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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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| '''Capitulo [76] dove se tracta se dui cavalieri in dui capise diffidano[!] fora lo exercito sese devevo punire.'''
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| '''Capitulo [76] dove se tracta se dui cavalieri in dui capise diffidano[!] fora lo exercito se se devevo[!] punire.'''
 
| '''Cap. 252. Se dui armigeri o Cavallieri in dui campi se disfidasseno fuori dall’esercito, se si debbono punire.'''
 
| '''Cap. 252. Se dui armigeri o Cavallieri in dui campi se disfidasseno fuori dall’esercito, se si debbono punire.'''
 
Sono dui campi di capitani armigeri accampati & uno Cavalliero o altro armigero & che uno sottomette un altro e l’altro viene a le mani, partendosi dalli campi dalli suoi capitani, e combatteno, si dimanda se costoro ponno esser puniti: si dice di sì et la ragione è questa, che loro mancano all’honore loro, essendo obbligati al servitio dello esercito con loro persona et durante quello senza licentia non possono combattere, nè arme muovere contra li nimici & facendo & commettendo delitto contra la republica, overo offesa maiestas; & questo per volere, senza licentia de lo Duca, pigliare, come non possano per ragione, chè per tal disordine o simili inobedientie potriano seguire di molti inconvenienti, chè saria danno di loro, della republica & del signore, chè per disordine de’ Cavallieri o che altro fusse pareria che senza licenza a ciò procedesse. Et questo da giurisconsulti è confermato alle leggi Civili, dove gravemente disponessero tali scomititori & pugnatori senza licentia delli capitani, ancora che a loro seguitasse vittoria; più forte dico che non solo andasse a battaglia senza licentia, ma che ardisce passare il segno, quale le fusse dato per confine o che scrivesse alli eserciti inimici o che loro facesseno segnale, ancora è da dare gran punitione; riducesse Livio, nel secondo De Bello Punico, lo primo detto del consolo Romano, che per causa tale suo figliuolo, vincitore del nemico del popolo Romano, fece decapitare.
 
Sono dui campi di capitani armigeri accampati & uno Cavalliero o altro armigero & che uno sottomette un altro e l’altro viene a le mani, partendosi dalli campi dalli suoi capitani, e combatteno, si dimanda se costoro ponno esser puniti: si dice di sì et la ragione è questa, che loro mancano all’honore loro, essendo obbligati al servitio dello esercito con loro persona et durante quello senza licentia non possono combattere, nè arme muovere contra li nimici & facendo & commettendo delitto contra la republica, overo offesa maiestas; & questo per volere, senza licentia de lo Duca, pigliare, come non possano per ragione, chè per tal disordine o simili inobedientie potriano seguire di molti inconvenienti, chè saria danno di loro, della republica & del signore, chè per disordine de’ Cavallieri o che altro fusse pareria che senza licenza a ciò procedesse. Et questo da giurisconsulti è confermato alle leggi Civili, dove gravemente disponessero tali scomititori & pugnatori senza licentia delli capitani, ancora che a loro seguitasse vittoria; più forte dico che non solo andasse a battaglia senza licentia, ma che ardisce passare il segno, quale le fusse dato per confine o che scrivesse alli eserciti inimici o che loro facesseno segnale, ancora è da dare gran punitione; riducesse Livio, nel secondo De Bello Punico, lo primo detto del consolo Romano, che per causa tale suo figliuolo, vincitore del nemico del popolo Romano, fece decapitare.

Revision as of 22:05, 27 September 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness