobile & haverà molti altri privilegi per la legge Imperiale; et imperò questo, havendo fatto lo mestiero de l’arme longo tempo, fidelmente, virtuosamente & dapoi andarà senza ignominia et infamia licentiato da’ superiori a reposare a casa, non perderà la nobiltà acquistata per la virtù militare e quella goderà vivendo nobilmente in casa; e vuol M. Andrea de Isernia che uno nobile, habitando continuo in loco rustico si reputa nobile come habbiamo ditto, onde questo potrà combattere con uno nobile, non obstando che habitasse in loco rustico, perchè l’honore e nobiltade per virtù e per arme acquistata non si perde senza delitto, eccetto quando fusse licentiato da l’esercito per grande delitto commesso o che fusse di là fuggito non finiti li stipendij o quando vivesse vilmente commettendo latrocini o esercitasse mestieri vili appartinenti a lui, o stesse a servigi di persona ignobile, over commettesse viltà & negoci ad huomini nobili, non condegni, chè allhora saria macolata lor nobiltà per arme acquistata, riservando, secondo l’Imperatore, volesse che dessino opera alla cultura, qual è permesso a’ Cavallieri che fossino rimessi a tale esercitio con buona licentia o ad altri negoci honesti; & fa differentia l’Imperatore dalli privilegi dati a quelli ch’esercitano l’arme et quelli che godono gli armigeri che per vinti anni esercitate l’armi, e finito il stipendio o licentiati dallo esercito per causa honesta, andaranno ad ociare et riposare, perchè questi godono privilegi di decurioni & di veterani nobili & sono appellati veterani, ma quelli che sono nel fervore delle armi godono più grandi & diversi privilegi, dati per la legge Imperiale, delli quali privilegi militari parlano più & diverse legge Imperiale.
 
Habbiamo di sopra esaminato pienamente che uno rustico, overo ignobile, lungo tempo esercitato in arme, potrà provocare per causa del suo honore uno nobile per natura a combattere da persona a persona, ma dubitasi s’uno armigero rustico per natura, esercitato per lungo tempo in arme et dopo lasciato l’esercitio dell’arme non per delitto, nè per mancamento, volontariamente habita in casa sua antica & vorrà richiedere uno nobile per natura a dover combattere con lui per causa d’honore, se lo potrà fare senza ripulsa. La legge civile dispone ch’uno rustico non può provocare uno nobile a battaglia personale; questo provocatore allega che lui è fatto lungo tempo, esercitando l’arte militare et per questo è nobilitato; dall’altra parte si allega all’incontro che gli armigeri godono il privilegio militario infinchè sono in arme & fanno lo esercitio militare, cioè l’arte dell’arme, overo finchè sono in lizza & stanno preparati all’arte militare & questo ha lasciato l’esercitio militare & è ritornato alla pristina rusticità: & hor si dimanda che vorrà la ragione; dico prima, che uno rustico, che harà fatto il mestiero de l’arme longo tempo e che sia accettato in lo esercito per armigero, finchè serà in campo potrà combattere con ogni nobile per natura, in campo e fora de campo. Ma tutte le leggi voleno che dapoi che lassa in tutto mo mestiero de l’arme et andasse in casa sua, non ha quelli privilegij che godeno li armigeri, eccetto s’el va per pace fatta o con licentia o con proposito di ritornare, e quando sta in lista, o preparato a l’arme; e questo harà loco quando serà redutto in casa sua senza mancamento e quando doppo longo tempo esercitate l’arme, per infirmità o vecchiezza o per havere passati vinti anni in lo mestiere, allhora ha privilegio di cavalliero veterano, che non serà tenuto a servicij da persona vile e serà trattato alle pene come nobile & haverà molti altri privilegi per la legge Imperiale; et imperò questo, havendo fatto lo mestiero de l’arme longo tempo, fidelmente, virtuosamente & dapoi andarà senza ignominia et infamia licentiato da’ superiori a reposare a casa, non perderà la nobiltà acquistata per la virtù militare e quella goderà vivendo nobilmente in casa; e vuol M. Andrea de Isernia che uno nobile, habitando continuo in loco rustico si reputa nobile come habbiamo ditto, onde questo potrà combattere con uno nobile, non obstando che habitasse in loco rustico, perchè l’honore e nobiltade per virtù e per arme acquistata non si perde senza delitto, eccetto quando fusse licentiato da l’esercito per grande delitto commesso o che fusse di là fuggito non finiti li stipendij o quando vivesse vilmente commettendo latrocini o esercitasse mestieri vili appartinenti a lui, o stesse a servigi di persona ignobile, over commettesse viltà & negoci ad huomini nobili, non condegni, chè allhora saria macolata lor nobiltà per arme acquistata, riservando, secondo l’Imperatore, volesse che dessino opera alla cultura, qual è permesso a’ Cavallieri che fossino rimessi a tale esercitio con buona licentia o ad altri negoci honesti; & fa differentia l’Imperatore dalli privilegi dati a quelli ch’esercitano l’arme et quelli che godono gli armigeri che per vinti anni esercitate l’armi, e finito il stipendio o licentiati dallo esercito per causa honesta, andaranno ad ociare et riposare, perchè questi godono privilegi di decurioni & di veterani nobili & sono appellati veterani, ma quelli che sono nel fervore delle armi godono più grandi & diversi privilegi, dati per la legge Imperiale, delli quali privilegi militari parlano più & diverse legge Imperiale.
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| '''Capitulo [107] dove se tracta de una bactaglia partita da cinque in cinque chi delloro deve essere el vencitore.'''
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| '''Capitulo [108] dove se tracta se uno artifece sequenter larme et non lassando el suo mistiero se po venir{{dec|u|e}} ad bactaglia con altro armigero.'''
 
| '''Cap. 231. Se uno artefice, seguendo l’arme & non lasciando il suo mestiero, può combattere con un altro armigero.'''
 
| '''Cap. 231. Se uno artefice, seguendo l’arme & non lasciando il suo mestiero, può combattere con un altro armigero.'''
 
Dimandasi una questione necessaria al nostro proposito, se in campo saranno huomini negociatori o artefici et vili et faranno esercitio d’arme, essendo a soldo stipendiati, a piede overo a cavallo, come huomini d’armi et faranno l’arte loro, in campo per causa di loro honore provocare a combattere coloro un altro stipendiario nobile, overo huomo d’arme da honore, se potranno essere ricusati: dico sì con tal ragione, perchè quello deve essere ammesso a combattere con un huomo nobile, il quale sia huomo da potere esercitare l’arte militare secondo la legge d’Imperatore; quelli che esercitano arti mechaniche non debbano essere ammessi alla militia armata, nè ad esercitio d’arme, eccetto li nobili, et tutti negotiatori sono prohibiti dalla militia armata et similmente quelli che son proposti ad alcun mercimonio o a tenere statione, commercio o prattica o che faranno mercantie. Et questo dice Avicenna in una constitutione fatta sopra a simili, et fu indotto per ragione che in loro non regna animosità, nè utilità, nè constantia et debili, non disposti et non habili a l’arme et per ogni piccolo disagio vengono ad infermità et sono instabili alla battaglia et codardi et stanno con l’animo più disposto a loro che alla virilità et più alla pecunia et al guadagno che alla militia, et son sottili et non si deve ponere speranza in loro che possino dare la vittoria, ma più presto sono atti a fare consiglio et cogitano di fuggire, secondo che dice Vegetio, De re militare, che da gli eserciti si deveno cacciare da’ porci salvatici, che si possono accompagnare alla militia, che sono forti et robusti; dice Marco Catone havere audito, nel Bello Macedonio, non esser licito dover combattere con quello il qual non fosse armigero; vuole la legge che quello si deve pigliare all’esercitio d’arme che fosse nato di generatione armigera et huomini non nobili non possino esser della militia accettato senza licentia del Principe, perchè lo figlio suole esser simile al padre vile, et li plebei non si ammettano all’arte militare, secondo la legge Imperiale, nè servi o altri obligati di persona senza licenza del superiore et senza se vedere esperimentation grande di loro; et come habbiamo detto in un altro capitolo, huomini nobili ponno esser costretti all’arte militare per il Principe et non quelli che sono vili et ignobili et però potranno esser rifiutati dalli nobili et altri armigeri d’honore et tutti et li sopraditti, perchè sono prohibiti di esercitare la militia armata et saria carico di combatter con loro et la vittoria di questi tali non daria honore, nè fama, nè palma di vittoria.
 
Dimandasi una questione necessaria al nostro proposito, se in campo saranno huomini negociatori o artefici et vili et faranno esercitio d’arme, essendo a soldo stipendiati, a piede overo a cavallo, come huomini d’armi et faranno l’arte loro, in campo per causa di loro honore provocare a combattere coloro un altro stipendiario nobile, overo huomo d’arme da honore, se potranno essere ricusati: dico sì con tal ragione, perchè quello deve essere ammesso a combattere con un huomo nobile, il quale sia huomo da potere esercitare l’arte militare secondo la legge d’Imperatore; quelli che esercitano arti mechaniche non debbano essere ammessi alla militia armata, nè ad esercitio d’arme, eccetto li nobili, et tutti negotiatori sono prohibiti dalla militia armata et similmente quelli che son proposti ad alcun mercimonio o a tenere statione, commercio o prattica o che faranno mercantie. Et questo dice Avicenna in una constitutione fatta sopra a simili, et fu indotto per ragione che in loro non regna animosità, nè utilità, nè constantia et debili, non disposti et non habili a l’arme et per ogni piccolo disagio vengono ad infermità et sono instabili alla battaglia et codardi et stanno con l’animo più disposto a loro che alla virilità et più alla pecunia et al guadagno che alla militia, et son sottili et non si deve ponere speranza in loro che possino dare la vittoria, ma più presto sono atti a fare consiglio et cogitano di fuggire, secondo che dice Vegetio, De re militare, che da gli eserciti si deveno cacciare da’ porci salvatici, che si possono accompagnare alla militia, che sono forti et robusti; dice Marco Catone havere audito, nel Bello Macedonio, non esser licito dover combattere con quello il qual non fosse armigero; vuole la legge che quello si deve pigliare all’esercitio d’arme che fosse nato di generatione armigera et huomini non nobili non possino esser della militia accettato senza licentia del Principe, perchè lo figlio suole esser simile al padre vile, et li plebei non si ammettano all’arte militare, secondo la legge Imperiale, nè servi o altri obligati di persona senza licenza del superiore et senza se vedere esperimentation grande di loro; et come habbiamo detto in un altro capitolo, huomini nobili ponno esser costretti all’arte militare per il Principe et non quelli che sono vili et ignobili et però potranno esser rifiutati dalli nobili et altri armigeri d’honore et tutti et li sopraditti, perchè sono prohibiti di esercitare la militia armata et saria carico di combatter con loro et la vittoria di questi tali non daria honore, nè fama, nè palma di vittoria.
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| '''Capitulo [109] dove se tracta de uno reposto ad vactaglia per se in tempo de venire alala bactaglia co{{dec|u|m}}mecte delicto se per quello po essere repolsato.'''
 
| '''Cap. 232. Si tratta di uno che alla battaglia commette delitto, se per quello può esser ricusato.'''
 
| '''Cap. 232. Si tratta di uno che alla battaglia commette delitto, se per quello può esser ricusato.'''
 
Disfidati dui armigeri a combattere di tutta oltranza, a tempo d’uno si mostra secondo è solito, et prima che la giornata stabilita, uno di loro commetterà gravissimo delitto, per il quale riporta gran nota d’infamia et tale che se dal principio fosse stato con quella infamia sarebbe stato giustamente ricusato; et venendo la giornata l’altro manda la imbasciata, dicendoli che non delibera combattere con lui per causa che lui è armigero riprovato per tal malvagità et cattività dell’honestà c’ha commessa; quello replica «lo recusare si fa dal principio et non è fatta et ante approvata la mia persona, non la potresti più ripellare, et li patti sono fatti et il giudice ch’è diputato et ha differita la giornata diputata, et alla giornata non s’aspetta se non di combattere»; questo replica «il tempo della nostra disfidatione voi eri bello et netto armigero; dopo, primo che la giornata, voi siete caduto in tale infamia et mancamento»; dimandasi al giudice se tale armigero potrà rifiutare di non combattere con quell’infamiato: dice che sì, perchè non è differentia che uno sia dal principio armigero riprovato e che, di poi fatta la disfida et date le lettere del combattere, sia da recusare et rifiutare per causa di nuovo sopravenuta, la quale non era in tempo del segno accettato; & questo ditermina la legge, che ogni dignità, honore, preeminenza, officio et habilità data si perde per infamia, delitto o crimine, che dopo data la dignità si provasse, et specialmente un Cavalliero venuto alla militia armata, se dopo che sarà scritto al nimero et lista delli Cavallieri commetterà mancamento o delitto militare, sarà con infamia rimesso et deietto dallo esercito et soluto da ogni sacramento che prestato havesse et toltogli li militari segni et stimati, sì come ancora una donna si potrà rinonciare dal marito per adulterio che commettesse dopo fatto il matrimonio, ma non per quello c’havesse fatto innanzi; et così ancora, havendo giurato un Cavalliero ubbidire uno Signore, non sarà tenuto, se quello doppo commettesse delitto, per il quale non fosse da essere ubbidito dalli suoi o scommunicato; et ogni promessa & giuramento, s’intende stando la cosa in quel stato che sarà quando si fa o riservando la causa nuova che sopravvenisse; et il Decretale dice: “se io prometto sposare una donna et dopo gli fosse cavato un occhio, non sarò tenuto farlo”; et Seneca alli libri de’ beneficij dice: “acciocchè l’huomo sia tenuto fare ciò che promesso haverà, è necessario che non sia innovata cosa, per la quale il promissitore non sarà tenuto di farlo”; et imperò per nuovo mancamento sopraveniente potrà esser ricusato et rifiutato.
 
Disfidati dui armigeri a combattere di tutta oltranza, a tempo d’uno si mostra secondo è solito, et prima che la giornata stabilita, uno di loro commetterà gravissimo delitto, per il quale riporta gran nota d’infamia et tale che se dal principio fosse stato con quella infamia sarebbe stato giustamente ricusato; et venendo la giornata l’altro manda la imbasciata, dicendoli che non delibera combattere con lui per causa che lui è armigero riprovato per tal malvagità et cattività dell’honestà c’ha commessa; quello replica «lo recusare si fa dal principio et non è fatta et ante approvata la mia persona, non la potresti più ripellare, et li patti sono fatti et il giudice ch’è diputato et ha differita la giornata diputata, et alla giornata non s’aspetta se non di combattere»; questo replica «il tempo della nostra disfidatione voi eri bello et netto armigero; dopo, primo che la giornata, voi siete caduto in tale infamia et mancamento»; dimandasi al giudice se tale armigero potrà rifiutare di non combattere con quell’infamiato: dice che sì, perchè non è differentia che uno sia dal principio armigero riprovato e che, di poi fatta la disfida et date le lettere del combattere, sia da recusare et rifiutare per causa di nuovo sopravenuta, la quale non era in tempo del segno accettato; & questo ditermina la legge, che ogni dignità, honore, preeminenza, officio et habilità data si perde per infamia, delitto o crimine, che dopo data la dignità si provasse, et specialmente un Cavalliero venuto alla militia armata, se dopo che sarà scritto al nimero et lista delli Cavallieri commetterà mancamento o delitto militare, sarà con infamia rimesso et deietto dallo esercito et soluto da ogni sacramento che prestato havesse et toltogli li militari segni et stimati, sì come ancora una donna si potrà rinonciare dal marito per adulterio che commettesse dopo fatto il matrimonio, ma non per quello c’havesse fatto innanzi; et così ancora, havendo giurato un Cavalliero ubbidire uno Signore, non sarà tenuto, se quello doppo commettesse delitto, per il quale non fosse da essere ubbidito dalli suoi o scommunicato; et ogni promessa & giuramento, s’intende stando la cosa in quel stato che sarà quando si fa o riservando la causa nuova che sopravvenisse; et il Decretale dice: “se io prometto sposare una donna et dopo gli fosse cavato un occhio, non sarò tenuto farlo”; et Seneca alli libri de’ beneficij dice: “acciocchè l’huomo sia tenuto fare ciò che promesso haverà, è necessario che non sia innovata cosa, per la quale il promissitore non sarà tenuto di farlo”; et imperò per nuovo mancamento sopraveniente potrà esser ricusato et rifiutato.
  
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! <p>{{rating|c}}<br/>by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>[[De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo)|First Edition]] [Latin] (1476){{edit index|De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo) 1476.pdf}}<br/>Transcribed by [[Kendra Brown]]</p>
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! <p>First Edition [Italian] (1476)<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>Marozzo's Version (1536)<br/></p>
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! <p>Spanish Translation (1544){{edit index|Libro llamado batalla de dos (Paride del Pozzo) 1544.pdf}}<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>English Translation (1580){{edit index|Questions of Honor and Arms (MS V.b.104)}}<br/>Transcribed by [[David Kite]]</p>
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| '''{{par}} Libro octavo deli casi Socce Dentone alle particolare bactaglye E deli pacti de co{{dec|u|m}}bactenti'''
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| '''Capitulo [110] si facto il pacto de ro{{dec|u|m}}pere dece lanze et luno castara per incontro sela bactaglia he finita no{{dec|u|n}} aspectando de finire derompere ledece lanze.'''
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| '''Capitulo [111] dove se tracta de dui che in un medesmo punto luno tirando allaltro se ucifero chi deve essere el vencetore.'''
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| '''Capitulo [112] nel quale se tracta de dui cavalieri disfida ti accavallo de li quali luno smontao appiede et occise lo suo nemico se iustamente deve essere vencitore.'''
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| '''Capitulo [113] de dui conbactenti quali haviano capitulati che quillo che cascasse dal cavallo fosse dalaltro soperato cascando in sieme al primo in contro quale de quilli deve essere vincitore.'''
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| '''Capitulo [114] de dui cavalieri intrati in ca{{dec|u|m}}po ad oltra{{dec|u|n}}za et luno boctato ad terra havea presolo frenzo del cavallo delo nemico et percossolo cavallo per fare cascare el cavaliero et lo iudice sparte la bactaglia.'''
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| '''Capitulo [115] de dui intrate in bactaglia de oltranza et luno bocta per terra laltro equillo che sta de socto disse io so venzuto et dede una ferita al sopra stante et admazolo qual sarra il vencitore.'''
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| '''Capitulo [116] del honore deli cavalieri quando nela bactaglia luno de sarma alaltro certearme qual Sarra megliore faczente.'''
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| '''Capitulo [117] quando nela bactaglia de oltranza o inaltra se farrano ferite corporalis nele membri homani qual avera maiore honore et laude.'''
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| '''Cap. 259. Quando nel combattere di oltranza o in altra si faranno ferite corporali nelle membra humane, chi haverà maggior honore & laude.'''
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Occorre dubitatione nelli casi che succedeno nelli membri humani nel combattere, se uno perderà pugnando un occhio e l’altro li denti, chi di tali serà più vituperato: si dice che colui che perderà l’occhio, per esser membro più propinquo all’anima, serà più incaricato di quello che perde li denti, sì ancora che l’occhio comprende tutti li sensi del corpo et è membro & li denti sono stromenti della bocca; se uno serà ferito in faccia haverà più disonore che se nel petto fosse ferito, sul capo o nelle braccie, overo nelle spalle, perchè dice la legge che la faccia de l’huomo è a similitudine di Dio & per questo non si può bollare per giustitia un huomo in faccia, per non maculare la figura, simile alla divina. Et quando l’occhio destro si perdesse nella battaglia seria più incarico di quello che perdesse il sinistro, attento che ‘l dritto è in opinione de gli huomini, così diremo della mano: quello il quale ne fosse privato nella battaglia, seria più incarico perdere la destra che la sinistra, perchè la mano destra opera più in battaglia; similmente, essendo uno percosso al braccio et l’altro alla gamba, qual è manco dignità del braccio; & resta più incarico accadendo che uno Cavalliero havesse dui occhi et l’altro contra lui combattesse ne havesse uno, seria più incarico a quello che n’havesse uno perdendolo, che a quello delli due ne perdesse uno; et se uno perdesse la mano tutta intiera seria più incarico che a quello che perdesse un occhio; & posto che l’uno perdesse il piede e l’altro la mano, seria più incarico di quello che ‘l piede perdesse, che quello della mano in battaglia.
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| '''Capitulo [118] nel quale se tracta deli giostre e torniamente como se deve perlo iudice li exercita{{dec|u|n}}te inquelle iudicare.'''
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| '''Capitulo [119] de dui cavaleri disfidati de co{{dec|u|m}}bactere adoltra{{dec|u|n}}za con mazaferrata deli quali lunoporto lo bastone concavo pieno de pulvere pestifera cola quale vence el suo nemico'''
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| '''Capitulo [120] de dui intrate nel campo per conbactere ad oltranza con spate luno dismontato a piede et tenendo lo nemico che accavallo stava perlo piede quillo de cavallo de bocto sopre laltro et vencelo.'''
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| '''Capitulo [121] de dui conbactenti el uno abia{{dec|u|n}}do gravamente ferito laltro lo percussore se mortio per vedere il sangue del ferito quale lo piglio et ligolo et de po si morio'''
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| '''Capitulo [122] de dui disfidati ad oltranza et lo requiditore promese deprovare et de po per uno i{{dec|u|n}}contro tosti duitrapassati sel requiditore Sarra perdetore o vero Sarra pacta.'''
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| '''Capitulo [123] de dui conbactenti che luno fo deiecto adterra et pongendo lo suo cavallo lo spense co{{dec|u|n}}tra laltro in modo che risandono li cavalli el cavalcato col cavallo ad terra cascato se morio.'''
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| '''Capitulo [124] de dui conbacte{{dec|u|n}}ti che luno preso te{{dec|u|n}}ne longo tempo laltro perlo piede fi ala nocte non fando li altra offesa deve essere vincatore'''
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| '''Capitulo [125] de dui conbacttenti deli quali luno cascao desastrosamente perli trunchoni dele lanze rocte et non per vertu del nemico.'''
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| '''Capitulo [126] Quando luno del co{{dec|u|m}}battenti porto li vasa pedi & venze laltro in bactaglia per tale fraude & ingegnio.'''
 
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| '''Capitulo [127] cmo doi cavalaieri conbactendono luno disse alaltro io me rendo & strense la spata e amanzo el nemico.'''
 
| '''Cap. 233. Come dui armigeri combattendo, l’uno disse all’altro «io mi rendo!» & strinse la spada & uccise il nemico.'''  
 
| '''Cap. 233. Come dui armigeri combattendo, l’uno disse all’altro «io mi rendo!» & strinse la spada & uccise il nemico.'''  
 
Duoi armigeri combattendo in lizza a tutto transito & dicendo l’uno all’altro «renditi a me!», a cui l’altro rispose «io mi rendo!» &, dicendo tali parole, subito stingendo la spada, senz’altra risposta in tal modo percosse il nemico, che incontinente morto lo abbattè. Onde dubitandosi se quello c’haveva lo nimico ucciso, in tal caso meritassi esser lo vincitore; & essendo molte ragioni in contrario che non solo vincitore, anzi perditore rimanessi colui che per confessione di sua propria bocca, per prigione al suo nimico si vendette, chè di ragione non puote, nè deve il suo superatore più offendere, attento che per le parole l’huomo si liga; & dice M. Angelo da Perosa che tanto vale a dire «io mi rendo a te», quanto se dicessi «io ti dono la fede»; però si potria rispondere all’incontro che quando gli fatti non corrispondenti alle parole adoperati, ancora che dicessi «io mi rendo», mostrando che l’animo nella mente si consentiva, non si giudica esser renduto; attento che in tempo che le parole pronontiò, per gli fatti mostrò l’animo di quello esser molto alieno & perchè nel combatter, più che le parole si dinota, per causa che la mente è quella che fa gli fatti adoperare & quello che è nella mente, nelli fatti si dimostra & li signali son quelli che la intentione dell’animo manifesta & nell’huomo più la volontà che le parole si dinota. Onde havendo il renduto percussore, dicendo di parole, il suo nimico ammazzato, come vuole la legge, da più si stima ciò ch’è fatto & non parole dimostra; & Tullio dice: “dove sono li testimoni delli fatti, non son necessari quelli delle parole”; & più presto per li fatti le parole che non le parole per li fatti si comprende la volontà dell’animo, perchè li fatti più volte con le parole non si accordano & per quello solo li fatti notando s’hanno da seguire; & havendo li fatti l’homicidio è seguito, dimostrano le parole esser state derisorie & ditte per inganno, sì come per effetto gli atti hanno dimostrato, chè molte volte per parole la volontà dell’animo si recita, sì come nell’esempio del nostro Redentore Giesù Christo: si dinota che li perfidi Giudei diceano con false saluti: “Dio ti salvi, Re delli Giudei!”, dicendo con perverso animo tale vilissime parole a tanto Signore, condicente il suo santissimo & venerando volto con fortissime guanciate percoteano, dimostrando le parole dalli fatti esserne molto da lontano; onde dalle parole lo effetto si considera, perciocchè si presume ogni huomo essere dal principio come fu alla fine & perciò dicendo l’effetto per lo effetto non esser vero si dimostrano, sì come avviene che uno spesso farà il contrario di ciò che per esso è stato ragionato. Onde concludendo, dico quello esser vincitore che per gli fatti & non per parole la generosità dell’animo ha dimostrato; però si ha da vedere se colui che si rende, da lì a un certo spatio di tempo & non in quell’istante havesse percosso il suo nimico, dopo havendo accettato la sua disditta, & per traditore & per perditore si condanna, che per li segni si può chiaramente conoscere, colui il quale accetta la redentione del nimico, li quali sono questi: non offendendo più, ditte le parole, il suo renduto, over recessandosi indrieto, riponendo la spada, togliendo l’offesa; questi sariano segni havere accettato il nimico per perditore; & quello il quale offendesse da lì a un certo spacio di tempo il suo vincitore commetteria tradimento et premio di vittoria non meritaria; ma volendo dicidere il presente caso, al giudicio de’ preposti et de’ spettanti si rimette, quale haveranno potuto vedere & intendere gli atti & parole con qual modo & dispositione furno adoprate et prononciate, se’l ferire fu per alcun spatio dopo accettata la submissione, o di continente ad uno tempo li fatti con le parole ditte.
 
Duoi armigeri combattendo in lizza a tutto transito & dicendo l’uno all’altro «renditi a me!», a cui l’altro rispose «io mi rendo!» &, dicendo tali parole, subito stingendo la spada, senz’altra risposta in tal modo percosse il nemico, che incontinente morto lo abbattè. Onde dubitandosi se quello c’haveva lo nimico ucciso, in tal caso meritassi esser lo vincitore; & essendo molte ragioni in contrario che non solo vincitore, anzi perditore rimanessi colui che per confessione di sua propria bocca, per prigione al suo nimico si vendette, chè di ragione non puote, nè deve il suo superatore più offendere, attento che per le parole l’huomo si liga; & dice M. Angelo da Perosa che tanto vale a dire «io mi rendo a te», quanto se dicessi «io ti dono la fede»; però si potria rispondere all’incontro che quando gli fatti non corrispondenti alle parole adoperati, ancora che dicessi «io mi rendo», mostrando che l’animo nella mente si consentiva, non si giudica esser renduto; attento che in tempo che le parole pronontiò, per gli fatti mostrò l’animo di quello esser molto alieno & perchè nel combatter, più che le parole si dinota, per causa che la mente è quella che fa gli fatti adoperare & quello che è nella mente, nelli fatti si dimostra & li signali son quelli che la intentione dell’animo manifesta & nell’huomo più la volontà che le parole si dinota. Onde havendo il renduto percussore, dicendo di parole, il suo nimico ammazzato, come vuole la legge, da più si stima ciò ch’è fatto & non parole dimostra; & Tullio dice: “dove sono li testimoni delli fatti, non son necessari quelli delle parole”; & più presto per li fatti le parole che non le parole per li fatti si comprende la volontà dell’animo, perchè li fatti più volte con le parole non si accordano & per quello solo li fatti notando s’hanno da seguire; & havendo li fatti l’homicidio è seguito, dimostrano le parole esser state derisorie & ditte per inganno, sì come per effetto gli atti hanno dimostrato, chè molte volte per parole la volontà dell’animo si recita, sì come nell’esempio del nostro Redentore Giesù Christo: si dinota che li perfidi Giudei diceano con false saluti: “Dio ti salvi, Re delli Giudei!”, dicendo con perverso animo tale vilissime parole a tanto Signore, condicente il suo santissimo & venerando volto con fortissime guanciate percoteano, dimostrando le parole dalli fatti esserne molto da lontano; onde dalle parole lo effetto si considera, perciocchè si presume ogni huomo essere dal principio come fu alla fine & perciò dicendo l’effetto per lo effetto non esser vero si dimostrano, sì come avviene che uno spesso farà il contrario di ciò che per esso è stato ragionato. Onde concludendo, dico quello esser vincitore che per gli fatti & non per parole la generosità dell’animo ha dimostrato; però si ha da vedere se colui che si rende, da lì a un certo spatio di tempo & non in quell’istante havesse percosso il suo nimico, dopo havendo accettato la sua disditta, & per traditore & per perditore si condanna, che per li segni si può chiaramente conoscere, colui il quale accetta la redentione del nimico, li quali sono questi: non offendendo più, ditte le parole, il suo renduto, over recessandosi indrieto, riponendo la spada, togliendo l’offesa; questi sariano segni havere accettato il nimico per perditore; & quello il quale offendesse da lì a un certo spacio di tempo il suo vincitore commetteria tradimento et premio di vittoria non meritaria; ma volendo dicidere il presente caso, al giudicio de’ preposti et de’ spettanti si rimette, quale haveranno potuto vedere & intendere gli atti & parole con qual modo & dispositione furno adoprate et prononciate, se’l ferire fu per alcun spatio dopo accettata la submissione, o di continente ad uno tempo li fatti con le parole ditte.
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| '''Cap. 234. Se ‘l vincitore accetterà il superato per suo prigione & dopo rilasciato con promissione di ritornare, & non volendo, se potrà per il Signore esser costretto di ritornare.'''
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| '''Capitulo [128] Quando uno del co{{dec|u|m}}bactenti casca al cavallo & laltro va ppicato & stordito perse le staffe & abandonato. qual e il perditore.'''
Seguita una antica questione, d’uno che fosse preso in campale, overo in particolare battaglia & fosse dal suo superatore a fede relasciato, se per giustitia potrà esser dal suo Signore costretto del ritornare & se tenuto sarà ad osservare la promessa. Baldo dice che all’huomo nimico della Republica non si debbe nè fede, nè promissione osservare, sì come vuole ancora il Decretale: resta però in suo arbitrio il ritornare, sì come dice d’uno che fosse per la vita incarcerato, contra giustitia ritenuto & alla fede relasciato, non è tenuto alle carcere ritornare; ma quando fosse giustamente detenuto, saria tenuto ritornare, essendo sotto la fede rilasciato & peccaria fuggendo tale carcere de’ nimici quando fosse preso in licita battaglia, sì come colui che fosse per giustitia a morte condannato, rompendo le carcere della Republica peccaria; ma quando fusse preso d’altrui di strata et di genti d’arme che andassino incorrette contra l’usanza di guerra giusta o publica, color che fossino da tali presi non sariano tenuti a loro richiesta ritornar per pagare la taglia, quando fosse guerra nelle città, ma essendo licita sariano giustamente presi et tenuti di ritornare, come vuole Bartolo et Innocentio; et in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita o illicita, è tenuto per fede ritornare, ma quando chiaramente conoscesse che ingiustamente fosse preso, benchè facesse giuramento di ritornare, non saria tenuto ad observarlo. Et Baldo dice che se uno Cavalliero promettessi d’andare ad un certo luoco in termine d’un mese et fosse per il cammino da uno Barone per comandamento sotto pena impedito, che non si dovesse da lui partire, restando per tale impedimento, non è giusta la causa, attento che deve fuggire per non esser giustamente ritenuto, salvo s’havesse giurato di non ritornare; onde conchiudendo dico per giustitia civile si deve osservar ciò che di sopra è ditto; però li armigeri cavallieri vogliono che senza distintione in guerra giusta o ingiusta si deve totalmente osservare, così ancora coloro che fossero presi in duello celebrato dinanzi al giudice competente, essendo alla fede liberati, la deveno osservare, salvo se dall’Imperatore fossero impediti, com’è ditto; et habbiamo ancora ditto di M. Regulo Romano, che, certo della felice morte, ritornar volse per la promessa fede non mancare, riputandosi per gloria vivere, essendo perciò estinto & cruciato.
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| '''Capitulo [129] Quando uno de conbactenti venne armato con multi arme. & laltro legierame{{dec|u|n}}te. & al primo surco contra li capituli dono deretro al cavallo del nemico'''
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| '''Capitulo [130] Quando udoi per causa de tradimento conbactero & luno mai possecte vincere. laltro se per humanita del iudice se deveriano spartire si o no.'''
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| '''Capitulo [131] Se dui conbactendono ad oltranza e luno ad terra cascato el cavalca{{dec|u|n}}te dal fratello admaistrato contra lo inpreio del iudice. se vincitore farra'''
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| '''Capitulo [132] Capitulo de dui diffidati[!] ad oltranza che chi delloro cascasse o fosse ferito remanesse perditore o desdecto. uno casco per desastro & non per incuntro & feriose se laltro po allegare causa de victoria.'''
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| '''Capitulo [133] deli conbactenti che pacto era quillo obtinere che piu ferite fecesse & uno deloro in uno inpepeto facesse diverse ferite. se vencitore sarra.'''
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| '''{{par}} [134] Quando de doi conbactenti luno cecasse locchio al nemico & quello allui troncasse elnaso qual foria piu honorato.'''
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| '''Cap. 266. De dui combattenti, uno cavò un occhio al nimico & l’altro gli tagliò il naso, si dimanda quale haverà più honore de li dui.'''
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Facendose una battaglia fra dui armigeri, quali havendo fermati i Capitoli chi meglio facesse fosse vincitore & havesse honor della vittoria e quello che peggio facesse restasse perditore & pregione del vittorioso, accade nel combattere che uno a l’altro un occhio li cavò & quello che lo perdette all’altro il naso li tagliò, & finendosi la battaglia, dubitandosi, se domanda quale di lor fusse più honorato vincitore, onde quello che haveva cavato l’occhio al compagno mostrava havere maggior parte nella vittoria honorata, attento che in questo mondo non è altra miseria ch’esser privo della vista, per rispetto che fa restare l’huomo inutile a tutte le cose e per esser l’occhio membro nobilissimo, e per esser collocato in eminente loco, è dignissimo membro per esser posto in testa, quale è il principale & governatore di tutti gli altri membri humani, attento che li guida & conduce, con lo instrumento dello lume, dove a lui pare & piace; & per quello si cognosce & discerne tutte le cose della natura, la imagine del quale allo cervello & al core rapresentano e conservano la memoria delle cose visive e fanno l’huomo combattere & legger come instrumenti necessarij a gli esercitij; ministrano, allegrano il core che in mezo del corpo humano è realato, con la quale per la virtù visiva, allegrandosi con allegrezza; se notifica, il perchè ragione è di vivere lungo tempo, che per essere il naso membro inutile nel capo e vile, per cagione ch’è conduttore delle feccie del cervello et per quello se conducono li puzolenti vapori della testa & per essere lo senso de lo odorato inutile al corpo humano: altra utilità di quello non si sente, se non che per ornamento della bellezza della faccia in quello loco da natura è stato produtto. Adunque concludiamo che l’occhio è membro di maggior eccellentia, attento che son due porte della vista, qual è lo aprire & lo serrare per lor volontà ponno disponere & in lor difensione la natura, maestra di tutte le cose, due perpetuale ha per create; & lo philosopho dice, come noi in un altro Capitolo havemo referito, che l’occhio è instrumento de l’anima sensitiva e la mente vede mediante l’occhio; & imperò quanto più è eccellente il membro, tanto è più quanto che per la sua percussione causa maggior dolore: per questo ha maggiore honore quello che privò, che non a quello a chi fu l’occhio privato; ma se potria incontrare che quello il quale perdette il naso, per unico membro nella faccia, è più necessario al corpo humano & più dannosa la perdita di quello, attento che per esser solo ornamento, essendone la faccia sguarnita, in niun modo si può rimediare; & havendo perduto un occhio, restasse l’altro, totalmente non è privato della luce, anzi se fortifica la virtù visiva & quello che era in dui in uno naturalmente se riduce, di modo che viene a veder così con uno restando come con li dui; & questo è per ragione che la virtù visiva è divisibile, quantunque si possa diminuire, non se può partire; & questo dice Baldo, che l’huomo che ha un occhio da niuno esercitio per desutile si può movere; & leggesi di Annibale Cartaginese, il quale per violenza del freddo perdendo un occhio all’alpe di Bologna, facendo pur grandissimi fatti contra Romani, s’adoperò sì che da molte vittoria nel mondo è rimaso famosissimo; e l’Evangelio dice: “meglio è andar con un occhio in paradiso che con dui ne l’inferno esser dannato”; nè s’acquista però estrema miseria per haver un occhio, perchè vuole la legge che non si possa amovere di alcuna aministratione de officio quello che havesse un occhio, come huomo imperfetto; & per questo se dinota che a perdere il naso è maggior vituperio, perchè essendo la faccia humana assimigliata al volto divino, totalmente per la perdita del naso resta molto disturbata, perdendo la ornata bellezza, a la quale non è alcuno rimedio, nè potria per coprimento celare tale deformità del naso tagliato, onde mostrando in presentia di tutti tanto disornamento; come è maggior pena a colui che ha una mano e la perde, come dice Baldo, così è maggior pena & incarico per essempio uno che perde il naso, come quello che gli muore uno suo figliuolo ha maggior dolore di quello c’havendone dui gliene muore solo uno, però non è si grande pena; & secondo la opinione de gli huomini non si può far maggior improperio & ingiuria all’huomo che privarlo del naso, per il quale è maggiore offesa che se d’una mano o d’un piè o d’un occhio lo privasse, perchè è più manifesta cosa, cioè vergogna; & per questo per una gran pena se suole uno delinquente alla privatione del naso condannare, acciocchè porta per eternale pena su la faccia di continuo la sua vergognosa punitione, la quale in nessun modo si può coprire; & dice Federico nella sua Costitutione che la pena della privatione del naso è punitione atroce & severissima, attento che è derisione della gente; & questa tal punitione se costuma dare alle donne che adulterano il matrimonio coniugale, manifestata in gravissimo delitto; & per questo crederia che ha maggior honore quello a cui è restato il naso, perdendo l’occhio, che quello in quale con dui occhi & senza naso si ritroverà; però quando simile caso accadesse potrà il giudice secondo il suo vedere giudicare, ma la mia sentenza mi pare esser giusta per le altre circonstantie, chè possono mille ferite intervenire.
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| '''Capitulo [135] Quando deli doi conbactenti luno percosse lamano tucto lo brazo debilitando & loaltro la gamba percotendo tucta fo debilitata.'''
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| '''Capitulo [136] Quando lo destro combactesse col sinistro et le ferite fossero alle mane d{{dec|u|e}} tutti doi qual sarra piu honorato vinzitore o perditore o pacta.'''
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| '''Capitulo [137]. Quando lo provocatore et provocante so in simile menbri feriti qual sarra il vinzitore o perditore.'''
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| '''Capitulo [138] de una partita de quatro qual sia la victoria.'''
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| '''Capitulo [139] Quando fo data disfida de combacter{{dec|u|e}} con arme equale e militare & Inno venne co arnesi de carta piu leieri che de ferro & venze se sarra vincitore.'''
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| '''Capitulo [140] de bactaglia de dui cavalieri co{{dec|u|m}}bactenti quando lo principe lo sceptro botto per spartire & luno corse dipo allega non haver visto lo sceptro bottato & laltro dice essere perzo vincitore.'''
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| '''[141] Partita de secte contra secte de quali dui andati per terra de luna & dellaltra li cinque male face{{dec|u|n}}ti de qual sarra la victoria.'''
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| '''Capitulo [142] Quando lo requeditore togliesse laspada al requesto se sarra vinzitore o meglior facente'''
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| '''Capitulo [143] de uno del conbactenti che porto nel ca{{dec|u|m}}po uno pumo co uno artificio de foco quale posto ad terra prohibea il cavallo delemico se accostare contra delui.'''
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| '''Capitulo [144] Quando nel combactere se desdice et lo vincitore li remecte sel iudice lo porra ponire o restara traditore con descendenti.'''
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| '''Capitulo [145] Quando uno in bactaglia de oltranza evenzuto et recreso dicesse non essere il vero et per forza essere confesso se deve essere odito.'''
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| '''{{par}} Capitulo [146] Quando el iudice mosso per clementia o altra causa spartesse la bactaglia no{{dec|u|n}} spectando el fine. se lo cavalieri se po del iudice agravare.'''
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| '''Capitulo [147] Quando uno del conbactenti in liza era ferito & lui boctato per terra lo nemico stava col coltello per a{{dec|u|m}}mazarlo & lo iudice despartio e lo ferito se mortio. qual sarra lo vincitore.
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| '''Capitulo [148] Quando lo princepe che ha concessa licentia dela bactaglia perdonasse al vinzuto & volesse non fosse ne morto ne presone. sel vincitore porra al pri{{dec|u|n}}cepe recercare tucte le spese e lo dapno del restotere del presone.'''
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| title = Book 9 - Prisoners and ransom
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! <p>{{rating|c}}<br/>by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>[[De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo)|First Edition]] [Latin] (1476){{edit index|De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo) 1476.pdf}}<br/>Transcribed by [[Kendra Brown]]</p>
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! <p>First Edition [Italian] (1476)<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>Marozzo's Version (1536)<br/></p>
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! <p>Spanish Translation (1544){{edit index|Libro llamado batalla de dos (Paride del Pozzo) 1544.pdf}}<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>English Translation (1580){{edit index|Questions of Honor and Arms (MS V.b.104)}}<br/>Transcribed by [[David Kite]]</p>
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| '''{{par}} Sequita lo nono libro dove se tracta d{{dec|u|e}} quilli che so renduti per presoni in duello o in bactaglia particulare & data fede dandareno ad requesta deli vincituri.'''
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| '''Capitulo [150] Quando uno soperato & datose p{{dec|u|er}} p{{dec|u|er}}sone al vincitore sarra liberato di retornare. sel vincitore li porra comandare servicii vili no{{dec|u|n}} pertinenti ad cavallieri.'''
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| '''Cap. 235. Se uno superato, per prigione accettato & alla fede relasciato, se potrà riscoter la fede per danari o premio.'''
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| '''Capitulo [151] Se uno sarra soperato in duello & darese per presone al vincitore con fede & ad sua requesta retornasse sel suo segnore elo vincitore lo requerera ad qual de loro devera andare.
Uno che combattendo fosse a tutto transito preso & per benignità del vincitore fosse liberato sotto fede di ritornare ad ogni sua richiesta, volendosi liberare per danari della obligatione della fede, si dimanda il giudice se giustamente può ricercare il suo vincitore: secondo la legge Civile si termina che sì, per togliere la molestia & per il periglio & per la spesa fatta per il vincitore & prepararsi al combattere, conducendosi da parte lontana per cagione del ditto combattere, nel quale havendo vittoria & prosontione c’hebbe giustitia. Dice Innocentio che colui ch’ingiustamente muove la guerra è tenuto alla emendatione delli danni & spese contra di cui è stata la guerra & perciò il perditore, qual si presume contra giustitia haver combattuto, si potria riscuoter così come in guerra giusta fosse stato preso; et colui che ‘l riscuotesse per danari dal suo vincitore, giustamente lo potria eleggere & incarcerare & tenerlo per nome di pegno, infino a tanto che da lui havesse il suo denaro, secondo la legge Civile; dice più che in caso che non havesse da pagare il suo riscatto, servendo per spacio di cinque anni saria libero & non saria tenuto a pagare gli alimenti ricevuti, & quando ch’uno fosse prigione per danari è tenuto quello che lo tiene in suo potere a qual si voglia prigione & chi volesse per buon servo riscattare, dargli libertà per quella taglia che per lui fosse fatta, la quale poi ch’una volta fosse stabilita non potria sorgere nello augmentare lo pretio, havendolo pagato non se li potria niente più dimandare; & in caso che non havesse da pagare si può dimandare il suo servitio d’un certo tempo per ristauratione della pagata taglia; però volendo esercitare in sevigi vili, disconvenienti alla conditione del prigioniero, non saria tenuto servirlo & giustamente potria fuggire; ma quando per pietà lo liberasse o, per qualche altra cagione, di non chiederlo, non saria tenuto pagarlo et in caso che havesse in dono uno prigione dal vincitore ricevuto, lo potrabbe riscuotere, come quivi appresso distintamente vederemo.
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| '''Cap. 236. Modo di sapere se uno richiesto, deve ritornare alla data fede, allegando impedimento, se sarà da essere udito.'''
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| '''Capitulo [152] Sel vincitore acceptera lo soperato per suo presone & dopo relassato con promissione de retornare & non volendo. se porra per lo suo signiore essere constricto de retornare.'''
Un prigione è liberato in battaglia particolare sotto fede di ritornare ad ogni richiesta del vincitore, del quale essendo richiesto, allegando impedimento, non ubbidì: si dubita se giustamente deve essere escusato. L’Imperatore dicide che s’un soldato sarà richiesto dal suo Capitano che debbi a tal giornata comparire, nella quale s’havesse esercitato la battaglia campale, over per causa d’altro fatto d’arme, non comparendo debbe esser punito, eccetto se mostrasse giusto impedimento, il qual non fosse per lui fraudolentemente procurato, overo che havesse indugiato il partire fin al punto estremo, sopravenendo l’impedimento saria giusto; et se tale prigione fosse impedito per faccende della patria o della sua Republica, o ritrovandosi incarcerato over occupato in guerra del suo Signore, quale giustamente non potria lasciare, o fosse in man delli nimici ritenuto, dalli quali essendo carcerato, saria escusato; o se fosse fermato a tempo per salario in altra guerra, nella quale non havesse fornita la ferma et ancora quando il suo vincitore fosse ribello del Signore commune, o che fosse escomunicato, over sopravenendoci di nuovo capital inimicitia tra ‘l prigione e ‘l vincitore, per la qual cosa dubitasi d’andar per tema della persona, o quando il vincitore fosse con le genti o con il nimico capitale del prigione, o fossero per nuova guerra nimici, non saria tenuto di commettersi in mano del nimico suo vincitore; o quando il cammino non fosse sicuro, over per tempesta non potesse cavalcare, et in simili casi dove apparesse legitima scusa, non finta, giustamente la legge Civile provede, ma cessando quel giusto impedimento ritornare doveria.
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| '''Cap. 234. Se ‘l vincitore accetterà il superato per suo prigione & dopo rilasciato con promissione di ritornare, & non volendo, se potrà per il Signore esser costretto di ritornare.'''
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Seguita una antica questione, d’uno che fosse preso in campale, overo in particolare battaglia & fosse dal suo superatore a fede relasciato, se per giustitia potrà esser dal suo Signore costretto del ritornare & se tenuto sarà ad osservare la promessa. Baldo dice che all’huomo nimico della Republica non si debbe nè fede, nè promissione osservare, sì come vuole ancora il Decretale: resta però in suo arbitrio il ritornare, sì come dice d’uno che fosse per la vita incarcerato, contra giustitia ritenuto & alla fede relasciato, non è tenuto alle carcere ritornare; ma quando fosse giustamente detenuto, saria tenuto ritornare, essendo sotto la fede rilasciato & peccaria fuggendo tale carcere de’ nimici quando fosse preso in licita battaglia, sì come colui che fosse per giustitia a morte condannato, rompendo le carcere della Republica peccaria; ma quando fusse preso d’altrui di strata et di genti d’arme che andassino incorrette contra l’usanza di guerra giusta o publica, color che fossino da tali presi non sariano tenuti a loro richiesta ritornar per pagare la taglia, quando fosse guerra nelle città, ma essendo licita sariano giustamente presi et tenuti di ritornare, come vuole Bartolo et Innocentio; et in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita o illicita, è tenuto per fede ritornare, ma quando chiaramente conoscesse che ingiustamente fosse preso, benchè facesse giuramento di ritornare, non saria tenuto ad observarlo. Et Baldo dice che se uno Cavalliero promettessi d’andare ad un certo luoco in termine d’un mese et fosse per il cammino da uno Barone per comandamento sotto pena impedito, che non si dovesse da lui partire, restando per tale impedimento, non è giusta la causa, attento che deve fuggire per non esser giustamente ritenuto, salvo s’havesse giurato di non ritornare; onde conchiudendo dico per giustitia civile si deve osservar ciò che di sopra è ditto; però li armigeri cavallieri vogliono che senza distintione in guerra giusta o ingiusta si deve totalmente osservare, così ancora coloro che fossero presi in duello celebrato dinanzi al giudice competente, essendo alla fede liberati, la deveno osservare, salvo se dall’Imperatore fossero impediti, com’è ditto; et habbiamo ancora ditto di M. Regulo Romano, che, certo della felice morte, ritornar volse per la promessa fede non mancare, riputandosi per gloria vivere, essendo perciò estinto & cruciato.
  
 
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| '''Cap. 237. Se duoi combattendo a tutta oltranza & uno resta per prigione dell’altro, dapoi lo vincitore lo vorria concedere ad un altro per prigione, dimandasi se fare lo potrà.'''
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| '''Capitulo [153] Quando un cavaliero fosse vinto & presone delaltro & de po datala fede deventasse segniore principe o duca. se tenuto sarra de ritornare al vincitore.'''
Si dimanda un’altra nuova questione, d’uno c’havesse un altro in battaglia di tutta oltranza superato, se lo potrà ad un altro armigero suo amico per prigione concedere: la legge Civile dice ch’uno vassallo, over huomo obligato non si può senza sua volontà ad altro concedere, che fosse minore o uguale di conditione del Signore a chi fosse soggetto obligato, ma essendo maggiore potrà obligare il suo prigione: ad esso è obligato per contemplatione della sua vittoria, ma non però per fare mercantia di huomini, come dice M. Baldo di sopra allegato, & per stilo d’arme non si potria darsi ad un altro per prigione, perchè nel suo rendere si submette al suo vincitore & alla sua persona & potenza, qual submissione non si intende potersi ad altro estranio concedere, ancora che fosse suo compagno giurato, perchè non possa a terza persona tal submissione, quantunque con fede data fosse fatto per il perditore.
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| '''Cap. 238. Come quel che morto sarà in duello non muore servo, & se potrà fare testamento & ricever gli sacramenti.'''
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| '''Capitulo [154] Qua{{dec|u|n}}do uno fosse preso da tre cavalieri in bactaglia & fosse presone de tucti tre & ad uno te{{dec|u|m}}po da tucti requesto ad quale p{{dec|u|ri}}mo devera andaro.'''
Movesi un’altra dubitatione d’uno che sarà morto & superato combattendo particolare, se resta servo di pena, vuole la legge ch’uno servo non può far testamento, nè atti civili; dicono li Dottori che non è servo, & primo fu M. Baldo, che colui ch’è vinto in duello non resta servo del suo vincitore, considerando che può fare testamento della lizza innanzi ch’el trapassi, overamente poi che fosse cavato di fuori; ma morendo dentro il campo non si potrà dentro la Chiesa seppellire, per esser morto in dannatione, in peccato mortale, secondo santo Tommaso d’Aquino, perciò fatto lo abbattimento non se gli può dinegare la penitenza per la confessione, essendo indebilitato per le ferite, pentito, si può assolvere. Ma nello intrare nel campo non può ricevere assolutione, intrando a combattere con intentione di peccato mortale, con volontà di commettere homicidio, nè si può communicare, eccetto quello che, pentito, fosse costretto per sua diffensione & della verità, se piglia con necessità mal contento la battaglia, over dal suo Signore a ciò constretto o per la patria necessità per diffendere & non per volontaria offesa. Ma essendo ferito a morte con contritione lo potrebbono pigliare & non altramente, benchè fusseno pentiti: nel principio del combattere non se potria communicare come è ditto di sopra; et essendo uno di loro in terra con il coltello alla gola et non si volesse disdire contra la verità a colui che l’ammazzasse, per causa che non volesse il falso confessare, non serà però morto in peccato mortale, per esser morto per voler la verità conservare.
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| '''Cap. 239. Se le persone, che se piglia per lo saccomanno, deve esser del suo patrone o d’altrui.'''
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| '''{{par}} Capitulo [155] Se uno soperato per presone acceptato & ala fede relassato se porra restotere la fede per denari o altro premio.'''
Havendosi accampati dui eserciti nimici in un piano poco l’uno da l’altro distante, dui conduttieri d’un Principe, cacciandosi fuori di loro eserciti in singular battaglia de tutta oltranza, se è sfidato ciascun con licentia del suo Capitano de lo esercito & essendo uno superato si rende per prigione al Condutiere patron del vincitore, il quale volendo ritenere per suo prigione il suo soldato vincitore, lo ricusava con dire che havendolo lui acquistato con il suo proprio sangue, anchora che fusse renduto al suo patrone, non ha potuto la sua ragione preiudicare, che non sia a lui per pregione obligato: dimandasi de quali sia iustamente il pregione, del patrone o del soldato; M. Baldo dice ch’el prigione che piglia il soldato havendosi con lui condotto in campo per combattere, ancora che se renda al suo patrone, debbe essere del vincitore, attento che per virtù de quello si trova esser preso, e non dal suo patrone, perchè non si debbe attendere alle parole di colui che si rende, quando è per potentia di quello con chi si condusse nel campo superato; ma in caso ch’esso fusse liberato dopo che fusse renduto spontaneamente, per riverentia di quello a chi si rende di parole, sarà prigione di quello a chi è per parole renduto, sì come lo segno lo dimostra, chè ‘l vincitore lassando il suo prigione, quando si rende al suo patrone, mostra che sua intentione sia ch’el prigione sia del suo patrone; ma ritenendolo & menandolo con esso preso, non accettando le parole del rendere al suo patrone, resta in potere del soldato & non del suo patrone. Ma essendo in battaglia universale e non da persona a persona preso, resta prigione del Signore de l’esercito, se a lui se arrendesse. Però lo rimette alla consuetudine militare, dove si può considerare se ‘l vincitore è famiglio, overamente huomo d’arme di quello sotto il qual militava, ma M. Baldo da Perosa fece la distintione che rendendosi al patrone, lo vincitore lo relassarà al patrone iusto pregione. Ma non relassandolo & che lui il menasse preso, saria prigione del famiglio o soldato ch’esso l’ha vinto & superato, et questa è vera dicisione.
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| '''Cap. 235. Se uno superato, per prigione accettato & alla fede relasciato, se potrà riscoter la fede per danari o premio.'''
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Uno che combattendo fosse a tutto transito preso & per benignità del vincitore fosse liberato sotto fede di ritornare ad ogni sua richiesta, volendosi liberare per danari della obligatione della fede, si dimanda il giudice se giustamente può ricercare il suo vincitore: secondo la legge Civile si termina che sì, per togliere la molestia & per il periglio & per la spesa fatta per il vincitore & prepararsi al combattere, conducendosi da parte lontana per cagione del ditto combattere, nel quale havendo vittoria & prosontione c’hebbe giustitia. Dice Innocentio che colui ch’ingiustamente muove la guerra è tenuto alla emendatione delli danni & spese contra di cui è stata la guerra & perciò il perditore, qual si presume contra giustitia haver combattuto, si potria riscuoter così come in guerra giusta fosse stato preso; et colui che ‘l riscuotesse per danari dal suo vincitore, giustamente lo potria eleggere & incarcerare & tenerlo per nome di pegno, infino a tanto che da lui havesse il suo denaro, secondo la legge Civile; dice più che in caso che non havesse da pagare il suo riscatto, servendo per spacio di cinque anni saria libero & non saria tenuto a pagare gli alimenti ricevuti, & quando ch’uno fosse prigione per danari è tenuto quello che lo tiene in suo potere a qual si voglia prigione & chi volesse per buon servo riscattare, dargli libertà per quella taglia che per lui fosse fatta, la quale poi ch’una volta fosse stabilita non potria sorgere nello augmentare lo pretio, havendolo pagato non se li potria niente più dimandare; & in caso che non havesse da pagare si può dimandare il suo servitio d’un certo tempo per ristauratione della pagata taglia; però volendo esercitare in sevigi vili, disconvenienti alla conditione del prigioniero, non saria tenuto servirlo & giustamente potria fuggire; ma quando per pietà lo liberasse o, per qualche altra cagione, di non chiederlo, non saria tenuto pagarlo et in caso che havesse in dono uno prigione dal vincitore ricevuto, lo potrabbe riscuotere, come quivi appresso distintamente vederemo.
  
 
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| '''Cap. 240. Se è licito nel steccato mutare querella.'''
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| '''[156] Se uno superato in bactaglia personale sarra per presone dal vincitore acceptato & donato al principe se esso principe lo porra restotere.'''
Combattendo dui armigeri per causa di honore ad oltranza, delli quali l’uno conoscendo non haver giustitia, allontanandosi sempre s’andava reparando, come quello che conosceva dovere essere perditore, per non haver giustitia & seguitato dal suo nimico per molti luoghi della lizza, vedendo il seguitatore che quello di continuo fuggiva, li disse queste parole: «voltati, traditore, e difenditi!»; per la qual ingiuria voltosse il fuggitivo ingiuriato, disse «io ti rinontio la prima querela, ma di questo nome traditore che hora falsamente m’hai imposto, sopra di questo teco combatterò», e seguendo la battaglia fu di quella al fin vincitore; e ‘l novo ingiuriante può dire che ‘l suo vincitore non poteva mutar querela in suo preiudicio e combatter sopra la seconda. Il che replicava il vincitore con dire la prima querela fornita per sua espressa rinonciatione &, havendo egli vinto, o per la prima o per la seconda li bastava havendolo vinto, attento che Iddio l’havea permesso per favorire la sua giustitia & perciò doveva esser dichiarato dal giudice lui esser vincitore; l’altro ancora replicava che non dovea essere perditore, per havere combattuto a tutta oltranza per causa di honore: essendo renontiata la prima querela iniusta del suo nimico, confessando per tal renontia essere pugnatore spergiuro & ingiusto, si potea ne la seconda nova querela giustamente recusare, come desditto, nè doveva essere accettato più la nova querela nel combattere, mostrandosi per sua propria bocca essere spergiuro & ingiusto, essendo intrato dentro la lizza per combattere con lo nimico a tutta oltranza per causa di honore contra di giustitia: non dovea essere lui perditore, nè ‘l suo nimico se dovea per vincitore declarare, il quale per essere disdetto, si dovea lui declarare per vincitore, il quale lo fece disdire, confessare & renontiare la sua iniusta querela; si domanda che si debbe per giustitia dal giudice dichiarare sopra di ciò. Dico che per vera giustitia, havendo combattuto per causa d’honore, si debbon dichiarare tutti dui esser vincitori, l’uno alla prima e l’altro alla seconda querela, havendo renontiato alla prima quello debba esser perditore & vincendo nella seconda resta in questo vincitore, attento che nella prima per sua confessione si condanna & a la seconda il primo vincitore, per dui rispetti, debbe essere perditore: perchè fu licito allo ingiuriato per la ingiuria ditta nel combattere et perchè lo tradimento non aspetta tempo di vendicarse, per fare presto la vendetta del discarico; secondo, per causa per rispetto che quello che la ingiuria disse accettò per la seconda querela combattere, che non era tenuto accettare, ne la quale trovandosi superato iustamente resta perditore, però lo potea renontiare, perchè di ragione non potea essere astretto in quella giornata più combattere, havendosi per la prima il suo nimico disdetto, potea ben dire, perchè per la seconda essendo ricercato dal suo inimico in un’altra giornata, se ragionevolmente si dovea combattere, che non l’havesse potuto di iustitia per la disdetta recusare, haveria fatto col suo inimico nova battaglia; et per questo son li fideli deputati nella lizza che ascoltano le parole et vedeno li momenti delli combattenti, a tale che lo giudice, informato, discerna iusta sententia & ciò dico riservando del Cavaliero il migliore giudicio; però mi pare vera, giusta et netta iustitia iudicando così come sopra è ditto, sì come per esempio diremo che ricercando mille Ducati ad uno mio debitore, il quale pendente la causa mi dimanda mille pecore, provando io, per confessione del principale debito, iustamente debbo havere mille Ducati, et essendomi provato essere vero debitore delle mille pecore, a me mandate, si debbe dare sententia in favore di tutti dui, perchè l’uno per propria bocca ha confessato il debito & l’altro per testimoni validi gli è stato provato, debbano l’uno all’altro di giustitia satisfare.
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| '''Cap. 241. Di uno che si rende senza disdetta se, finito il combattere, è tenuto disdire.'''
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| '''Capitulo [157] Se uno vinto & superato acceptato per presone dal vincitore se da po la sua morte sarra presone del figliolo.'''
Pugnando lungo tempo dui Cavallieri dentro la lizza per causa di honore & essendo l’uno da l’altro abbattuto per terra, trovandose col nemico sopra, cortello in su la gola, disse che si rendeva per ragione e quello dal quale fu accettato & tolta la offesa tutti dui revengono in piedi, intravenne che de la lizza uscirno e ‘l vincitore disse al suo prigione, perchè se era renduto non bastava, havendo per causa di honore combattuto, ma volea che espressamente se disdicesse in suo honore, sì come havendo per lo honore combattuto, lo combattere ricercava morte e disdetta, quale non era fra loro seguita, al quale il prigione rispondea a lui che lo havea accettato per prigione & erano spartiti, non era tenuto a fare altra disditta; l’altro replicando dicea che essendo suo pregione lo poteva constringere a farlo desdire, perchè la battaglia ad oltranza è di tal natura che per fin che se trovano con l’arme in mano li combattenti non è finita, & ditte queste parole lo minacciava con l’armi che si disdicesse; l’altro dinegava, chè la battagli era con tale patto tra loro finita, di lui esser suo prigione, non altramente. Et il vincitore pertinace diceva che dovesse tornare nel pristino luoco, chè intendeva farlo disdire, l’altro replicava dicendo che volea combattere con lui che cercava cosa ingiusta, attento che non era tenuto ritornare nel luoco dove si rendette, perchè essendo preso, havendosi liberato & submisso di esser suo prigione, l’altro diceva, che sopra quello voleva combattere, non era tenuto andarci; & il vincitor diceva, perchè l’havea gittato una volta in terra & acquistatolo per prigione, non intendeva più riacquistare l’acquistata vittoria & sempre ricercava nel luoco ritornare, con dire che ‘l prigione è tenuto fare quanto lo suo vincitore lo ricerca nelle cose della vittoria & quello gli mostrava la ponta della spada, dicendo a quello: «ecco quella con la quale mi voglio diffendere, se sarai pertinace in volermi costringere a quello che non son tenuto: piglia la tua, s’el vuoi vederemo!»; si dimanda se ‘l prigione è tenuto disdirsi, overo al primo luoco ritornare: per vera sententia si ditermina di no, perchè essendo una volta accettato per prigione, non può il vincitore mutare ciò che una volta li piacque accettare, tanto che togliendoseli di sopra, ponendolo in libertà è seguito lo effetto. Et questo disse M. Angelo da Perosa, quando dui cavallieri Franzesi assicurati per il Signor di Padova insieme combatterono, intravenendoli simil caso, disse che quando un Cavalliero si rende et è accettato dal vincitore è fornita la battaglia et le parti non si posson più pentire, come habbiamo ditto di sopra di quella battaglia. Et più dico havendosi per causa di honore combattuto, dandosi per prigione tacitamente è disditto, come appresso meglio diremo, parlando della disditta più diffusamente.
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| '''Cap. 242. Se uno Cavalliero superato in battaglia & lasciato alla fede, se poi dinega, se per il provocatore si può riducersi a combattere.'''
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| '''Capitulo [158] Se uno requesto de ritornare ala data fede allegando impedime{{dec|u|n}}to sarra da essere odito.'''
Essendo un armigero da un altro in battaglia preso & liberato in fede, il quale di lì a un certo tempo dinega esser mai superato, si dimanda se ‘l suo vincitore lo potrà altra volta a battaglia provocare per provarli il vero, come da lui è stato vinto: si risponde di sì, perchè dinegando viene a spogliare il vincitore della sua ragione con gran falsità & rompendo la fede data commette delitto d’infideltà; come di sopra è ditto nel secondo libro, dove si tratta de simili casi, si può combattere et per questo si debbono fare gli instromenti publici della vittoria per il notaro e il giudice il quale è tenuto tenerlo et debbe essere rogato delli fatti che succedono nel combattere, acciocchè la parte vittoriosa vadi per tutto con la chiarità del fatto, over con patente del giudice.
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| '''Cap. 236. Modo di sapere se uno richiesto, deve ritornare alla data fede, allegando impedimento, se sarà da essere udito.'''
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Un prigione è liberato in battaglia particolare sotto fede di ritornare ad ogni richiesta del vincitore, del quale essendo richiesto, allegando impedimento, non ubbidì: si dubita se giustamente deve essere escusato. L’Imperatore dicide che s’un soldato sarà richiesto dal suo Capitano che debbi a tal giornata comparire, nella quale s’havesse esercitato la battaglia campale, over per causa d’altro fatto d’arme, non comparendo debbe esser punito, eccetto se mostrasse giusto impedimento, il qual non fosse per lui fraudolentemente procurato, overo che havesse indugiato il partire fin al punto estremo, sopravenendo l’impedimento saria giusto; et se tale prigione fosse impedito per faccende della patria o della sua Republica, o ritrovandosi incarcerato over occupato in guerra del suo Signore, quale giustamente non potria lasciare, o fosse in man delli nimici ritenuto, dalli quali essendo carcerato, saria escusato; o se fosse fermato a tempo per salario in altra guerra, nella quale non havesse fornita la ferma et ancora quando il suo vincitore fosse ribello del Signore commune, o che fosse escomunicato, over sopravenendoci di nuovo capital inimicitia tra ‘l prigione e ‘l vincitore, per la qual cosa dubitasi d’andar per tema della persona, o quando il vincitore fosse con le genti o con il nimico capitale del prigione, o fossero per nuova guerra nimici, non saria tenuto di commettersi in mano del nimico suo vincitore; o quando il cammino non fosse sicuro, over per tempesta non potesse cavalcare, et in simili casi dove apparesse legitima scusa, non finta, giustamente la legge Civile provede, ma cessando quel giusto impedimento ritornare doveria.
  
 
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| '''Cap. 243. Del fin della battaglia d’oltranza.'''
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| '''Capitulo [159] se uno sarra vinto in bactaglia de oltra{{dec|u|n}}za et per presone acceptato & dopo lo vincitore lo vorra concedere ad altro cavalieri per presone se fare lo porra.'''
Quivi faccio fine ad ogni singular battaglia d’oltranza, fatta per causa d’honore, & morte o disditta o confessione espressa dell’opposto di quello che a combattere sarà condutto per forza d’arme; & sarà simile al tormento che ne’ malefici si suole per il giudice dare, per trovar nel dubbioso delitto la verità, come è ditto di sopra, & tal disditta si ricerca farsi o per il provocato o per il provocatore che fosse vinto & superato per forza d’arme; e la disditta o confessione deve esser chiara & netta, in modo che non resti dubitatione alcuna nella mente del vincitore, del giudice & del circostante, come che per esempio diremo ch’uno habbi morto il suo compagno, overo c’habbi tradito il suo Signore, il che sarà dinegato essere il vero & volendo l’infamiato per tal cagione combattere, intravenendo la disditta per il provocante o per il provocato, è di necessario disdicendosi il provocato che dica che lui l’ha morto in tal dì, in tal luoco et per tal cagione iniqua; et falsamente disdicendose il provocatore è di bisogno che dica «io t’ho accusato d’homicidio falsamente, perchè non è vero che tu l’habbi morto»; et quando la disditta si facesse per altro fatto, bastaria dire «io l’ho fatto e ditto iniquamente et contra ogni ragione, overo come a perverso huomo, traditamente fuori d’ogni humanità, ho commessa la accusatione perversamente», o che dicesse «io confesso ciò che tu dici diffendendo essere il vero & quello, ch’è diffensato ingiustamente combattendo, è stato falso, perchè mi pento & conosco che non lo dovea fare, nè dire», sì che confessasse con parole che comportassino simile effetto, chè non rimanesse alcuna dubitatione nella mente del vincitore, come è ditto di sopra; & se questo si farà si chiamerà disditta espressa, perchè alle volte si suol fare tacita, quando dicesse «io son vinto & superato», come disse colui nella battaglia di Padoa, della quale di sopra habbiamo fatto mentione, o se dicesse «non più, perchè io son tuo prigione» o «chè io ti prego che non mi debbi ammazzare, perchè voi haveti la ragione», che dicesse «donatimi la vita» o dirà «io mi rendo & non voglio più combattere, fati di me quello che vi pare, io dimando la vita in gratia per misericordia, perch’è in potestà vostra: fallito alle vostre mani mi rimetto per morto»; queste submissioni satisfacendo al vincitore potrà usare humanità di non ammazzarlo, o per clemenza: odendo lo giudice le parole & conoscendo l’honore & la ragione dell’altro, spartendosi saria disditta tacitamente fatta con honore del vincitore; & M. Baldo dice che se dicesse «io mi rimetto nelle mani vostre o al vostro giudicio» o che dicesse «io ho mancamento contra di voi, il che rinontio la battaglia», si debbe usare clemenza per il vincitore, perchè s’intende che come ad huomo humano si rimette. Ma se dicesse «io mi rimetto nelle tue mani com’huomo morto», lo potria occidere, come ho già ditto. Ancora se dicesse non più che «son morto!», saria disditta tacita, over se con riverentia cercasse mercede o perdonanza saria disditta manifesta, quando bastasse al vincitore. Ma cercandola chiara & espressa, si debba far satisfatione del vincitore, perchè alcuna volta si fa per via di escusatione, qual non è disditta vera, nè legittima, ma è una compositione concordia o transatione; & questo si farà quando offesa, incarico o parola ingiuriosa che fosse ditta o fatta si ponessi per il giudice ad honestare, volendo poner pace & concordia, come ne daremo esempio: quando uno appellasse traditore un altro et, odendo le ditte parole, un altro da parte sospirando, perchè per lui fossino dette, et dicesse «tu non dici il vero, perchè non son traditore», se l’altro replicasse dicendo «io non l’ho ditto per voi, ma per colui a chi disse le parole», questa saria iscusatione & non disditta, attento che quando havessi prima affermato ch’era vero ch’esso era traditore et dicendo dopo l’opposto, saria disditta publica; o che uno officiale andasse per il torniamento con un bastone in mano o con la spada ordinando la gente & desse ad un cavalliro, che per questo volessi con lui combattere, & colui dicesse «io non lo feci per darvi a voi, ma casualmente senza mio proposto vi toccai» non saria disdire, ma iscusare il fatto, ancora se dicesse «io vi detti senza mia intenzione, over ch’io non vi conosceva, perchè non ho fatto bene» e dicesse «ingiustamente l’ho fatto & havendolo fatto nol feci a male oggetto», questo non saria disditta, ma iscusatione, quando prima non havesse fatto contesa all’incontro, perchè quello ch’una volta havesse fatta contesa et dopo si iscusasse, saria chiaramente disditta; et se uno havesse promesso ad un suo amico, sotto la fede sua, adoperare che non fosse offeso dal suo nimico, havendo quello constretto & havuta promissione per fede di non l’offendere, mancando della sua promessa, perchè l’offeso richiedendo il promissore della rotta fede di combattere con lui, dal quale fosse replicato dicendo che è vero, che promesse d’operare sì & talmente che non fosse offeso da colui, ch’ebbe la fede di non l’offendere, onde havendolo offeso dopo che da lui la fede ricevette, gli parea havere operato ciò che promise, considerando che non potea più fare se non haver la promessa fede da lui di non offenderlo, & se poi è contravenuto non si debbe a lui per fallimento imputare: questa si chiamerà la iscusatione & non disditta, dandosi per fallito; però la causa saria per l’offeso et per il promettitore da seguire contra il mancator della fede nel combattere. Sì che concludendo dico in quale si voglia modo quello c’ha fallito colpabile o perditore maldicente o malfattore si darà, si chiamerà disditta, havendo prima il contrario abbattuto, eccetto se per via di iscusatione, la quale esclude ogni malvagia cogitatione et proposito, et quello che fuggisse dal campo sarebbe più vile disditta di quella che per forza d’arme fosse fatta & per confesso vinto d’infamia et ricusato si debbe riputare; havendo uno Cavalliero notitia d’una donna, che falsamente in adulterio era accusata, deliberò con arme lei diffendere et conducendosi nella città dove era pigliata et in carcere ristretta, la quale di quella contra gli accusatori, quale erano duoi, menò con lui un altro valoroso Cavalliero, il quale promise esser con esso nel diffendere la donna; et data la fede nella battaglia et la giornata fra tutte due le parti, il cavalliero con il compagno comparsero con l’arme diputate & intrarono gli accusatori dentro la lizza; uno di quelli, non volendo seguire alla battaglia la rinontiò fuggendo: perchè il Cavalliero diffensore della donna volse solamente con il restante accusatore combattere, del quale fu vincitore, per la qual vittoria il fuggitore compagno del superato per traditore & disditto & mancatore di fede fu condannato. In un altro simil caso, duoi Cavallieri disfidati pure per donna & duoi altri alla giornata comparsero armati a cavallo, & essendo nel principio della battaglia, fuggendo il suo compagno, solo rimase contra li duoi, con li quali tanto valorosamente combattè che al primo corso l’uno per il petto d’una hasta di lanza lo trappassò, dopo vincendo l’altro venne ad havere di tutti duoi la vittoria, per il che il suo compagno fuggitore fu dato per traditore, per vinto & per infame; onde, ritornando al mio proposito, dico che la disditta è il maggior mancamento che possi havere uno Cavalliero, sì che è più honore la morte con qualche riputatione che non la disditta vilmente, la quale è infamia perpetua, perchè colui ch’è superato & morto dal nimico può dire esser morto diffendendo il suo honore, in quanto le bastò la vita. Ma lo disditto, lui medesimo s’ha occiso, lui & l’honore suo perpetualmente. Dicono gli animosi Cavallieri che più presto vorrebbono esser morti che disditti: questa è la virile ammonitione che si suole dare a coloro ch’entrano nella lizza per causa d’honore; la infamia di tal natura fa il vivo morire ogni dì & quelli che muoreno con gloria per vivi nel mondo dalli Cavallieri gloriosi & degni sono riputati.
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| '''Cap. 237. Se duoi combattendo a tutta oltranza & uno resta per prigione dell’altro, dapoi lo vincitore lo vorria concedere ad un altro per prigione, dimandasi se fare lo potrà.'''
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Si dimanda un’altra nuova questione, d’uno c’havesse un altro in battaglia di tutta oltranza superato, se lo potrà ad un altro armigero suo amico per prigione concedere: la legge Civile dice ch’uno vassallo, over huomo obligato non si può senza sua volontà ad altro concedere, che fosse minore o uguale di conditione del Signore a chi fosse soggetto obligato, ma essendo maggiore potrà obligare il suo prigione: ad esso è obligato per contemplatione della sua vittoria, ma non però per fare mercantia di huomini, come dice M. Baldo di sopra allegato, & per stilo d’arme non si potria darsi ad un altro per prigione, perchè nel suo rendere si submette al suo vincitore & alla sua persona & potenza, qual submissione non si intende potersi ad altro estranio concedere, ancora che fosse suo compagno giurato, perchè non possa a terza persona tal submissione, quantunque con fede data fosse fatto per il perditore.
  
 
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| '''Cap. 244. Della prova quale si fa per la battaglia da persona a persona.'''
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| '''Capitulo [160]. Se uno sarra in bactaglia occiso sel vincitore porra dima{{dec|u|n}}dare lo premio promisso del pri{{dec|i|n}}cipe a collui che quillo occidisse.'''
L’ordine delle battaglie particolare da persona a persona, dovete sapere & intendere che furno trovate & indutte dal giudicio militare, che con arme si dovesse provare la dubbiosa differenza, quando per altra prova non si potesse nelli civili giudici trovare, nè per altra manifesta congettura si potesse il delitto presumere. Onde essendo uno accusato de homicidio & volendo allegare haverlo per sua defensione commesso, allhora si potria pigliare la querella del combattere personale di provare, lo accusatore & lo accusato, contra, difensarse in giudicio di cavallaria: in tal caso volendo lo colpato fare prova havere fatto per sua difensione lo homicidio, debbe provocare lo accusatore nella battaglia. Ma posto che ‘l Principe comandasse si dovesse procedere alla punitione del homicidio, non può più allegare lo accusato volerlo provare in battaglia haverlo morto in sua defensione, reservando quando li apparesse accusatore; la ragione è questa, che non debbe combattere con lo Principe per la disconvenientia della conditione, nè con lo iudice inquirente per la dignità dello officio; et la prova che in battaglia si vuol mostrare, si vuol causare di causatione incerta e quando lo accusato per forza di armi confessasse il delitto, si deve punire più leggermente che quando per testimonij li fusse provato, chè la prova del combattere fa il perditore essere vinto, ma però è incerta presontione che veramente habbi peccato; & remanendo lo accusato della battaglia vincitore, si debbe per sententia absolvere dalla castigatione della pena et li dovesse donare l’honore de la vittoria con grandissimo favore, perchè presume esser innocente del peccato; et quantunque la prova che si fa, cioè il combattere, sia reprovata per divina prohibitione per esser cosa diabolica, investigatione ritrovata, nientedimeno li armigeri dicono che in battaglia, di continuo, Dio per divino miracolo sempre la verità corona di vittoria, affermando chi con iustitia combatte mai potria esser perditore; però cosa incerta è, conciossiacosacchè spesse volte vedemo che molti contra di giustitia combatteno et, per ritrovarsi più gagliardi di quello che con ragione ha pigliato l’impresa, restano vincitori; & questo interviene per la disparità che è nelle forze delli armigeri & tal ragione fu del Papa & di Federico Imperatore, parlando delle battaglie che si fanno per esperimentare la verità & della falsa oppositione conoscere il vero.
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| '''Cap. 245. Quando lo provocatore insultasse lo richiesto innanzi che venisse al deputato luoco.'''
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| '''Capitulo [161] nel q{{dec|u|ua}}le se declara como quillo che morto sarra in duello non more servo & porra fare testamento & recepire li sacramenti.'''
Si dimanda al giudice deputato, trovandosi dui disfidati per differentia a combattere in cammino per andare al loco determinato del combattere e l’uno contra de l’altro insultasse, inanzi che allo assecurato campo pervenesseno, vincendo lo insultatore, se lo assalito fusse iustamente superato e se lo insultatore debbe essere traditore reputato, per haver insultato lo inimico contra la conventione. Si responde che quantunque siano i nimici disfidati di volere in tal campo, con tal giudice & in tale giornata combattere, non fu però licito offenderlo prima che al deputato loco pervenissero, attento ch’essendo lo insultato adoperato fuori del campo senza l’ordine che alla battaglia si ricercasse, iudica esser specie di tradimento; e per ragione di Civile legge di cavalleria non si può insultare senza disfida, quale havesse ad avisare il nimico che non se dovesse trovare sprovisto nel combattere, tanto più quanto che haveano trovato loco, iudice e l’ordine di combattere con la sicurtà di campo; benchè habbia superato, contra la conventione non è però vincitore, anzi ha commesso il tradimento e vuole la legge Civile e la Imperiale comanda che l’offensore sia tenuto de li danni de lo offeso emendare per haverlo traditamente superato, che per lo traditore lo potria ritornare a combattere, & merita dal suo superiore essere aspramente & atrocemente punito, come a mancatore de la sua promessa fede & da perfido traditore, secondo lo stilo d’arme & consuetudine & di cavallaria se reputa; et questa è la sententia verissima, per volere una tal questione decidere.
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| '''Cap. 238. Come quel che morto sarà in duello non muore servo, & se potrà fare testamento & ricever gli sacramenti.'''
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Movesi un’altra dubitatione d’uno che sarà morto & superato combattendo particolare, se resta servo di pena, vuole la legge ch’uno servo non può far testamento, nè atti civili; dicono li Dottori che non è servo, & primo fu M. Baldo, che colui ch’è vinto in duello non resta servo del suo vincitore, considerando che può fare testamento della lizza innanzi ch’el trapassi, overamente poi che fosse cavato di fuori; ma morendo dentro il campo non si potrà dentro la Chiesa seppellire, per esser morto in dannatione, in peccato mortale, secondo santo Tommaso d’Aquino, perciò fatto lo abbattimento non se gli può dinegare la penitenza per la confessione, essendo indebilitato per le ferite, pentito, si può assolvere. Ma nello intrare nel campo non può ricevere assolutione, intrando a combattere con intentione di peccato mortale, con volontà di commettere homicidio, nè si può communicare, eccetto quello che, pentito, fosse costretto per sua diffensione & della verità, se piglia con necessità mal contento la battaglia, over dal suo Signore a ciò constretto o per la patria necessità per diffendere & non per volontaria offesa. Ma essendo ferito a morte con contritione lo potrebbono pigliare & non altramente, benchè fusseno pentiti: nel principio del combattere non se potria communicare come è ditto di sopra; et essendo uno di loro in terra con il coltello alla gola et non si volesse disdire contra la verità a colui che l’ammazzasse, per causa che non volesse il falso confessare, non serà però morto in peccato mortale, per esser morto per voler la verità conservare.
  
 
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| '''Cap. 246. Se ‘l richiesto non trovasse Principe, quale volesse dare luoco sicuro al combattere, se tenuto sarà d’andare a gli Principi d’infideli.'''
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| '''Capitulo [162] Dove se tracta dele spolglie che se guadagnano in bactaglia se iustamente so del vi{{dec|u|n}}citore'''
Quando fosse un cavalliero o qualsivoglia altro armigero a combatter personale, provocato con requisitione, che dovesse luoco sicuro & giudice competente trovare, sì come per stile & consuetudine tal combattere si ricerca, cercando per tutta la Christiana religione e non trovando il Principe da cui potesse il campo ottenere, essendo richiesto dal suo provocante che dovesse tra la Barbara et infidele natione ricercare, non saria tenuto tra la Barbara & infidele natione per tal causa ricercare, ancor che ‘l provocante lo richiedesse. La ragione è questa, che niun Christiano si deve submettere in giudicio d’infidele, benchè molti Cavallieri Christiani siano andati ne’ paesi d’infideli per combattere; nondimeno, per ragione di legge scritta, non è concessa, attento che comanda a tutti i sudditi Christiani che non vadino in terra d’infideli senza licentia del superiore, nè condurvi cose da nostra fede prohibite, perchè gli Re infideli sono nimici della Christianità & per tanto gli infami di nostra fede riprovare non possono, arbitrare, nè giudicare criminali differentie causate tra li Christiani; attento che niun Christiano può dare facultà a niuno infidele de Christiani fare giudicio & colui ch’andasse per tali cose da’ Barbari infideli, essendo per Christiano perduto, prima ch’egli arrivasse, per schiavo perpetuo in poter di colui ch’el pigliasse per ragione restaria, qual potria vendere per captivo; & più che la nostra fede prohibisce che per niun tempo lo debba in niun modo liberare, benchè a’ servi si costuma dare libertà a volontà de’ patroni; & per questo è da sapere che ‘l richiesto può la ingiusta dimanda dal suo requisitore ricusare, in caso che ‘l provocatore in cospetto di Re infidele il suo provocato per contumace bandeggiasse, non però la sententia: anzi per quella potria il requisitore, nella sua tornata, dello ecclesiastico giudice & secolare, aspramente esser punito et oltra di ciò si deve cancellare ogni atto scritto in contumace del Christiano Cavalliero che contra l’honore suo per giudice infidele fosse adoperato, ricusando il giudicio di gente Barbara, che con la falsa opinione di Macometto si governano, benchè sia licito, in caso di necessità al Christiano, ausilio di infideli, invocare la Batbara natione, per non essere in la legge prohibito; non s’intende perciocchè dui Cavallieri debbano cercare giudicio da infideli per ragione soprascritta.
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| '''Cap. 247. Se per il prelato si potrà prohibire il combattere particolare, essendo per il Principe secolare permessa.'''
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| '''Capitulo [163] dove se tracta se lo accusato che intro in bactaglia con lo accusatore non superato se deve essere absoluto.'''
Si dubita ancora, havendo un Principe mondano concesso a dui Cavallieri o armigeri licenza di combattere in particolar battaglia, se ‘l prelato della città potrà quella prohibire, chè non seguisca: si dimanda perchè si risponde di sì: per ragione che il Decretale ha provisto per vietare il peccato havere provata la consuetudine del combattere per differenza, et per questo la Chiesa giudica li casi dove può seguire homicidio et perditione delle anime, dispone che ‘l prelato possi vedare le battaglie volontarie, ancora che ‘l Principe secolare havesse dato il campo sicuro, permettendo il combattere; in tal caso doveria esser più ubbidito il prelato che ‘l Principe, considerando ch’è caso di conscienza et dal Papa espressamente riprovato, in modo che ‘l Principe mortalmente peccaria, volendo lui disponere in ciò che è per lui submesso alla Chiesa, che non è al stato secolare.
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| '''Cap. 248. Come si debbe per ragione eleggere & denegare lo iudice competente nel combattere particolare.'''
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| '''Capitulo [164] Dove se tracta sel presone che se piglia per lo sacchomanno deve essere del suo patrone o daltrui.'''
Soleno molti Cavallieri di continuo domandare qual fusse iudice competente fra dui armigeri che havesseno differentia di combattere cercandolo, a li quali se responde secondo la legge scritta: quando fusseno subditi di uno medesimo principe, quello saria iudice competente, essendo il caso per iuste cagione dovesseno combattere, sì come di sopra habiamo referito, perchè se presume che con eguale affetione, senza passione d’animo nel iudicare de qual iusta sententia & perchè la battaglia si fa per esperimento & prova de la verità, de la quale essendo il iudice fra dui sudditi niuna partialità commettaria nel iudicare; ma in caso ch’el Principe loro iudice recusasse o che il Principe intercedesse in lo combattere per qualche iusta cagione, overo che fusseno sudditi di dui altri signori, allhora si doveria per le parte cercare per iudice principe che a nessuno fusse sospetto, però la sospitione vole essere iusta; & quando fusseno li Cavallieri disfidati a la battaglia, che in l’esercito di arme si ritrovasseno militando sotto uno Capitano o conduttiero de esercito, allhora quello saria giudice competente, cioè lo loro Capitano; et quando seguisseno dui eserciti saria giudice competente uno delli capitani, overo altro Principe libero, il quale loro iudicio accettasse et che fusse perito per longa esperientia delli fatti della militia in tali casi et che la sua corte fusse guarnita de copia de Cavallieri armigeri et nobili huomini esperimentati nelle arme, per rispetto che quando fusse Principe che non havesse esperimentata la militia et in le arme mal pratico, non serà idoneo giudice, essendo più in esercitio di altre faccende adoperatosi, quale non convenesseno a Principi militari, come son mercantie, musiche, caccie, balli et altre lascive delitie cortesane, di modo che mai havesse le arme esercitato: saria giudice insufficiente, volendo nelli casi de l’arme giudicare, quando in quelle non fusse conversato, nè ben perito, ancora che fusse in altre cose prudentissimo, per non havere la esperientia, nè peritia nelli casi dubij che accadesseno nel combattere, non potria iustamente iudicare; et posto che dui Re o dui Imperatori volesseno combattere de cosa che alla Ecclesia pertenesse, alhora lo Imperatore, overo lo Papa, seria iudice competente, sì come di sopra è detto de Re Carlo & de Re Pieri & ancora de uno altro Re, li quali volendo pugnare andorno a Bordella, che era de Re de Anglia, el quale, sì come la cronica de Gio. Villano fiorentino referisse, mandorno da quelli el suo frondico per iudice competente & che dovesse tutti li accidenti de la loro battaglia iustamente iudicare.
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| '''Cap. 239. Se le persone, che se piglia per lo saccomanno, deve esser del suo patrone o d’altrui.'''
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Havendosi accampati dui eserciti nimici in un piano poco l’uno da l’altro distante, dui conduttieri d’un Principe, cacciandosi fuori di loro eserciti in singular battaglia de tutta oltranza, se è sfidato ciascun con licentia del suo Capitano de lo esercito & essendo uno superato si rende per prigione al Condutiere patron del vincitore, il quale volendo ritenere per suo prigione il suo soldato vincitore, lo ricusava con dire che havendolo lui acquistato con il suo proprio sangue, anchora che fusse renduto al suo patrone, non ha potuto la sua ragione preiudicare, che non sia a lui per pregione obligato: dimandasi de quali sia iustamente il pregione, del patrone o del soldato; M. Baldo dice ch’el prigione che piglia il soldato havendosi con lui condotto in campo per combattere, ancora che se renda al suo patrone, debbe essere del vincitore, attento che per virtù de quello si trova esser preso, e non dal suo patrone, perchè non si debbe attendere alle parole di colui che si rende, quando è per potentia di quello con chi si condusse nel campo superato; ma in caso ch’esso fusse liberato dopo che fusse renduto spontaneamente, per riverentia di quello a chi si rende di parole, sarà prigione di quello a chi è per parole renduto, come lo segno lo dimostra, chè ‘l vincitore lassando il suo prigione, quando si rende al suo patrone, mostra che sua intentione sia ch’el prigione sia del suo patrone; ma ritenendolo & menandolo con esso preso, non accettando le parole del rendere al suo patrone, resta in potere del soldato & non del suo patrone. Ma essendo in battaglia universale e non da persona a persona preso, resta prigione del Signore de l’esercito, se a lui se arrendesse. Però lo rimette alla consuetudine militare, dove si può considerare se ‘l vincitore è famiglio, overamente huomo d’arme di quello sotto il qual militava, ma M. Baldo da Perosa fece la distintione che rendendosi al patrone, lo vincitore lo relassarà al patrone iusto pregione. Ma non relassandolo & che lui il menasse preso, saria prigione del famiglio o soldato ch’esso l’ha vinto & superato, et questa è vera dicisione.
  
 
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| '''Cap. 249. Qual principe per ragione ha autorità concedere el combattere da persona a persona.'''
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| '''Capitulo [165] dove se tracta se e licito intro lo stichato mutare querela.'''
Si debbe ancora sapere & intendere qual Principe haverà potestate concedere la licentia alli armigeri che per differentie loro havesseno deliberato combattere; perchè si debbe notare che solo Imperatore, Re, Duca libero, communità non submessa o altro Principe senza superiore, c’havesse potestà assoluta in suo dominio, potrà il campo sicuro concedere, il quale li Baroni sudditi, quantunque havessino titolo di Principato, over di Ducato non potranno giustamente concedere tal licentia, nè ancora un Commissario Regale, benchè fosse generale dal Principe libero delegato, non potrà giustamente permettere la battaglia, salvo fosse gran Contestabile capitano di guerra o conduttieri d’esercito d’Imperatore, Re o altro Principe libero, potria della battaglia particolare tra quelli ch’esercitano la militia sotto il suo stendardo, ancora che fossino forestieri & armigeri & strani; ritrovandosi nel campo suo, non perciò lontano allo tenitorio dove il suo esercito dimorasse, posto che fosse in provincia non suddita al suo Imperatore, over Principe, potrà per l’absentia del suo Signore a dui armigeri o Cavallieri cercando il campo, liberamente concedere; nè ‘l Capitano o Duca di arme, in presentia del suo Principe, haveria tal potestà, di onde non apparesse espresso consentimento del suo Signore da poter concedere il campo; & posto che lo concedesse, sarebbe uno modo di riferire la volontà del suo Signore & per sua potestà, la quale non haveria quando ancora non gli comparesse il primogenito figliuolo del suo Signore, o altro figliuolo che fosse Vicario generale: haveria potestà più che il conduttiero, over Capitano dell’esercito, nel concedere la licenza del combattere; però si deve intendere che ‘l Capitano, overo il Conduttiero, dello esercito tiene il secondo loco della potestà de’ loro Principi, perchè posson con sicurtà concedere la potestà del combattere a gli eserciti per loro volontà & oltre a questo eleggere giudici & altri officiali sopra la administratione dello esercito, quale guidano; & per questo nel luoco dove si trovano essere accampati possono concedere licentia, così il conduttiero, come uno Signore, che fusse considerato in compagnia & in lega col suo Signore nel tenitorio che fosse del Signore considerato, potrà la licentia, & ancora altra sicurtà concedere l’uno in tenitorio dell’altro, attento che la giurisditione del dominio tra li Principi confederati è commune, che l’uno nella signoria dell’atro può per sua volontà disponere, sì come vuole la legge, quale de ciò fa espressa mentione.
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| '''Cap. 240. Se è licito nel steccato mutare querella.'''
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Combattendo dui armigeri per causa di honore ad oltranza, delli quali l’uno conoscendo non haver giustitia, allontanandosi sempre s’andava reparando, come quello che conosceva dovere essere perditore, per non haver giustitia & seguitato dal suo nimico per molti luoghi della lizza, vedendo il seguitatore che quello di continuo fuggiva, li disse queste parole: «voltati, traditore, e difenditi!»; per la qual ingiuria voltosse il fuggitivo ingiuriato, disse «io ti rinontio la prima querela, ma di questo nome traditore che hora falsamente m’hai imposto, sopra di questo teco combatterò», e seguendo la battaglia fu di quella al fin vincitore; e ‘l novo ingiuriante può dire che ‘l suo vincitore non poteva mutar querela in suo preiudicio e combatter sopra la seconda. Il che replicava il vincitore con dire la prima querela fornita per sua espressa rinonciatione &, havendo egli vinto, o per la prima o per la seconda li bastava havendolo vinto, attento che Iddio l’havea permesso per favorire la sua giustitia & perciò doveva esser dichiarato dal giudice lui esser vincitore; l’altro ancora replicava che non dovea essere perditore, per havere combattuto a tutta oltranza per causa di honore: essendo renontiata la prima querela iniusta del suo nimico, confessando per tal renontia essere pugnatore spergiuro & ingiusto, si potea ne la seconda nova querela giustamente recusare, come desditto, nè doveva essere accettato più la nova querela nel combattere, mostrandosi per sua propria bocca essere spergiuro & ingiusto, essendo intrato dentro la lizza per combattere con lo nimico a tutta oltranza per causa di honore contra di giustitia: non dovea essere lui perditore, nè ‘l suo nimico se dovea per vincitore declarare, il quale per essere disdetto, si dovea lui declarare per vincitore, il quale lo fece disdire, confessare & renontiare la sua iniusta querela; si domanda che si debbe per giustitia dal giudice dichiarare sopra di ciò. Dico che per vera giustitia, havendo combattuto per causa d’honore, si debbon dichiarare tutti dui esser vincitori, l’uno alla prima e l’altro alla seconda querela, havendo renontiato alla prima quello debba esser perditore & vincendo nella seconda resta in questo vincitore, attento che nella prima per sua confessione si condanna & a la seconda il primo vincitore, per dui rispetti, debbe essere perditore: perchè fu licito allo ingiuriato per la ingiuria ditta nel combattere et perchè lo tradimento non aspetta tempo di vendicarse, per fare presto la vendetta del discarico; secondo, per causa per rispetto che quello che la ingiuria disse accettò per la seconda querela combattere, che non era tenuto accettare, ne la quale trovandosi superato iustamente resta perditore, però lo potea renontiare, perchè di ragione non potea essere astretto in quella giornata più combattere, havendosi per la prima il suo nimico disdetto, potea ben dire, perchè per la seconda essendo ricercato dal suo inimico in un’altra giornata, se ragionevolmente si dovea combattere, che non l’havesse potuto di iustitia per la disdetta recusare, haveria fatto col suo inimico nova battaglia; et per questo son li fideli deputati nella lizza che ascoltano le parole et vedeno li momenti delli combattenti, a tale che lo giudice, informato, discerna iusta sententia & ciò dico riservando del Cavaliero il migliore giudicio; però mi pare vera, giusta et netta iustitia iudicando così come sopra è ditto, sì come per esempio diremo che ricercando mille Ducati ad uno mio debitore, il quale pendente la causa mi dimanda mille pecore, provando io, per confessione del principale debito, iustamente debbo havere mille Ducati, et essendomi provato essere vero debitore delle mille pecore, a me mandate, si debbe dare sententia in favore di tutti dui, perchè l’uno per propria bocca ha confessato il debito & l’altro per testimoni validi gli è stato provato, debbano l’uno all’altro di giustitia satisfare.
  
 
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| '''Cap. 250. Del giuramento di quelli che vorranno intrare a combattere in battaglia particolare di oltranza.'''
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| '''Capitulo [166]. Dove se tracta de uno che se rendesse sensa disdicta se finita la bactaglia e tenuto disdir{{dec|u|e}}'''
Non si debbe lasciare in dimentico, anzi è necessario facendo espressa mentione, del giuramento che debbano fare quelli che ad oltranza hanno deliberato combattere: perchè è da sapere che secondo la legge Longobarda, fatta per gli Imperatori che in Italia quella indussero, vuole ch’el provocatore, over requisitore, doverà giurare & non il provocato; & quando uno accusasse per sospettione dove per necessità fosse costretto nel giuramento, non lo potrà giustamente fare, eccetto se dicesse per sospetto havesse deliberato combattere; & in caso che per giuramento affermasse che per verità & non sospettione combattesse, debbe di verità giurare, come per la constitutione fatta per Federico Imperatore; si dinota che debbano per giustitia tutte le parti del caso suo giurare, cioè diffender ciascuna querella di verità, senza alcuna malitia, credendo esser vero ciò, per il quale dicendo, a combattere si conducano; et così ancora debbano li campioni giurare di diffender la parte per la loro, quale senza calunnia credono combattere & che li lor principali diffendono iusta querella; & oltra questo debbano li campioni giurare di combattere con tutte le lor forze, sì come appresso vederemo nel libro dove si tratta de’ campioni; & benchè alcuni havessino ditto che ‘l perditore, fatto il giuramento, fosse in pena di tradimento, ritrovandosi perditore nella battaglia, questo non potria per giustitia, nè per ragione procedere, attento che tutte le scritture dicono il giudicio della battaglia non esser vero, ma falso & è dicisione di Federico Imperatore che quantunque armigero per forza si disdicesse, non resteria però traditore, riservando se fosse accusato de crimine lege maiestatis, perdendo in battaglia saria traditore, o se combattessino per altro tradimento, saria lo superato & vinto per traditore riputato, non però in altro caso, eccetto se per capitoli fosse espresso che ‘l perditore dovesse per traditore rimanere, come fecero quelli che in Padoa con tali Capitoli combatterno, che ‘l perditore restasse traditore.
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| '''Cap. 241. Di uno che si rende senza disdetta se, finito il combattere, è tenuto disdire.'''
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Pugnando lungo tempo dui Cavallieri dentro la lizza per causa di honore & essendo l’uno da l’altro abbattuto per terra, trovandose col nemico sopra, cortello in su la gola, disse che si rendeva per ragione e quello dal quale fu accettato & tolta la offesa tutti dui revengono in piedi, intravenne che de la lizza uscirno e ‘l vincitore disse al suo prigione, perchè se era renduto non bastava, havendo per causa di honore combattuto, ma volea che espressamente se disdicesse in suo honore, sì come havendo per lo honore combattuto, lo combattere ricercava morte e disdetta, quale non era fra loro seguita, al quale il prigione rispondea a lui che lo havea accettato per prigione & erano spartiti, non era tenuto a fare altra disditta; l’altro replicando dicea che essendo suo pregione lo poteva constringere a farlo desdire, perchè la battaglia ad oltranza è di tal natura che per fin che se trovano con l’arme in mano li combattenti non è finita, & ditte queste parole lo minacciava con l’armi che si disdicesse; l’altro dinegava, chè la battagli era con tale patto tra loro finita, di lui esser suo prigione, non altramente. Et il vincitore pertinace diceva che dovesse tornare nel pristino luoco, chè intendeva farlo disdire, l’altro replicava dicendo che volea combattere con lui che cercava cosa ingiusta, attento che non era tenuto ritornare nel luoco dove si rendette, perchè essendo preso, havendosi liberato & submisso di esser suo prigione, l’altro diceva, che sopra quello voleva combattere, non era tenuto andarci; & il vincitor diceva, perchè l’havea gittato una volta in terra & acquistatolo per prigione, non intendeva più riacquistare l’acquistata vittoria & sempre ricercava nel luoco ritornare, con dire che ‘l prigione è tenuto fare quanto lo suo vincitore lo ricerca nelle cose della vittoria & quello gli mostrava la ponta della spada, dicendo a quello: «ecco quella con la quale mi voglio diffendere, se sarai pertinace in volermi costringere a quello che non son tenuto: piglia la tua, s’el vuoi vederemo!»; si dimanda se ‘l prigione è tenuto disdirsi, overo al primo luoco ritornare: per vera sententia si ditermina di no, perchè essendo una volta accettato per prigione, non può il vincitore mutare ciò che una volta li piacque accettare, tanto che togliendoseli di sopra, ponendolo in libertà è seguito lo effetto. Et questo disse M. Angelo da Perosa, quando dui cavallieri Franzesi assicurati per il Signor di Padova insieme combatterono, intravenendoli simil caso, disse che quando un Cavalliero si rende et è accettato dal vincitore è fornita la battaglia et le parti non si posson più pentire, come habbiamo ditto di sopra di quella battaglia. Et più dico havendosi per causa di honore combattuto, dandosi per prigione tacitamente è disditto, come appresso meglio diremo, parlando della disditta più diffusamente.
  
 
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| '''Cap. 251. Quando fusse fatto per lo giudice bandimento che quello de’ combattenti che trapassasse il segno fusse perditore.'''
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| '''Capitulo [167] Dove se tracta de un presone de fede se e tenuto comparere alla requesta del vincitore ha vendo altro impedimento.'''
Essendo ordinata una battaglia nella quale il giudice facesse prohibimento per Decreto che niuno delli combattenti dovesse il segno del campo trapassare, essendo il termine per aratro designato, overo che di ligname fusse composto, non solamente con tutta la persona, ma ancora di niuno membro & quello il quale presumesse uscire con tutto il corpo integro, overo di alcun membro, fusse di quello privato & oltra questo dovesse essere perditore de la battaglia; il che successe nel combattere che li pugnatori nel segno si accostorno e fu per forza dell’impeto del combattere & cascarono insieme a terra, uno con il capo di fuora del segno & l’altro con tutta la persona di fuora che la testa: si dubita qual sia il perditore, perchè pare a molti dovesse essere quello il quale cascò con il capo di fuora, perchè è il principale membro che sia de l’huomo, però oltra disse che quello il quale fu fuori con tutti li membri dovea esser perditore, per haver fuori la maggior parte del corpo; alcuni volseno dire che doveria esser patta per rispetto che ‘l capo importa quanto tutto il busto; perchè l’ultima sententia a molti parve la più vera, però per autorità di legge pare che quello che fu di fuori con più membri dovea essere il perditore, per ragione che la testa saria niente senza lo ornamento de gli altri universal membri; nientedimeno fu donata la sententia data nel presente caso, che stando la ditta ordinatione i duoi combattenti, l’uno prese e ferì l’altro gravissimamente et oltra a questo, pigliandolo per il collo per batterlo per forza di fuora dal segno, nel quale approssimandosi cascò in terra, in modo che ‘l percussore, per il suo cascare, fuora dal segno se ritrovò et trovandose il perso dentro fu per vincitore reputato, per rispetto che per tempestatione fe’ il suo superatore fuora del segno cascare, perilchè ne venne a perdere il campo: qual sententia per ingiusta & iniqua se condanna, perchè osta per caso fortuito fuora dal segno l’acquistata vittoria, non per incontro, nè per virtù del nimico, nè per disobedienza deve essere perditore condannato, per rispetto che non si deve nelle estremitati attendere, quantunque si dovesse nelli estremi ponti considerare quanto per botta o per forza del suo nimico fusse fuora dal campo cacciato, chè si mostraria per violenza di quello haver perso il campo o che per paura o per non voler ubbidire andasse di fuora, stando l’altro fermo dentro del campo, saria lui fuori uscito perditore: però in tal caso non debbe essere perditore per la ragione sopradetta, che fu per infortunio & non per gagliardia del nimico, considerando che l’haveva preso & ferito & postoselo su le spalle con la sua propria fortezza & strenuità in battaglia: di virtù & honore o di oltranza giustamente dovea vincitore rimanere.
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| '''Cap. 252. Se dui armigeri o Cavallieri in dui campi se disfidasseno fuori dall’esercito, se si debbono punire.'''
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| '''Capitulo [168] dove se tracta se un cavalieri soperato in bactaglia et lassato alla fede se denega de po se p{{dec|u|er}} lo provocatore se po reducere ad bactaglia.'''
Sono dui campi di capitani armigeri accampati & uno Cavalliero o altro armigero & che uno sottomette un altro e l’altro viene a le mani, partendosi dalli campi dalli suoi capitani, e combatteno, si dimanda se costoro ponno esser puniti: si dice di sì et la ragione è questa, che loro mancano all’honore loro, essendo obbligati al servitio dello esercito con loro persona et durante quello senza licentia non possono combattere, nè arme muovere contra li nimici & facendo & commettendo delitto contra la republica, overo offesa maiestas; & questo per volere, senza licentia de lo Duca, pigliare, come non possano per ragione, chè per tal disordine o simili inobedientie potriano seguire di molti inconvenienti, chè saria danno di loro, della republica & del signore, chè per disordine de’ Cavallieri o che altro fusse pareria che senza licenza a ciò procedesse. Et questo da giurisconsulti è confermato alle leggi Civili, dove gravemente disponessero tali scomititori & pugnatori senza licentia delli capitani, ancora che a loro seguitasse vittoria; più forte dico che non solo andasse a battaglia senza licentia, ma che ardisce passare il segno, quale le fusse dato per confine o che scrivesse alli eserciti inimici o che loro facesseno segnale, ancora è da dare gran punitione; riducesse Livio, nel secondo De Bello Punico, lo primo detto del consolo Romano, che per causa tale suo figliuolo, vincitore del nemico del popolo Romano, fece decapitare.
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| '''Cap. 242. Se uno Cavalliero superato in battaglia & lasciato alla fede, se poi dinega, se per il provocatore si può riducersi a combattere.'''
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Essendo un armigero da un altro in battaglia preso & liberato in fede, il quale di lì a un certo tempo dinega esser mai superato, si dimanda se ‘l suo vincitore lo potrà altra volta a battaglia provocare per provarli il vero, come da lui è stato vinto: si risponde di sì, perchè dinegando viene a spogliare il vincitore della sua ragione con gran falsità & rompendo la fede data commette delitto d’infideltà; come di sopra è ditto nel secondo libro, dove si tratta de simili casi, si può combattere et per questo si debbono fare gli instromenti publici della vittoria per il notaro e il giudice il quale è tenuto tenerlo et debbe essere rogato delli fatti che succedono nel combattere, acciocchè la parte vittoriosa vadi per tutto con la chiarità del fatto, over con patente del giudice.
  
 
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| '''Cap. 253. Che essendo una volta abbattuto uno Campione non potrà più per altro combattere, eccetto che per lui.'''
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| '''Capitulo [168] dove se tracta de dui che adetermenati corpi correno se quilli finiti possono piu correre.'''
Descrive ancora l’Imperatore Federico che uno Campione, essendo una volta superato in battaglia, non potrà più per altro essere Campione, eccetto se per lui deliberasse combattere, perchè Seneca dice “poichè la virtù di un huomo è abbattuta per una volta, non è più securtà in quello”; et vuole Federico Imperatore che uno Campione che si portasse fraudolentemente nella battaglia per non combattere con tutte le sue fortezze, debbe essere punito di quella pena che meritasse quello per il quale havesse combattuto, overo li doveria essere tagliata la mano per sua punitione.
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! <p>{{rating|c}}<br/>by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>[[De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo)|First Edition]] [Latin] (1476){{edit index|De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo) 1476.pdf}}<br/>Transcribed by [[Kendra Brown]]</p>
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! <p>First Edition [Italian] (1476)<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>Marozzo's Version (1536)<br/></p>
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! <p>Spanish Translation (1544){{edit index|Libro llamado batalla de dos (Paride del Pozzo) 1544.pdf}}<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>English Translation (1580){{edit index|Questions of Honor and Arms (MS V.b.104)}}<br/>Transcribed by [[David Kite]]</p>
  
 
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| '''Cap. 254. Sì come è il rustico requisitore, se può dare simile Campione.'''
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| '''Capitulo [169] dove se tracta se un porta una inpresa e unaltro la toccha chi delloro e el requiditore.'''
Vuole ancora la legge fatta per Federico Imperatore che l’armigero Cavalliero, ricercato a combattere per differentia da uno come rustico, il possa rifiutare et quello, il quale vorrà richiedere alla battaglia personale un nobile Cavalliero debbe esser simile del richiesto in conditione; & però in questo caso si debbi dare il Campione simile del rustico requisitore & quando il nobile richiedesse il rustico, debbe con la sua persona combattere, però in caso che fusse il requisitore nobile impedito, può dare il Campione simile al richiesto; per la consuetudine di tale battaglia, ricerca che le persone siano uguale di conditione, eccetto in delitto di infideltà, nel quale il rustico può richiedere il suo Signore a combattere da persona a persona, sì come meglio appresso vederemo; & Andrea d’Isernia & M. Baldo dicono che habitando un nobile di continuo in villa non sarà per questo rustico, per rispetto che il luogo rusticano non può togliere la nobiltà a chi naturalmente la possiede, sì come vederemo.
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| '''Cap. 255. Quando dui armigeri si fusseno disfidati a una certa giornata, se uno di loro innanzi la deputata giornata combattesse a tutta oltranza con uno altro & fusse da quello vinto & disdetto, se potrà essere refudato nel dì de la battaglia deputata.'''
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| '''Capitulo [170] dove se tracta se sensa licencia del superiore se po tocchare una inpresa.'''
Si domanda ancora da uno, de dui che hanno per differentia loro equalmente da combattere a tal giornata con patto e conventione fra loro fermati & prima che in quella siano pervenuti è ‘l requisitore da un altro armigero in simile battaglia superato & vinto & disdetto, perchè haveria da esser giustamente d’ogni armigero e cavalliere rifiutato come infame, periuro, calunnioso, overo che commettesse alcuno delitto o tradimento per il qual levasse fama de mal armigero, de non essere admesso nel combattere con un altro honesto & virtuoso Cavaliero o armigero; se responde che havendo mutata la sua conditione de bona in mala fama, può esser dal suo nimico recusato nel combattere con lui, per esser stato di mala conditione, chè se al presente volesse un altro richiedere ad equalità de battaglia non potria, per la indispositione trista & falsa, nel quale è cascato per mancamento de delitto, commesso dopo la conventione fatta del combattere in tal giornata: se intende, se lo requisitore durante il termine del tempo non cada in infamia di tristitia, ma che se conservi nel stato nel qual si ritrovava quando accettò la disfida e fece la conventione. Onde finalmente se determina che giustamente se potrà ricusare un armigero nella giornata della battaglia, quando dapoi la disfida, accettato per segno de combattere, serà peggiorato de sua conditione & fama & potrà esser dal richiesto rifiutato, sì come di sopra è ditto; & simile diffinitione si fa dal requisitore quando el richiesto fusse di suo buon stato, dapoi la scomessa mutato in malo, chè non saria tenuto con lui combattere per la nuova vergogna acquistata.
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| '''Cap. 256. De sette casi, nelli quali è licito dare campione nello combattere.'''
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| '''Capitulo [171] dove se tracta se un porta una inpresa et uno cavaliero reporsato la toccha se se po denegare la bactaglia.'''
Il combattere che se fa per oltranza per differentia si deve far per li principali disfidati, riservando in sette casi, nelli quali è permesso dare Campione: el primo caso è quando lo requisitore o richiesto non fusse pervenuto in età de dieciotto anni; secondo la Lombarda e la constitutione debbe esser de etate meno che di venticinque anni, & così ancora el Campione debbe esser maggiore de quella etade. El secondo caso quando uno di loro fusse de età decrepita, overo inferma. El terzo quando el servo prendesse libertade contra el suo patrone, dicendo esser libero & volere di ciò combattere: el suo Signore li potia dare egual Campione. El quarto è quando fusse persona ecclesiastica, overo donna vedova, o quando fusse uno Conte provocato o provocante con uno da meno che de sua conditione; l’altro è quando una donna fusse accusata de adulterio & volesse difendere per arme esser falsamente accusata, nel qual caso debbe dare il suo marito, overo el mundualdo per Campione; & secondo la Constitutione ogni impedito da impedimento personale potrà dare el Campione, ancora che havesse degnità o nobilità: essendo da un rustico provocato potrà dare el Campione, sì come è ditto di sopra, secondo la Constitutione e legge Longobarda, per la quale è indutto che un servo accusato di furto potrà dare il patrone per Campione, però si debbe observare secondo la consuetudine de la provincia, over Città ne la quale accaderanno li casi di darsi o non darsi li Campioni, secondo l’arbitrio del iudice; ma secondo la decretale, li clerici non ponno nè personalmente nè per Campione combattere, benchè fusse loro permesso per antiqua consuetudine, quale è stata tolta per lo Decreto.
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| '''Cap. 257. Come li Campioni debbeno essere simili.'''
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| '''Capitulo [172] dove se tracta se dui conbacteno ad ultransa se lo iudice le po spartire.'''
E’ da sapere ancora che quando la battaglia personale si fa per Campioni, si debbeno elegger per lo iudice eguali di fortezza, perchè se solo trovasse uno fortissimo armigero per suo Campione, tale che nella sua provincia non si trovasse simile a quello di forza, alhora si doveriano distribuire li Campioni di una egualità, secondo la Constitutione predetta & la legge Longobarda; però questo non si osserva di consuetudine, ma si debbe notare che li Campioni debbono esser di età maggiore di venticinque anni.
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| '''Cap. 258. Come persone infami non si posson dare per Campioni.
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| '''Capitulo [173] dove se tracta se uno porta una inpresa et e tocchata da un altro per conbactere se uno del loro se po punire da po.'''
Ancora è da notare che li Campioni non debbano esser persone infami, perchè son simili alli dottori giuristi che sono advocati nelle cause Civili che diffendeno: in caso che uno fosse ladro manifesto non potria esser Campione, nè huomini di mala conditione, i quali verisimilmente sempre in battaglia sariano perditori, più per cagione de’ lor delitti che per difetto di mala querela del Signore, ad istanza del quale combattessero. Ancora, quello c’havesse commesso delitto, per il quale non potesse nella presenza del suo Principe comparere, non potria esser Campione; ancora huomini che per danari havessero commesso homicidio, come sono assassini, ruffiani publici & altra simile generatione di vilissimi beccarini, nè uno apostata, cioè religioso fuggito dal suo monasterio; & questo si trova secondo la Lombarda & Civile & secondo Andrea di Isernia, eccetto se pugnassero con persone infame simile di loro, perchè allhora da nessuno si potria il combatter rifiutare.
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| '''Cap. 259. Quando nel combattere di oltranza o in altra si faranno ferite corporali nelle membra humane, chi haverà maggior honore & laude.'''
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| '''Capitulo [174] dove se tracta se co{{dec|u|n}} certi capituli uno porta una inpresa ad co{{dec|u|n}}bactere et quella tocchara per uno altro se violando li capituli se po conbactere.'''
Occorre dubitatione nelli casi che succedeno nelli membri humani nel combattere, se uno perderà pugnando un occhio e l’altro li denti, chi di tali serà più vituperato: si dice che colui che perderà l’occhio, per esser membro più propinquo all’anima, serà più incaricato di quello che perde li denti, sì ancora che l’occhio comprende tutti li sensi del corpo et è membro & li denti sono stromenti della bocca; se uno serà ferito in faccia haverà più disonore che se nel petto fosse ferito, sul capo o nelle braccie, overo nelle spalle, perchè dice la legge che la faccia de l’huomo è a similitudine di Dio & per questo non si può bollare per giustitia un huomo in faccia, per non maculare la figura, simile alla divina. Et quando l’occhio destro si perdesse nella battaglia seria più incarico di quello che perdesse il sinistro, attento che ‘l dritto è in opinione de gli huomini, così diremo della mano: quello il quale ne fosse privato nella battaglia, seria più incarico perdere la destra che la sinistra, perchè la mano destra opera più in battaglia; similmente, essendo uno percosso al braccio et l’altro alla gamba, qual è manco dignità del braccio; & resta più incarico accadendo che uno Cavalliero havesse dui occhi et l’altro contra lui combattesse ne havesse uno, seria più incarico a quello che n’havesse uno perdendolo, che a quello delli due ne perdesse uno; et se uno perdesse la mano tutta intiera seria più incarico che a quello che perdesse un occhio; & posto che l’uno perdesse il piede e l’altro la mano, seria più incarico di quello che ‘l piede perdesse, che quello della mano in battaglia.
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| '''Cap. 260. Delli Campioni quali si danno nella battaglia per Cavalieri, che di ragione posson dare Campioni.'''
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| '''Capitulo [175] dove se tracta se dui cavaliere co{{dec|u|n}}bacteno ad capituli se per nove iniurie se pono ro{{dec|u|m}}pere quilli'''
Discrivesi generalmente quando si vuol combattere differentia alcuna, o per altra giusta cagione da persona a persona, a ciascheduno è necessario diffendere la vita sua con il ferro, seguitando la dottrina del poeta Sallustio, quale in Catilinario, persona di Catilina Romano, giovane gagliardo, parlando alli suoi commilitoni, diceva: «fratelli miei carissimi, la spada è solo la vita nostra et per quella bisogna esser aperta la strada, perciò siate gagliardi»; et per questo ogni requisitore, over richiesto debbe combattere con la propria persona, riservando quando la dignità del suo honore non lo ricercasse; essendo la richiesta di huomo di minor conditione del provocato più degno, allhora si potrà dare un campione simile et eguale al stato del requisitore, qual per lui combattesse: et questo si trova secondo la legge Lombarda & la ragione Civile & per la constitutione di Federico Imperatore, che ricerca egualità nella battaglia; però vuole lo inferiore di conditione non debbe nel combattere provocare il suo superiore, riservando quando combattere volesse il vassallo con il suo Signore haver commessa contra del suo honore: in tal caso non potria il suo Signore dare il Campione, ma debbe personalmente con il vassallo combattere, ma con la propria persona & nelli sette casi è permesso dare il Campione, sì come appresso vederemo.
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| '''Cap. 261. Delli Campioni che perdessero in battaglia o che combattessero con fraude.'''
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| '''Capitulo [176] dove se tracta se un cavaliere porta una inpresa et e tochata de tre cavaliere quale deve essere il primo in bactaglia.'''
Quando uno Conte, Duca, Principe o quale si voglia altro Signore che desse uno Campione, in caso che fosse in battaglia superato, si può dire lui esser superato dal vincitore del suo Campione, riservandosi fraudolentemente il Campione se havesse fatto superare & vincere per fraudare l’honore del suo Signore: non havendo fatto il debito nel combattere sarà punito il Campione; ma se ‘l Campione senza fraude si ricredesse, overo confessasse il delitto, in questo l’Imperatore fe’ Constitutione che saria vinto & confesso il suo Signore che lo desse; & secondo la Lombarda non si può dar Campione, eccetto in caso di impedimento et quando sarà promessa la battaglia, el dare del Campione, et per privilegio della dignità, & quando il provocatore fosse inferiore del richiesto; et perchè dice che ‘l Campione debbe essere eguale dell’armigero o Cavalliero & da chi è dato per combattere, chè altramente si potrà per giustitia ricusare, & vederemo appresso.
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| '''Cap. 262. Come li Campioni debbon giurare nell’intrare della lizza, secondo la lor credenza, combatter con giustitia & di fare il dovere.'''
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| '''Capitulo [177] dove se tracta de uno che vencesse el nemico in bactaglia de inpresa con arme piu ligiere se deve essere vencetore.'''
Ciascheduno armigero Cavalliero debbe sapere come debbono li Campioni, nell’intrare della lizza, giurare che, secondo la loro credenza, li patroni della querella, per li quali deliberassero combattere ad una giusta occasione et di non accusare l’un l’altro per fraude, nè per malitia, et che con ogni virtù, possanza, diffenderanno ciascaduno l’honore del suo Signore; giurano ancora li Campioni non habbino intelligenza fra lor dell’uno non offendere l’altro & di far tutto il dovere con tutta la lor virilità, si sforzeranno menar le mani per esser l’uno dell’altro vincitore, senza fraude di fingimento alcuno; & questo descrive l’Imperatore Federico, il qual ancora M. Baldo da Perugia riferisce.
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| '''Cap. 263. Come non è licito corrompere il Campione.'''
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| '''Capitulo [178] dove se tracta se dui inimici che stanno in tregua et uno porta una inpresa sel inimico tochandola el portatore porra schifare la bactaglia.'''
Nella constitutione di Federico si descrive che se ‘l Campione fosse dal nimico corrotto per farsi vincere, benchè sia licito nella battaglia di tutta oltranza con ogni fraude superare l’avversario, non seria però in tal caso vincitore, perchè non merita vittoria secondo la legge civile chi vince con corrottione di premio alcuno, perchè tal battaglia fu inventa & trovata per giudicar la verità in forza d’arme, chè il contrario suo è il corrompere per dinari, sì come colui che vince la sentenza corrompendo il giudice & li testimoni, non è legittimo vincitore; quantunque in battaglia di tutta oltranza sia lecito usare ogni astuzia & fraude per vincere, non però è permesso di usare falsità di corompere il campione, chè non faccia il dovere in giudicio di battaglia, perciocchè la vittoria che se ottenesse saria turpissima, perchè gli antichi Imperatori li virtuosi pugnatori coronavano et dinegavano a quelli che procurano la vittoria, coronando gli avversarij, per conseguire l’honore del trionfo, benchè sia licito più, come più volte è ditto di sopra, in battaglia di tutta oltranza per togliere la potenza del nimico usare ogni fraude, per salvatione della vita: se intende con propria astutia di virtù di battaglia, con la estremità della sua persona, che quelli che con fraude et inganni senza gagliardia et valorsità restano vincitori, benchè superasseno potenti cavallieri; sicchè quello che corrompe il campione non merita l’honore della battaglia & non può dire esser stato vincitore con arme, nè con spada, ma solo per corrottione, la quale è molto da’ valorosi Cavallieri condannata, perchè è specie di gravissimi tradimenti; & da doversi la vittoria dinegare, dove si debbe per virtù d’arme acquistare e superare il nemico per trovare la verità, onde uno filosofo dice che dove intraviene corrottione di danari o altro non può esser cosa laudabile, nè virtuosa; in questo giudicio d’arme, dove non è permesso corrottione alcuna si debbe vincere con la spada & con la propria virtù dell’animo, et per questo non si darà lo honore a quello che vince corrompendo il campione, perciocchè la corrottione è simile del delitto, che merita gravissima pena & per questo non si dà premio nè honore a colui che con mente giusta merita esser punito.
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| '''Cap. 264. Se uno è infamiato di tradimento & vinto alla battaglia & non si vuol disdire, s’è tenuto per traditore.'''
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| '''Capitulo [179] dove se tracta se un cavaliero porta una inpresa singulare et e vento se de po po essere de lui cavalieri repulsato.'''
Seguita una dubbiosa questione disditta, di uno che venisse a differenza del combattere con un altro per causa che lo havesse tradito et ingiuriato, il quale gli offerse farlo in battaglia disdire o confessare non essere il vero, che fosse traditore, et pervenendo alle mani dello requisitore, havendolo in terra abbattuto, tutte le sue forze adoperò per farlo disdire, perchè lo richiesto abbattuto diceva che non si voleva mai disdire, in modo che prima fu ammazzato, che volesse disdire. Onde il vivo dimandò al giudice che dovesse dar la sentenza in suo favore, perchè havea occiso il suo richiesto avversario, che havea promesso farlo disdire; il perchè si dubitava per certe ragioni in favore del morto si producevano, che ‘l vivo non solamente non era vincitore, ma senza arme esser vinciuto, per cagione che promesse et s’offerse farlo disdire, la qual cosa non havendo fatto non havea satisfatto alla promessa, nè quella attese, anzi il morto, per non disdirsi, virilmente ha promesso prima farsi occidere, che l’honore suo maculare per disdetta; per il che doveria lui havere l’honore, per havere la sua promessa riservata & farsi uccidere & perchè il nimico ha mancato di ciò che promise è stato vinto & l’altro ha resistito alle sue forze, nè s’è disdetto infin che vivo si ritrovò & si può dire che la morte pose fine nel suo disdire et dassi monitione più presto morto che disditto. All’opposto si allega per parte del vivo, il quale havendo ammazzato il nimico può dire havere fatto più che non offerse, perchè morto combattendo è una disdetta & sono simile effetto, per questo il detto morto si può dire esser disdetto, perchè dimostra per la morte haver ingiustamente combattuto & perduta la vita insieme con la battaglia & questo venne ad esser più che disdetto; et così il giudice intendendo la causa decise essere il vero tacitamente: ogni morte in sustanza è disdetta, per conseguente è morto del vivo, perchè offusca & deturpa la fama del disdetto et così ancora quando si combatte ad oltranza la fine è morte o disdetta, et son però assimiglianti; ma tornando al caso, quello che offerse espressamente con la sua bocca farlo disdire, colui ch’è constretto non si volse disdire, perchè non incorse la morte, non si può dire essere atteso ciò che disdisse espressamente, per questo si doveria dare sententia che ‘l requisitore non ha adempiuto la promessa & il morto morì con honore, non volendosi disdire, ma non si potria giustamente giudicare il vivo esser perditore, havendo ucciso lo nimico, per che la morte in battaglia darli grande honore; nè anco si potria giudicare il morto esser vincitore, quantunque habbia ricevuto il martirio della morte per non disdire, benchè gli sia più honore quanto alla gloria militare, come faceano li Romani antichi & molti altri cavalieri moderni volsero più tosto morire con honore che con vergogna vivere; però sono pochi de’ cavalieri che tal prova fatta hanno; & disse M. Baldo gran dolcezza è nel vivere, tal che molti scusano con la forza et terrore dell’armi haversi disdetto, ma la lor scusa a buoni cavallieri d’arme non è honorata; li cavalieri antichi giuravano non vietare la morte per la Republica, nè credere, si potria, dare altra sententia, come è predetto, che ‘l giudice dichiarasse che ‘l procuratore non abbia adimpita sua promessa, et dare laude al morto, che con honore morir volesse per non disdire; nè però si doveria il morto pronunciare vincitore, perchè dove è la morte non si può far giudicio di vittoria, nè il vivo esser perditore, havendo data la morte al suo nimico; ma in caso che ‘l requisitore havesse detto voler provare il contrario et mostrarli c’havea detto falsamente, ammazzandolo, meritamente doveria la vittoria riportarne, over quando havesse detto «ti farò disdire» & combattendo l’havesse ucciso, non havendoli richiesto nella battaglia che si dovesse disdire & il morto non havesse detto «io non mi voglio disdire»: allhora s’havesse ucciso senza resistenza seria come disdetto; et ciò scrivo riservando sempre il giudicio de i Principi d’armi & d’altri cavalieri, che con miglior ragione si movessero in dar più retta sentenza.
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| '''Cap. 265. Qual è maggior dishonore, o fuggire o disdire con la propria bocca.'''
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| '''Capitulo [180] dove se tracta del fine della bactaglia de oltranza.'''
Circa la disdetta mi occorre un’altra dubitatione, qual seria più dishonore disdire uno armigero con la propria bocca, over dal campo codardamente fuggire: benchè sia di sopra narrato che ogni fuga è disdetta, quantunque parte siano simile, pure si differisce, perchè la fuga procede da maggior viltà che non è la disdetta, considerando che lui stesso per propria miseria si condanna & promette senza arme farsi superare, perchè debbe ogni sua forza prepararsi, quando gli fosse possibile mostrare la sua virtù per non fuggire, come interviene a quello ch’è in potenza dell’avversario & per forza d’arme si disdice col tormento delle ferite ricevute animosamente, quando che egli fa il possibile di resistenza, per volere la fama dell’honor suo diffendere; onde se le sue ultime forze non basteranno a vincere, facendo disdetta per non morire è meno dishonore, perchè la forza dà alcun colore di giusta escusatione & pare che sia cosa che proceda contra la propria volontà, che per forza fa disdetta; et pertanto il fuggire è maggiore incarico che per forza d’arme disdire, perchè lo perdere con honore non vitupera tanto il perditore, quanto che a perdere con viltà & con incarico di fuga & sempre si debbe tentare la fortuna per la vittoria, non si debbe senza resistenza dare l’honore all’avversario, perchè non è maggiore ingiuria del fuggire dinnanzi ad uno, dove non si conosce avantaggio, nè maggior riputatione s’acquista che seguire il tuo nimico che per paura ti fuggisse.
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| '''Cap. 243. Del fin della battaglia d’oltranza.'''
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Quivi faccio fine ad ogni singular battaglia d’oltranza, fatta per causa d’honore, & morte o disditta o confessione espressa dell’opposto di quello che a combattere sarà condutto per forza d’arme; & sarà simile al tormento che ne’ malefici si suole per il giudice dare, per trovar nel dubbioso delitto la verità, come è ditto di sopra, & tal disditta si ricerca farsi o per il provocato o per il provocatore che fosse vinto & superato per forza d’arme; e la disditta o confessione deve esser chiara & netta, in modo che non resti dubitatione alcuna nella mente del vincitore, del giudice & del circostante, come che per esempio diremo ch’uno habbi morto il suo compagno, overo c’habbi tradito il suo Signore, il che sarà dinegato essere il vero & volendo l’infamiato per tal cagione combattere, intravenendo la disditta per il provocante o per il provocato, è di necessario disdicendosi il provocato che dica che lui l’ha morto in tal dì, in tal luoco et per tal cagione iniqua; et falsamente disdicendose il provocatore è di bisogno che dica «io t’ho accusato d’homicidio falsamente, perchè non è vero che tu l’habbi morto»; et quando la disditta si facesse per altro fatto, bastaria dire «io l’ho fatto e ditto iniquamente et contra ogni ragione, overo come a perverso huomo, traditamente fuori d’ogni humanità, ho commessa la accusatione perversamente», o che dicesse «io confesso ciò che tu dici diffendendo essere il vero & quello, ch’è diffensato ingiustamente combattendo, è stato falso, perchè mi pento & conosco che non lo dovea fare, nè dire», sì che confessasse con parole che comportassino simile effetto, chè non rimanesse alcuna dubitatione nella mente del vincitore, come è ditto di sopra; & se questo si farà si chiamerà disditta espressa, perchè alle volte si suol fare tacita, quando dicesse «io son vinto & superato», come disse colui nella battaglia di Padoa, della quale di sopra habbiamo fatto mentione, o se dicesse «non più, perchè io son tuo prigione» o «chè io ti prego che non mi debbi ammazzare, perchè voi haveti la ragione», che dicesse «donatimi la vita» o dirà «io mi rendo & non voglio più combattere, fati di me quello che vi pare, io dimando la vita in gratia per misericordia, perch’è in potestà vostra: fallito alle vostre mani mi rimetto per morto»; queste submissioni satisfacendo al vincitore potrà usare humanità di non ammazzarlo, o per clemenza: odendo lo giudice le parole & conoscendo l’honore & la ragione dell’altro, spartendosi saria disditta tacitamente fatta con honore del vincitore; & M. Baldo dice che se dicesse «io mi rimetto nelle mani vostre o al vostro giudicio» o che dicesse «io ho mancamento contra di voi, il che rinontio la battaglia», si debbe usare clemenza per il vincitore, perchè s’intende che come ad huomo humano si rimette. Ma se dicesse «io mi rimetto nelle tue mani com’huomo morto», lo potria occidere, come ho già ditto. Ancora se dicesse non più che «son morto!», saria disditta tacita, over se con riverentia cercasse mercede o perdonanza saria disditta manifesta, quando bastasse al vincitore. Ma cercandola chiara & espressa, si debba far satisfatione del vincitore, perchè alcuna volta si fa per via di escusatione, qual non è disditta vera, nè legittima, ma è una compositione concordia o transatione; & questo si farà quando offesa, incarico o parola ingiuriosa che fosse ditta o fatta si ponessi per il giudice ad honestare, volendo poner pace & concordia, come ne daremo esempio: quando uno appellasse traditore un altro et, odendo le ditte parole, un altro da parte sospirando, perchè per lui fossino dette, et dicesse «tu non dici il vero, perchè non son traditore», se l’altro replicasse dicendo «io non l’ho ditto per voi, ma per colui a chi disse le parole», questa saria iscusatione & non disditta, attento che quando havessi prima affermato ch’era vero ch’esso era traditore et dicendo dopo l’opposto, saria disditta publica; o che uno officiale andasse per il torniamento con un bastone in mano o con la spada ordinando la gente & desse ad un cavalliro, che per questo volessi con lui combattere, & colui dicesse «io non lo feci per darvi a voi, ma casualmente senza mio proposto vi toccai» non saria disdire, ma iscusare il fatto, ancora se dicesse «io vi detti senza mia intenzione, over ch’io non vi conosceva, perchè non ho fatto bene» e dicesse «ingiustamente l’ho fatto & havendolo fatto nol feci a male oggetto», questo non saria disditta, ma iscusatione, quando prima non havesse fatto contesa all’incontro, perchè quello ch’una volta havesse fatta contesa et dopo si iscusasse, saria chiaramente disditta; et se uno havesse promesso ad un suo amico, sotto la fede sua, adoperare che non fosse offeso dal suo nimico, havendo quello constretto & havuta promissione per fede di non l’offendere, mancando della sua promessa, perchè l’offeso richiedendo il promissore della rotta fede di combattere con lui, dal quale fosse replicato dicendo che è vero, che promesse d’operare sì & talmente che non fosse offeso da colui, ch’ebbe la fede di non l’offendere, onde havendolo offeso dopo che da lui la fede ricevette, gli parea havere operato ciò che promise, considerando che non potea più fare se non haver la promessa fede da lui di non offenderlo, & se poi è contravenuto non si debbe a lui per fallimento imputare: questa si chiamerà la iscusatione & non disditta, dandosi per fallito; però la causa saria per l’offeso et per il promettitore da seguire contra il mancator della fede nel combattere. Sì che concludendo dico in quale si voglia modo quello c’ha fallito colpabile o perditore maldicente o malfattore si darà, si chiamerà disditta, havendo prima il contrario abbattuto, eccetto se per via di iscusatione, la quale esclude ogni malvagia cogitatione et proposito, et quello che fuggisse dal campo sarebbe più vile disditta di quella che per forza d’arme fosse fatta & per confesso vinto d’infamia et ricusato si debbe riputare; havendo uno Cavalliero notitia d’una donna, che falsamente in adulterio era accusata, deliberò con arme lei diffendere et conducendosi nella città dove era pigliata et in carcere ristretta, la quale di quella contra gli accusatori, quale erano duoi, menò con lui un altro valoroso Cavalliero, il quale promise esser con esso nel diffendere la donna; et data la fede nella battaglia et la giornata fra tutte due le parti, il cavalliero con il compagno comparsero con l’arme diputate & intrarono gli accusatori dentro la lizza; uno di quelli, non volendo seguire alla battaglia la rinontiò fuggendo: perchè il Cavalliero diffensore della donna volse solamente con il restante accusatore combattere, del quale fu vincitore, per la qual vittoria il fuggitore compagno del superato per traditore & disditto & mancatore di fede fu condannato. In un altro simil caso, duoi Cavallieri disfidati pure per donna & duoi altri alla giornata comparsero armati a cavallo, & essendo nel principio della battaglia, fuggendo il suo compagno, solo rimase contra li duoi, con li quali tanto valorosamente combattè che al primo corso l’uno per il petto d’una hasta di lanza lo trappassò, dopo vincendo l’altro venne ad havere di tutti duoi la vittoria, per il che il suo compagno fuggitore fu dato per traditore, per vinto & per infame; onde, ritornando al mio proposito, dico che la disditta è il maggior mancamento che possi havere uno Cavalliero, sì che è più honore la morte con qualche riputatione che non la disditta vilmente, la quale è infamia perpetua, perchè colui ch’è superato & morto dal nimico può dire esser morto diffendendo il suo honore, in quanto le bastò la vita. Ma lo disditto, lui medesimo s’ha occiso, lui & l’honore suo perpetualmente. Dicono gli animosi Cavallieri che più presto vorrebbono esser morti che disditti: questa è la virile ammonitione che si suole dare a coloro ch’entrano nella lizza per causa d’honore; la infamia di tal natura fa il vivo morire ogni dì & quelli che muoreno con gloria per vivi nel mondo dalli Cavallieri gloriosi & degni sono riputati.
  
 
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| '''Cap. 266. De dui combattenti, uno cavò un occhio al nimico & l’altro gli tagliò il naso, si dimanda quale haverà più honore de li dui.'''
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| '''Capitulo [181] dove se tracta se dui che vencno[!] ad battaglia et per loro signore confucti ad pace se uno rengracia el signore se se po dire co{{dec|u|n}}fesso & sup{{dec|u|er}}ato.'''
Facendose una battaglia fra dui armigeri, quali havendo fermati i Capitoli chi meglio facesse fosse vincitore & havesse honor della vittoria e quello che peggio facesse restasse perditore & pregione del vittorioso, accade nel combattere che uno a l’altro un occhio li cavò & quello che lo perdette all’altro il naso li tagliò, & finendosi la battaglia, dubitandosi, se domanda quale di lor fusse più honorato vincitore, onde quello che haveva cavato l’occhio al compagno mostrava havere maggior parte nella vittoria honorata, attento che in questo mondo non è altra miseria ch’esser privo della vista, per rispetto che fa restare l’huomo inutile a tutte le cose e per esser l’occhio membro nobilissimo, e per esser collocato in eminente loco, è dignissimo membro per esser posto in testa, quale è il principale & governatore di tutti gli altri membri humani, attento che li guida & conduce, con lo instrumento dello lume, dove a lui pare & piace; & per quello si cognosce & discerne tutte le cose della natura, la imagine del quale allo cervello & al core rapresentano e conservano la memoria delle cose visive e fanno l’huomo combattere & legger come instrumenti necessarij a gli esercitij; ministrano, allegrano il core che in mezo del corpo humano è realato, con la quale per la virtù visiva, allegrandosi con allegrezza; se notifica, il perchè ragione è di vivere lungo tempo, che per essere il naso membro inutile nel capo e vile, per cagione ch’è conduttore delle feccie del cervello et per quello se conducono li puzolenti vapori della testa & per essere lo senso de lo odorato inutile al corpo humano: altra utilità di quello non si sente, se non che per ornamento della bellezza della faccia in quello loco da natura è stato produtto. Adunque concludiamo che l’occhio è membro di maggior eccellentia, attento che son due porte della vista, qual è lo aprire & lo serrare per lor volontà ponno disponere & in lor difensione la natura, maestra di tutte le cose, due perpetuale ha per create; & lo philosopho dice, come noi in un altro Capitolo havemo referito, che l’occhio è instrumento de l’anima sensitiva e la mente vede mediante l’occhio; & imperò quanto più è eccellente il membro, tanto è più quanto che per la sua percussione causa maggior dolore: per questo ha maggiore honore quello che privò, che non a quello a chi fu l’occhio privato; ma se potria incontrare che quello il quale perdette il naso, per unico membro nella faccia, è più necessario al corpo humano & più dannosa la perdita di quello, attento che per esser solo ornamento, essendone la faccia sguarnita, in niun modo si può rimediare; & havendo perduto un occhio, restasse l’altro, totalmente non è privato della luce, anzi se fortifica la virtù visiva & quello che era in dui in uno naturalmente se riduce, di modo che viene a veder così con uno restando come con li dui; & questo è per ragione che la virtù visiva è divisibile, quantunque si possa diminuire, non se può partire; & questo dice Baldo, che l’huomo che ha un occhio da niuno esercitio per desutile si può movere; & leggesi di Annibale Cartaginese, il quale per violenza del freddo perdendo un occhio all’alpe di Bologna, facendo pur grandissimi fatti contra Romani, s’adoperò sì che da molte vittoria nel mondo è rimaso famosissimo; e l’Evangelio dice: “meglio è andar con un occhio in paradiso che con dui ne l’inferno esser dannato”; nè s’acquista però estrema miseria per haver un occhio, perchè vuole la legge che non si possa amovere di alcuna aministratione de officio quello che havesse un occhio, come huomo imperfetto; & per questo se dinota che a perdere il naso è maggior vituperio, perchè essendo la faccia humana assimigliata al volto divino, totalmente per la perdita del naso resta molto disturbata, perdendo la ornata bellezza, a la quale non è alcuno rimedio, nè potria per coprimento celare tale deformità del naso tagliato, onde mostrando in presentia di tutti tanto disornamento; come è maggior pena a colui che ha una mano e la perde, come dice Baldo, così è maggior pena & incarico per essempio uno che perde il naso, come quello che gli muore uno suo figliuolo ha maggior dolore di quello c’havendone dui gliene muore solo uno, però non è si grande pena; & secondo la opinione de gli huomini non si può far maggior improperio & ingiuria all’huomo che privarlo del naso, per il quale è maggiore offesa che se d’una mano o d’un piè o d’un occhio lo privasse, perchè è più manifesta cosa, cioè vergogna; & per questo per una gran pena se suole uno delinquente alla privatione del naso condannare, acciocchè porta per eternale pena su la faccia di continuo la sua vergognosa punitione, la quale in nessun modo si può coprire; & dice Federico nella sua Costitutione che la pena della privatione del naso è punitione atroce & severissima, attento che è derisione della gente; & questa tal punitione se costuma dare alle donne che adulterano il matrimonio coniugale, manifestata in gravissimo delitto; & per questo crederia che ha maggior honore quello a cui è restato il naso, perdendo l’occhio, che quello in quale con dui occhi & senza naso si ritroverà; però quando simile caso accadesse potrà il giudice secondo il suo vedere giudicare, ma la mia sentenza mi pare esser giusta per le altre circonstantie, chè possono mille ferite intervenire.
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| '''Cap. 267. Di uno che fosse stato dipinto, se con ragione si può refutare di combattere.'''
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| '''Capitulo [182] se quatro cavalieri dui per dui so diffidati ad oltranza se dui ponno andare ad ferire uno solo.'''
Uno che sia stato dipinto risponde e dice, se bene è stato dipinto & che lui sia mancato a quel che paresse essere tenuto, questo è stato sol per non combattere il torto e non per viltà; ma questo è stato sol per ricognoscere Iddio summa verità favoreggiante de la giustitia, come chiaramente è noto, ma al presente conosce haver ragione, la quale gli ha data il suo adversario & intende restaurare l’honor suo et far fama; et quando fusse stato per chiaro giudicio di refutarlo, non sta bene sotto tal colore di darli causa di combattere; responderemo per lo adversario e diremo che la causa procede da la forma et che una causa causa l’altra, però non accetta esser stato lo principio, ma è stato meggio et ch’el fine se relassa; perchè non si conviene lo Agnello col Lupo, nè il Lepro con l’Orso, nè il Coniglio col Leone et non il magnanimo con il codardo, nè manco possi fare d’una cosa morta una viva et darli vita, nè manco possi fare che una donna meretrice sia vergine, sì ch’el buon trionfo canta, esclamma genti di ferro e di valore armata e che l’ha poco l’uno e manco l’altro. Concludendo dico non può provare e non convien che de militia splende mal consueto; e questo vivere è bene attendere et in quello riposarsi.
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| '''Cap. 268. Del contrasto delli armigeri contra li letterati.'''
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| '''Capitulo [183] dove se tracta se dui diffidati da dui altri ad oltransa et uno se inferma se se deve aspectare la sanita del infermo.'''
Quivi responderemo contra li letterati: dico che li armigeri sono espurgatori de’ peccati, destrugitori de lor superbie, reveditori de lor persuasioni & lor idolare; & tal vitij di crudeltà non regnano da’ virili magnanimi, solum contra inimici, la qual legge Imperiale non vieta ch’el nimico se dannifica in qualsivoglia modo; in quanto al vero, la necessità non ha legge in alcun tempo & quando non si esercita il mestiero se vive honoratamente con i suoi quartieri o paghe e denari de’ grandi, standosi a piacere li veneno & fanno buona ciera, viveno nobili, perchè sono denari de nobili & non son tenuti se non da servire nobili; ma i letterati viveno di denari de mendichi & poveri & quelli sono obligati servire a forza, che quando le litigatione non vi fussero morirebbero di fame: oh quante cose sarebbe da dire più oltra, ma l’honestà stringeme a tacere!
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| '''Cap. 269. Di quanti modi si può mentire.'''
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| '''Capitulo [184] dove se tracta se uno e obligato co uno altro ad oltra{{dec|u|n}}sa conbactere se se fa clerico et vene ad dignita se deve sequire la bactaglia'''
Diremo che uno honesto mentire si può dire «tu ti parti dalla verità» o vuoi dire «tu non dici il vero»; ancora ne l’altro mentire, dicendo «tu ti menti per la gola», ma questo è più vituperoso che altro; e gli è ancora uno altro mentire che dice «tu ti menti per la gola come un tristo»; un altro mentire si può dire «tu ti menti per la gola come un tristo che tu sei»: uno è ifferente dall’altro; poniamo caso ch’uno dicesse «tu menti per la gola come un tristo», non s’intende però ch’el sia tristo, ma che l’habbi mentito come si fa ad un tristo & lui non debbe combattere sopra la querela ch’el sia tristo; ma se egli dicesse «tu menti per la gola come un tristo che sei», combattasi sopra la querela “che tu sei” et questo è caso honesto, non vi essendo tristo.
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| '''Cap. 270. De dui combattenti ridutti in campo per combattere & il disfidato appresenta arme da diffesa senza prima haversi dato notitia, vederemo s’el può fare, sì o no.'''
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| '''Capitulo [185] dove se tracta de uno che diffida vuo altro per delicto se uno terczo cavaliero po per ipso sustenere la querela et intrare in la bactaglia'''
Movesi il dubio che essendo codotto per combattere sul campo et lo disfidato appresenta l’arme d’offendere come conviensi et ancora le arme da diffendere, come sono corsaletti, corazze, corazzine, over celatoni, elmetti, mezzatesta, bracciali o guanti, arnesi, schinieri, con dire che lo desfidato può dare le arme che a lui piace, sì da diffendere come da offendere, come si costuma, si osserva, si risponde al disfidatore che gli è consueto a fare intendere che avanti la giornata di molti giorni si debba provedere d’arme necessarie da diffesa, attento che l’arme non sono eguali, nè anco li corpi, nè mani, nè gambe, capi e braccia, & ciò sarebbe da dubitare ch’al disfidato se li haverebbe potuto far fare per la persona sua tra ambedue; & questo postponemo che l’un sia di poca statura e l’altro grosso e grande di membri: non conviene che con tanto superchio d’avantaggio gli levi la vita et l’honore, ma quando lo disfidatore vede li detti pezzi d’arme da diffendere le può con giusta ragione refiutare.
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| '''Cap. 271. De dui combattenti, & quello il quale ha da eleggere l’armi & per lettere fa noto a l’avversario “di tali e tal arme tu ti preparerai” et non gli essendo altra reserva di mancare & aggiungere, se si può mutare d’altre arme di quelle, overo no.'''
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| '''Capitulo [186] dove se tracta se uno e infamato de tradimento et vence ad bactaglia et non se volze desdire se se tene per traditore'''
Questo dubbio è da vedere, che lo disfidato haverà dato aviso al disfidatore che lui si habbia a preparare per il dì de la giornata di tale & tali arme & non sarà altra riserva di crescere & sminuire; & quando seranno sul campo gli appresenterà altre sorti di arme, dicendo che a lui sta a far la elettione dell’arme et sono in luoco da eleggere & d’adoperarle & darli quelle le quali a lui piacerà; se risponde per lo richieditore che non se conviene ad una cosa ch’è ditta o fatta, & massime a magnanimi Cavallieri, et ancora non sta bene esser lecito di dare & torre & dire una cosa & poi farne un’altra & non è ancora il dovere che uno possa ligare, disciogliere et fare quello ch’a lui piace in pregiudicio della parte, tanto più che in questo mestiero della militia appigliasi et attaccasi ad ogni picciol ramo; & quando l’huomo reggesi male spesse volte accade & sforzatamente conviensi tollerare, che è licito lassar li primi termini, combattere nove cause. Così ancora si può con ragione attaccarsi & quelle cose che son dette di prima, senza riservare di giongere & mancare gran privilegio; & gratia haverà l’huomo che ciascuna cosa malfatta che la non fesse, over resolverà senza pregiudicio; ma per non potere bisogna che lui stesso si doglia.
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| '''Cap. 264. Se uno è infamiato di tradimento & vinto alla battaglia & non si vuol disdire, s’è tenuto per traditore.'''
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Seguita una dubbiosa questione disditta, di uno che venisse a differenza del combattere con un altro per causa che lo havesse tradito et ingiuriato, il quale gli offerse farlo in battaglia disdire o confessare non essere il vero, che fosse traditore, et pervenendo alle mani dello requisitore, havendolo in terra abbattuto, tutte le sue forze adoperò per farlo disdire, perchè lo richiesto abbattuto diceva che non si voleva mai disdire, in modo che prima fu ammazzato, che volesse disdire. Onde il vivo dimandò al giudice che dovesse dar la sentenza in suo favore, perchè havea occiso il suo richiesto avversario, che havea promesso farlo disdire; il perchè si dubitava per certe ragioni in favore del morto si producevano, che ‘l vivo non solamente non era vincitore, ma senza arme esser vinciuto, per cagione che promesse et s’offerse farlo disdire, la qual cosa non havendo fatto non havea satisfatto alla promessa, nè quella attese, anzi il morto, per non disdirsi, virilmente ha promesso prima farsi occidere, che l’honore suo maculare per disdetta; per il che doveria lui havere l’honore, per havere la sua promessa riservata & farsi uccidere & perchè il nimico ha mancato di ciò che promise è stato vinto & l’altro ha resistito alle sue forze, nè s’è disdetto infin che vivo si ritrovò & si può dire che la morte pose fine nel suo disdire et dassi monitione più presto morto che disditto. All’opposto si allega per parte del vivo, il quale havendo ammazzato il nimico può dire havere fatto più che non offerse, perchè morto combattendo è una disdetta & sono simile effetto, per questo il detto morto si può dire esser disdetto, perchè dimostra per la morte haver ingiustamente combattuto & perduta la vita insieme con la battaglia & questo venne ad esser più che disdetto; et così il giudice intendendo la causa decise essere il vero tacitamente: ogni morte in sustanza è disdetta, per conseguente è morto del vivo, perchè offusca & deturpa la fama del disdetto et così ancora quando si combatte ad oltranza la fine è morte o disdetta, et son però assimiglianti; ma tornando al caso, quello che offerse espressamente con la sua bocca farlo disdire, colui ch’è constretto non si volse disdire, perchè non incorse la morte, non si può dire essere atteso ciò che disdisse espressamente, per questo si doveria dare sententia che ‘l requisitore non ha adempiuto la promessa & il morto morì con honore, non volendosi disdire, ma non si potria giustamente giudicare il vivo esser perditore, havendo ucciso lo nimico, per che la morte in battaglia darli grande honore; nè anco si potria giudicare il morto esser vincitore, quantunque habbia ricevuto il martirio della morte per non disdire, benchè gli sia più honore quanto alla gloria militare, come faceano li Romani antichi & molti altri cavalieri moderni volsero più tosto morire con honore che con vergogna vivere; però sono pochi de’ cavalieri che tal prova fatta hanno; & disse M. Baldo gran dolcezza è nel vivere, tal che molti scusano con la forza et terrore dell’armi haversi disdetto, ma la lor scusa a buoni cavallieri d’arme non è honorata; li cavalieri antichi giuravano non vietare la morte per la Republica, nè credere, si potria, dare altra sententia, come è predetto, che ‘l giudice dichiarasse che ‘l procuratore non abbia adimpita sua promessa, et dare laude al morto, che con honore morir volesse per non disdire; nè però si doveria il morto pronunciare vincitore, perchè dove è la morte non si può far giudicio di vittoria, nè il vivo esser perditore, havendo data la morte al suo nimico; ma in caso che ‘l requisitore havesse detto voler provare il contrario et mostrarli c’havea detto falsamente, ammazzandolo, meritamente doveria la vittoria riportarne, over quando havesse detto «ti farò disdire» & combattendo l’havesse ucciso, non havendoli richiesto nella battaglia che si dovesse disdire & il morto non havesse detto «io non mi voglio disdire»: allhora s’havesse ucciso senza resistenza seria come disdetto; et ciò scrivo riservando sempre il giudicio de i Principi d’armi & d’altri cavalieri, che con miglior ragione si movessero in dar più retta sentenza.
  
 
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| '''Cap. 272. De dui che vennero a parole & uno dice cornuto a l’altro & l’altro dice a lui traditore, gli è da vedere quale è maggiore ingiuria.'''
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| '''Capitulo [187] dove se tracta che e maiore desonore o fugire o disdirese con la propria boccha.'''
Sono alcuni che dicono che a dire cornuto a un altro è maggior incarico, attento che gli è una cosa ch’el se ne fa gran stima più che tesoro e vita & perchè la stima è cosa riservata sol per lui & è cosa che non conviene, a padre, nè a figliolo, nè amico, nè a parente, nè a persona che al mondo sia; & quello che tal precio non ha in stima si può dire cosa non accostabile alla natura & non è degno de vita, perchè non è sol la sua vergogna, ma di parenti de l’una parte e de l’altra & sono offesi; & quelli tali huomini che lassano annichilire tanto honore & tacciono e che tale ingiuria in petto portino sono d’arme non degni; a questo proposito, pigliando esempio da gli animali senza ragione, che per tal caso a morte se condicono; se risponde per l’altra parte che uno traditore non solo offende a & a parenti, ma destruge & annichila honore de patria & massime dandola in preda alli nimici, perchè si va l’honor commune di donne & perditione d’anime, considerando il caso de’ tradimenti è iudicato e sigillato vitio et horribile errore; a tal che questa de’ tradimenti detta, ogni altra infamia avanzia.
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| '''Cap. 265. Qual è maggior dishonore, o fuggire o disdire con la propria bocca.'''
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Circa la disdetta mi occorre un’altra dubitatione, qual seria più dishonore disdire uno armigero con la propria bocca, over dal campo codardamente fuggire: benchè sia di sopra narrato che ogni fuga è disdetta, quantunque parte siano simile, pure si differisce, perchè la fuga procede da maggior viltà che non è la disdetta, considerando che lui stesso per propria miseria si condanna & promette senza arme farsi superare, perchè debbe ogni sua forza prepararsi, quando gli fosse possibile mostrare la sua virtù per non fuggire, come interviene a quello ch’è in potenza dell’avversario & per forza d’arme si disdice col tormento delle ferite ricevute animosamente, quando che egli fa il possibile di resistenza, per volere la fama dell’honor suo diffendere; onde se le sue ultime forze non basteranno a vincere, facendo disdetta per non morire è meno dishonore, perchè la forza dà alcun colore di giusta escusatione & pare che sia cosa che proceda contra la propria volontà, che per forza fa disdetta; et pertanto il fuggire è maggiore incarico che per forza d’arme disdire, perchè lo perdere con honore non vitupera tanto il perditore, quanto che a perdere con viltà & con incarico di fuga & sempre si debbe tentare la fortuna per la vittoria, non si debbe senza resistenza dare l’honore all’avversario, perchè non è maggiore ingiuria del fuggire dinnanzi ad uno, dove non si conosce avantaggio, nè maggior riputatione s’acquista che seguire il tuo nimico che per paura ti fuggisse.
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! <p>{{rating|c}}<br/>by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>[[De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo)|First Edition]] [Latin] (1476){{edit index|De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo) 1476.pdf}}<br/>Transcribed by [[Kendra Brown]]</p>
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! <p>First Edition [Italian] (1476)<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>Marozzo's Version (1536)<br/></p>
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! <p>Spanish Translation (1544){{edit index|Libro llamado batalla de dos (Paride del Pozzo) 1544.pdf}}<br/>Transcribed by [[Michael Chidester]]</p>
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! <p>English Translation (1580){{edit index|Questions of Honor and Arms (MS V.b.104)}}<br/>Transcribed by [[David Kite]]</p>
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| '''Cap. 273. Dove si può iustamente dipingere uno che mancassi al combattere, & con suo honore.'''
 
Essendo adunque uno recercato al combattere di alcune querele & fra tanto tempo s’habbia da dare risposta, e mancando al detto tempo non per la prima lettera & ne anco per la seconda non preiudica, attento che lo potria fare malitiosamente per far variare dei termini lo disfidatore; ma s’alla terza littera non risponde al termine iusto di qualche mese, acciò habbi tempo di consigliarsi, non gli è scusa alcuna, vero è che da la tertia & ultima lettera debbe determinare il tempo di sei mesi; & venuto li ditti sei mesi se non risponde, resolutamente se può depingere mancatore del suo honore e non iusto, che per torto c’habbi lui che la parte non habbi el modo revedere la ingiuria fatta: per questo la legge Imperatoria statuisce li detti sei mesi & per consuetudine convien c’habbia luoco, chè altramente l’offenditore potria dilatare mille anni a l’offeso; e questo è fatto per chi non havesse animo combattere al torto e che habbi a pensare in che modo si offende le persone & antivedere al caso succedente.
 
  
 
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Revision as of 18:48, 18 October 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

The following is a list of publications containing scans, transcriptions, and translations relevant to this article, as well as published peer-reviewed research.

None.

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness