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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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'''Paride del Pozzo''' (Latin: ''Paridis'' or ''Paris de Puteo'') (1410-1493) was [[century::15th century]] Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.<ref>According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.</ref> He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.
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Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published ''De syndicatu officialium'', a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with ''[[De duello, vel De re militari in singulari certamine (Paride del Pozzo)|De duello, vel De re militari in singulari certamine]]'' ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.
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Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.
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== Treatise ==
 
== Treatise ==
  
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| '''Capitolo 207. Which deals with the indication of the battle & before the chosen day of combat.'''
 
| '''Capitolo 207. Which deals with the indication of the battle & before the chosen day of combat.'''
 
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| '''[38] Sequita lo terzo libro nel quale se tracta del guagio de bactaglia et primo dela iornata deputata al conbactere.'''
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| '''Sequita lo terzo libro nel quale se tracta del guagio de bactaglia et primo dela iornata deputata al conbactere.'''
 
| '''Cap. 207. El qual tratta del segno della battaglia & prima della giornata deputata al combattere.'''
 
| '''Cap. 207. El qual tratta del segno della battaglia & prima della giornata deputata al combattere.'''
 
Si scrive se il provocato, overo richiesto, fusse avisato per le lettere del suo nimico che dovesse elegger l’arme e ‘l loco e ‘l giudice competente ritrovare infra questo tempo de la giornata, perchè è da notare che havendo eletto il giudice & l’armi et per fuggir la battaglia dicesse che in spacio de vinti anni combatter voria, non seria giusto aspettar tanto termine, perchè saria un honesto schifare il combattere per il longo tempo; onde per togliere tale interrottione, per consueto stile d’armi si dice che il termine statuito non sia più di sei mesi, come è, tra li quali, se ‘l richiesto non trovasse il giudice competente & l’altre circostanze necessarie nel combatter, si debbon per requisitore tra altro termine cercare; & se anchora non lo trovasse, seria giustamente lo richiesto assoluto, nè lo potrà più ricercare per tale querela, per rispetto che li abbattimenti sono odiosi, chè più presto lo antico tempo si costumava, ma nel moderno tempo si limitano: manco si debbe vietare che permettere, sì come dice la Lombarda; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la battaglia, si deve intendere il combattere; et posto che ‘l requisitore dopo lungo spatio di tempo trovasse il giudice competente, quello durante il termine non potere trovare, di nuovo ricerca se ‘l provocato non saria tenuto rispondere per rispetto che la dilatione statuita è passata, riservando se ‘l richiesto cercasse la emendatione delle spese fatte nel termine nel ricercare del giudice per l’ordinatione della battaglia, seria in suo arbitrio combattere; & di nuovo è da sapere ancora che la dilatione dei sei mesi fu ridotta per vietare le frodi che si potesse commettere nel differire della giornata per lunga dilatione, perchè trovato il giudice solo lui ha a statuire luoco alla giornata, cioè in tale piazza di tale città, & per lo provocato haver giusto termine, nel quale si potria essercitare per prepararsi nel combattere: passato ciò non si potria con ragione escusarsi.
 
Si scrive se il provocato, overo richiesto, fusse avisato per le lettere del suo nimico che dovesse elegger l’arme e ‘l loco e ‘l giudice competente ritrovare infra questo tempo de la giornata, perchè è da notare che havendo eletto il giudice & l’armi et per fuggir la battaglia dicesse che in spacio de vinti anni combatter voria, non seria giusto aspettar tanto termine, perchè saria un honesto schifare il combattere per il longo tempo; onde per togliere tale interrottione, per consueto stile d’armi si dice che il termine statuito non sia più di sei mesi, come è, tra li quali, se ‘l richiesto non trovasse il giudice competente & l’altre circostanze necessarie nel combatter, si debbon per requisitore tra altro termine cercare; & se anchora non lo trovasse, seria giustamente lo richiesto assoluto, nè lo potrà più ricercare per tale querela, per rispetto che li abbattimenti sono odiosi, chè più presto lo antico tempo si costumava, ma nel moderno tempo si limitano: manco si debbe vietare che permettere, sì come dice la Lombarda; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la battaglia, si deve intendere il combattere; et posto che ‘l requisitore dopo lungo spatio di tempo trovasse il giudice competente, quello durante il termine non potere trovare, di nuovo ricerca se ‘l provocato non saria tenuto rispondere per rispetto che la dilatione statuita è passata, riservando se ‘l richiesto cercasse la emendatione delle spese fatte nel termine nel ricercare del giudice per l’ordinatione della battaglia, seria in suo arbitrio combattere; & di nuovo è da sapere ancora che la dilatione dei sei mesi fu ridotta per vietare le frodi che si potesse commettere nel differire della giornata per lunga dilatione, perchè trovato il giudice solo lui ha a statuire luoco alla giornata, cioè in tale piazza di tale città, & per lo provocato haver giusto termine, nel quale si potria essercitare per prepararsi nel combattere: passato ciò non si potria con ragione escusarsi.
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| '''[66] Sequita el libro sexto nel quale se tracta per qua{{dec|u|n}}te cause se po venire ad guagio de bactaglia.'''
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| '''Sequita el libro sexto nel quale se tracta per qua{{dec|u|n}}te cause se po venire ad guagio de bactaglia.'''
 
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| '''Capitulo [127] cmo doi cavalaieri conbactendono luno disse alaltro io me rendo & strense la spata e amanzo el nemico.'''
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| '''Capitulo [127] cmo doi cavalaieri conbactendono luno disse alaltro io me rendo && strense la spata e amanzo el nemico.'''
 
| '''Cap. 233. Come dui armigeri combattendo, l’uno disse all’altro «io mi rendo!» & strinse la spada & uccise il nemico.'''  
 
| '''Cap. 233. Come dui armigeri combattendo, l’uno disse all’altro «io mi rendo!» & strinse la spada & uccise il nemico.'''  
 
Duoi armigeri combattendo in lizza a tutto transito & dicendo l’uno all’altro «renditi a me!», a cui l’altro rispose «io mi rendo!» &, dicendo tali parole, subito stingendo la spada, senz’altra risposta in tal modo percosse il nemico, che incontinente morto lo abbattè. Onde dubitandosi se quello c’haveva lo nimico ucciso, in tal caso meritassi esser lo vincitore; & essendo molte ragioni in contrario che non solo vincitore, anzi perditore rimanessi colui che per confessione di sua propria bocca, per prigione al suo nimico si vendette, chè di ragione non puote, nè deve il suo superatore più offendere, attento che per le parole l’huomo si liga; & dice M. Angelo da Perosa che tanto vale a dire «io mi rendo a te», quanto se dicessi «io ti dono la fede»; però si potria rispondere all’incontro che quando gli fatti non corrispondenti alle parole adoperati, ancora che dicessi «io mi rendo», mostrando che l’animo nella mente si consentiva, non si giudica esser renduto; attento che in tempo che le parole pronontiò, per gli fatti mostrò l’animo di quello esser molto alieno & perchè nel combatter, più che le parole si dinota, per causa che la mente è quella che fa gli fatti adoperare & quello che è nella mente, nelli fatti si dimostra & li signali son quelli che la intentione dell’animo manifesta & nell’huomo più la volontà che le parole si dinota. Onde havendo il renduto percussore, dicendo di parole, il suo nimico ammazzato, come vuole la legge, da più si stima ciò ch’è fatto & non parole dimostra; & Tullio dice: “dove sono li testimoni delli fatti, non son necessari quelli delle parole”; & più presto per li fatti le parole che non le parole per li fatti si comprende la volontà dell’animo, perchè li fatti più volte con le parole non si accordano & per quello solo li fatti notando s’hanno da seguire; & havendo li fatti l’homicidio è seguito, dimostrano le parole esser state derisorie & ditte per inganno, sì come per effetto gli atti hanno dimostrato, chè molte volte per parole la volontà dell’animo si recita, sì come nell’esempio del nostro Redentore Giesù Christo: si dinota che li perfidi Giudei diceano con false saluti: “Dio ti salvi, Re delli Giudei!”, dicendo con perverso animo tale vilissime parole a tanto Signore, condicente il suo santissimo & venerando volto con fortissime guanciate percoteano, dimostrando le parole dalli fatti esserne molto da lontano; onde dalle parole lo effetto si considera, perciocchè si presume ogni huomo essere dal principio come fu alla fine & perciò dicendo l’effetto per lo effetto non esser vero si dimostrano, sì come avviene che uno spesso farà il contrario di ciò che per esso è stato ragionato. Onde concludendo, dico quello esser vincitore che per gli fatti & non per parole la generosità dell’animo ha dimostrato; però si ha da vedere se colui che si rende, da lì a un certo spatio di tempo & non in quell’istante havesse percosso il suo nimico, dopo havendo accettato la sua disditta, & per traditore & per perditore si condanna, che per li segni si può chiaramente conoscere, colui il quale accetta la redentione del nimico, li quali sono questi: non offendendo più, ditte le parole, il suo renduto, over recessandosi indrieto, riponendo la spada, togliendo l’offesa; questi sariano segni havere accettato il nimico per perditore; & quello il quale offendesse da lì a un certo spacio di tempo il suo vincitore commetteria tradimento et premio di vittoria non meritaria; ma volendo dicidere il presente caso, al giudicio de’ preposti et de’ spettanti si rimette, quale haveranno potuto vedere & intendere gli atti & parole con qual modo & dispositione furno adoprate et prononciate, se’l ferire fu per alcun spatio dopo accettata la submissione, o di continente ad uno tempo li fatti con le parole ditte.
 
Duoi armigeri combattendo in lizza a tutto transito & dicendo l’uno all’altro «renditi a me!», a cui l’altro rispose «io mi rendo!» &, dicendo tali parole, subito stingendo la spada, senz’altra risposta in tal modo percosse il nemico, che incontinente morto lo abbattè. Onde dubitandosi se quello c’haveva lo nimico ucciso, in tal caso meritassi esser lo vincitore; & essendo molte ragioni in contrario che non solo vincitore, anzi perditore rimanessi colui che per confessione di sua propria bocca, per prigione al suo nimico si vendette, chè di ragione non puote, nè deve il suo superatore più offendere, attento che per le parole l’huomo si liga; & dice M. Angelo da Perosa che tanto vale a dire «io mi rendo a te», quanto se dicessi «io ti dono la fede»; però si potria rispondere all’incontro che quando gli fatti non corrispondenti alle parole adoperati, ancora che dicessi «io mi rendo», mostrando che l’animo nella mente si consentiva, non si giudica esser renduto; attento che in tempo che le parole pronontiò, per gli fatti mostrò l’animo di quello esser molto alieno & perchè nel combatter, più che le parole si dinota, per causa che la mente è quella che fa gli fatti adoperare & quello che è nella mente, nelli fatti si dimostra & li signali son quelli che la intentione dell’animo manifesta & nell’huomo più la volontà che le parole si dinota. Onde havendo il renduto percussore, dicendo di parole, il suo nimico ammazzato, come vuole la legge, da più si stima ciò ch’è fatto & non parole dimostra; & Tullio dice: “dove sono li testimoni delli fatti, non son necessari quelli delle parole”; & più presto per li fatti le parole che non le parole per li fatti si comprende la volontà dell’animo, perchè li fatti più volte con le parole non si accordano & per quello solo li fatti notando s’hanno da seguire; & havendo li fatti l’homicidio è seguito, dimostrano le parole esser state derisorie & ditte per inganno, sì come per effetto gli atti hanno dimostrato, chè molte volte per parole la volontà dell’animo si recita, sì come nell’esempio del nostro Redentore Giesù Christo: si dinota che li perfidi Giudei diceano con false saluti: “Dio ti salvi, Re delli Giudei!”, dicendo con perverso animo tale vilissime parole a tanto Signore, condicente il suo santissimo & venerando volto con fortissime guanciate percoteano, dimostrando le parole dalli fatti esserne molto da lontano; onde dalle parole lo effetto si considera, perciocchè si presume ogni huomo essere dal principio come fu alla fine & perciò dicendo l’effetto per lo effetto non esser vero si dimostrano, sì come avviene che uno spesso farà il contrario di ciò che per esso è stato ragionato. Onde concludendo, dico quello esser vincitore che per gli fatti & non per parole la generosità dell’animo ha dimostrato; però si ha da vedere se colui che si rende, da lì a un certo spatio di tempo & non in quell’istante havesse percosso il suo nimico, dopo havendo accettato la sua disditta, & per traditore & per perditore si condanna, che per li segni si può chiaramente conoscere, colui il quale accetta la redentione del nimico, li quali sono questi: non offendendo più, ditte le parole, il suo renduto, over recessandosi indrieto, riponendo la spada, togliendo l’offesa; questi sariano segni havere accettato il nimico per perditore; & quello il quale offendesse da lì a un certo spacio di tempo il suo vincitore commetteria tradimento et premio di vittoria non meritaria; ma volendo dicidere il presente caso, al giudicio de’ preposti et de’ spettanti si rimette, quale haveranno potuto vedere & intendere gli atti & parole con qual modo & dispositione furno adoprate et prononciate, se’l ferire fu per alcun spatio dopo accettata la submissione, o di continente ad uno tempo li fatti con le parole ditte.
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| '''Capitulo [130] Quando udoi per causa de tradimento conbactero & luno mai possecte vincere. laltro se per humanita del iudice se deveriano spartire si o no.'''
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| '''Capitulo [130] Quando udoi per causa de tradimento conbactero && luno mai possecte vincere. laltro se per humanita del iudice se deveriano spartire si o no.'''
 
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| '''Capitulo [131] Se dui conbactendono ad oltranza e luno ad terra cascato el cavalca{{dec|u|n}}te dal fratello admaistrato contra lo inpreio del iudice. se vincitore farra'''
 
 
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| '''Capitulo [132] Capitulo de dui diffidati[!] ad oltranza che chi delloro cascasse o fosse ferito remanesse perditore o desdecto. uno casco per desastro & non per incuntro & feriose se laltro po allegare causa de victoria.'''
 
 
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| '''Capitulo [133] deli conbactenti che pacto era quillo obtinere che piu ferite fecesse & uno deloro in uno inpepeto facesse diverse ferite. se vencitore sarra.'''
 
 
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| '''{{par}} [134] Quando de doi conbactenti luno cecasse locchio al nemico && quello allui troncasse elnaso qual foria piu honorato.'''
 
 
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| '''Capitulo [135] Quando deli doi conbactenti luno percosse lamano tucto lo brazo debilitando & loaltro la gamba percotendo tucta fo debilitata.'''
 
 
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| '''Capitulo [136] Quando lo destro combactesse col sinistro et le ferite fossero alle mane d{{dec|u|e}} tutti doi qual sarra piu honorato vinzitore o perditore o pacta.'''
 
 
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| '''Capitulo [137]. Quando lo provocatore et provocante so in simile menbri feriti qual sarra il vinzitore o perditore.'''
 
 
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| '''Capitulo [138] de una partita de quatro qual sia la victoria.'''
 
 
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| '''Capitulo [139] Quando fo data disfida de combacter{{dec|u|e}} con arme equale e militare & Inno venne co arnesi de carta piu leieri che de ferro & venze se sarra vincitore.'''
 
 
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| '''Capitulo [140] de baactaglia de dui cavalieri co{{dec|u|m}}bactenti quando lo principe lo sceptro botto per spartire & luno corse dipo allega non haver visto lo sceptro bottato & laltro dice essere perzo vincitore.'''
 
 
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| '''[141] Partita de secte contra secte de quali dui andati per terra de luna & dellaltra li cinque male face{{dec|u|n}}ti de qual sarra la victoria.'''
 
 
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| '''Capitulo [142] Quando lo requeditore togliesse laspada al requesto se sarra vinzitore o meglior facente'''
 
 
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| '''Capitulo [143] de uno del conbactenti che porto nel ca{{dec|u|m}}po uno pumo co uno artificio de foco quale posto ad terra prohibea il cavallo delemico se accostare contra delui.'''
 
 
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| '''Capitulo [144] Quando nel combactere se desdice et lo vincitore li remecte sel iudice lo porra ponire o restara traditore con descendenti.'''
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| '''Capitulo [145] Quando uno in bactaglia de oltranza evenzuto et recreso dicesse non essere il vero et per forza essere confesso se deve essere odito.'''
 
 
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| '''{{par}} Capitulo [146] Quando el iudice mosso per clementia o altra causa spartesse la bactaglia no{{dec|u|n}} spectando el fine. se lo cavalieri se po del iudice agravare.'''
 
 
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| '''Capitulo [147] Quando uno del conbactenti in liza era ferito & lui boctato per terra lo nemico stava col coltello per a{{dec|u|m}}mazarlo && lo iudice despartio e lo ferito se mortio. qual sarra lo vincitore.
 
 
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| '''Capitulo [148] Quando lo princepe che ha concessa licentia dela bactaglia perdonasse al vinzuto & volesse non fosse ne morto ne presone. sel vincitore porra al pri{{dec|u|n}}cepe recercare tucte le spese e lo dapno del restotere del presone.'''
 
 
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  | title = Book 9 - Prisoners and ransom
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| '''{{par}} Sequita lo nono libro dove se tracta d{{dec|u|e}} quilli che so renduti per presoni in duello o in bactaglia particulare & data fede dandareno ad requesta deli vincituri.'''
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| '''Capitulo [149] Quando uno soperato in bactaglia personale non sarra porto ne disdecto ma datose per p{{dec|u|er}}sone. sel vincitore dipo lo porra occidere.'''
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| '''Capitulo [150] Quando uno soperato & datose p{{dec|u|er}} p{{dec|u|er}}sone al vincitore sarra liberato di retornare. sel vincitore li porra comandare servicii vili no{{dec|u|n}} pertinenti ad cavallieri.'''
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| '''Capitulo [151] Se uno sarra soperato in duello & darese per presone al vincitore con fede & ad sua requesta retornasse sel suo segnore elo vincitore lo requerera ad qual de loro devera andare.
 
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| '''Capitulo [152] Sel vincitore acceptera lo soperato per suo presone & dopo relassato con promissione de retornare & non volendo. se porra per lo suo signiore essere constricto de retornare.'''
 
 
| '''Cap. 234. Se ‘l vincitore accetterà il superato per suo prigione & dopo rilasciato con promissione di ritornare, & non volendo, se potrà per il Signore esser costretto di ritornare.'''
 
| '''Cap. 234. Se ‘l vincitore accetterà il superato per suo prigione & dopo rilasciato con promissione di ritornare, & non volendo, se potrà per il Signore esser costretto di ritornare.'''
 
Seguita una antica questione, d’uno che fosse preso in campale, overo in particolare battaglia & fosse dal suo superatore a fede relasciato, se per giustitia potrà esser dal suo Signore costretto del ritornare & se tenuto sarà ad osservare la promessa. Baldo dice che all’huomo nimico della Republica non si debbe nè fede, nè promissione osservare, sì come vuole ancora il Decretale: resta però in suo arbitrio il ritornare, sì come dice d’uno che fosse per la vita incarcerato, contra giustitia ritenuto & alla fede relasciato, non è tenuto alle carcere ritornare; ma quando fosse giustamente detenuto, saria tenuto ritornare, essendo sotto la fede rilasciato & peccaria fuggendo tale carcere de’ nimici quando fosse preso in licita battaglia, sì come colui che fosse per giustitia a morte condannato, rompendo le carcere della Republica peccaria; ma quando fusse preso d’altrui di strata et di genti d’arme che andassino incorrette contra l’usanza di guerra giusta o publica, color che fossino da tali presi non sariano tenuti a loro richiesta ritornar per pagare la taglia, quando fosse guerra nelle città, ma essendo licita sariano giustamente presi et tenuti di ritornare, come vuole Bartolo et Innocentio; et in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita o illicita, è tenuto per fede ritornare, ma quando chiaramente conoscesse che ingiustamente fosse preso, benchè facesse giuramento di ritornare, non saria tenuto ad observarlo. Et Baldo dice che se uno Cavalliero promettessi d’andare ad un certo luoco in termine d’un mese et fosse per il cammino da uno Barone per comandamento sotto pena impedito, che non si dovesse da lui partire, restando per tale impedimento, non è giusta la causa, attento che deve fuggire per non esser giustamente ritenuto, salvo s’havesse giurato di non ritornare; onde conchiudendo dico per giustitia civile si deve osservar ciò che di sopra è ditto; però li armigeri cavallieri vogliono che senza distintione in guerra giusta o ingiusta si deve totalmente osservare, così ancora coloro che fossero presi in duello celebrato dinanzi al giudice competente, essendo alla fede liberati, la deveno osservare, salvo se dall’Imperatore fossero impediti, com’è ditto; et habbiamo ancora ditto di M. Regulo Romano, che, certo della felice morte, ritornar volse per la promessa fede non mancare, riputandosi per gloria vivere, essendo perciò estinto & cruciato.
 
Seguita una antica questione, d’uno che fosse preso in campale, overo in particolare battaglia & fosse dal suo superatore a fede relasciato, se per giustitia potrà esser dal suo Signore costretto del ritornare & se tenuto sarà ad osservare la promessa. Baldo dice che all’huomo nimico della Republica non si debbe nè fede, nè promissione osservare, sì come vuole ancora il Decretale: resta però in suo arbitrio il ritornare, sì come dice d’uno che fosse per la vita incarcerato, contra giustitia ritenuto & alla fede relasciato, non è tenuto alle carcere ritornare; ma quando fosse giustamente detenuto, saria tenuto ritornare, essendo sotto la fede rilasciato & peccaria fuggendo tale carcere de’ nimici quando fosse preso in licita battaglia, sì come colui che fosse per giustitia a morte condannato, rompendo le carcere della Republica peccaria; ma quando fusse preso d’altrui di strata et di genti d’arme che andassino incorrette contra l’usanza di guerra giusta o publica, color che fossino da tali presi non sariano tenuti a loro richiesta ritornar per pagare la taglia, quando fosse guerra nelle città, ma essendo licita sariano giustamente presi et tenuti di ritornare, come vuole Bartolo et Innocentio; et in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita o illicita, è tenuto per fede ritornare, ma quando chiaramente conoscesse che ingiustamente fosse preso, benchè facesse giuramento di ritornare, non saria tenuto ad observarlo. Et Baldo dice che se uno Cavalliero promettessi d’andare ad un certo luoco in termine d’un mese et fosse per il cammino da uno Barone per comandamento sotto pena impedito, che non si dovesse da lui partire, restando per tale impedimento, non è giusta la causa, attento che deve fuggire per non esser giustamente ritenuto, salvo s’havesse giurato di non ritornare; onde conchiudendo dico per giustitia civile si deve osservar ciò che di sopra è ditto; però li armigeri cavallieri vogliono che senza distintione in guerra giusta o ingiusta si deve totalmente osservare, così ancora coloro che fossero presi in duello celebrato dinanzi al giudice competente, essendo alla fede liberati, la deveno osservare, salvo se dall’Imperatore fossero impediti, com’è ditto; et habbiamo ancora ditto di M. Regulo Romano, che, certo della felice morte, ritornar volse per la promessa fede non mancare, riputandosi per gloria vivere, essendo perciò estinto & cruciato.
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| '''Capitulo [153] Quando un cavaliero fosse vinto & presone delaltro & de po datala fede deventasse segniore principe o duca. se tenuto sarra de ritornare al vincitore.'''
 
 
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| '''Cap. 235. Se uno superato, per prigione accettato & alla fede relasciato, se potrà riscoter la fede per danari o premio.'''
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Uno che combattendo fosse a tutto transito preso & per benignità del vincitore fosse liberato sotto fede di ritornare ad ogni sua richiesta, volendosi liberare per danari della obligatione della fede, si dimanda il giudice se giustamente può ricercare il suo vincitore: secondo la legge Civile si termina che sì, per togliere la molestia & per il periglio & per la spesa fatta per il vincitore & prepararsi al combattere, conducendosi da parte lontana per cagione del ditto combattere, nel quale havendo vittoria & prosontione c’hebbe giustitia. Dice Innocentio che colui ch’ingiustamente muove la guerra è tenuto alla emendatione delli danni & spese contra di cui è stata la guerra & perciò il perditore, qual si presume contra giustitia haver combattuto, si potria riscuoter così come in guerra giusta fosse stato preso; et colui che ‘l riscuotesse per danari dal suo vincitore, giustamente lo potria eleggere & incarcerare & tenerlo per nome di pegno, infino a tanto che da lui havesse il suo denaro, secondo la legge Civile; dice più che in caso che non havesse da pagare il suo riscatto, servendo per spacio di cinque anni saria libero & non saria tenuto a pagare gli alimenti ricevuti, & quando ch’uno fosse prigione per danari è tenuto quello che lo tiene in suo potere a qual si voglia prigione & chi volesse per buon servo riscattare, dargli libertà per quella taglia che per lui fosse fatta, la quale poi ch’una volta fosse stabilita non potria sorgere nello augmentare lo pretio, havendolo pagato non se li potria niente più dimandare; & in caso che non havesse da pagare si può dimandare il suo servitio d’un certo tempo per ristauratione della pagata taglia; però volendo esercitare in sevigi vili, disconvenienti alla conditione del prigioniero, non saria tenuto servirlo & giustamente potria fuggire; ma quando per pietà lo liberasse o, per qualche altra cagione, di non chiederlo, non saria tenuto pagarlo et in caso che havesse in dono uno prigione dal vincitore ricevuto, lo potrabbe riscuotere, come quivi appresso distintamente vederemo.
  
 
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| '''Capitulo [154] Qua{{dec|u|n}}do uno fosse preso da tre cavalieri in bactaglia & fosse presone de tucti tre & ad uno te{{dec|u|m}}po da tucti requesto ad quale p{{dec|u|ri}}mo devera andaro.'''
 
 
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| '''Cap. 236. Modo di sapere se uno richiesto, deve ritornare alla data fede, allegando impedimento, se sarà da essere udito.'''
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Un prigione è liberato in battaglia particolare sotto fede di ritornare ad ogni richiesta del vincitore, del quale essendo richiesto, allegando impedimento, non ubbidì: si dubita se giustamente deve essere escusato. L’Imperatore dicide che s’un soldato sarà richiesto dal suo Capitano che debbi a tal giornata comparire, nella quale s’havesse esercitato la battaglia campale, over per causa d’altro fatto d’arme, non comparendo debbe esser punito, eccetto se mostrasse giusto impedimento, il qual non fosse per lui fraudolentemente procurato, overo che havesse indugiato il partire fin al punto estremo, sopravenendo l’impedimento saria giusto; et se tale prigione fosse impedito per faccende della patria o della sua Republica, o ritrovandosi incarcerato over occupato in guerra del suo Signore, quale giustamente non potria lasciare, o fosse in man delli nimici ritenuto, dalli quali essendo carcerato, saria escusato; o se fosse fermato a tempo per salario in altra guerra, nella quale non havesse fornita la ferma et ancora quando il suo vincitore fosse ribello del Signore commune, o che fosse escomunicato, over sopravenendoci di nuovo capital inimicitia tra ‘l prigione e ‘l vincitore, per la qual cosa dubitasi d’andar per tema della persona, o quando il vincitore fosse con le genti o con il nimico capitale del prigione, o fossero per nuova guerra nimici, non saria tenuto di commettersi in mano del nimico suo vincitore; o quando il cammino non fosse sicuro, over per tempesta non potesse cavalcare, et in simili casi dove apparesse legitima scusa, non finta, giustamente la legge Civile provede, ma cessando quel giusto impedimento ritornare doveria.
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [155] Se uno soperato per presone acceptato & ala fede relassato se porra restotere la fede per denari o altro premio.'''
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| '''Cap. 235. Se uno superato, per prigione accettato & alla fede relasciato, se potrà riscoter la fede per danari o premio.'''
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| '''Cap. 237. Se duoi combattendo a tutta oltranza & uno resta per prigione dell’altro, dapoi lo vincitore lo vorria concedere ad un altro per prigione, dimandasi se fare lo potrà.'''
Uno che combattendo fosse a tutto transito preso & per benignità del vincitore fosse liberato sotto fede di ritornare ad ogni sua richiesta, volendosi liberare per danari della obligatione della fede, si dimanda il giudice se giustamente può ricercare il suo vincitore: secondo la legge Civile si termina che , per togliere la molestia & per il periglio & per la spesa fatta per il vincitore & prepararsi al combattere, conducendosi da parte lontana per cagione del ditto combattere, nel quale havendo vittoria & prosontione c’hebbe giustitia. Dice Innocentio che colui ch’ingiustamente muove la guerra è tenuto alla emendatione delli danni & spese contra di cui è stata la guerra & perciò il perditore, qual si presume contra giustitia haver combattuto, si potria riscuoter così come in guerra giusta fosse stato preso; et colui che ‘l riscuotesse per danari dal suo vincitore, giustamente lo potria eleggere & incarcerare & tenerlo per nome di pegno, infino a tanto che da lui havesse il suo denaro, secondo la legge Civile; dice più che in caso che non havesse da pagare il suo riscatto, servendo per spacio di cinque anni saria libero & non saria tenuto a pagare gli alimenti ricevuti, & quando ch’uno fosse prigione per danari è tenuto quello che lo tiene in suo potere a qual si voglia prigione & chi volesse per buon servo riscattare, dargli libertà per quella taglia che per lui fosse fatta, la quale poi ch’una volta fosse stabilita non potria sorgere nello augmentare lo pretio, havendolo pagato non se li potria niente più dimandare; & in caso che non havesse da pagare si può dimandare il suo servitio d’un certo tempo per ristauratione della pagata taglia; però volendo esercitare in sevigi vili, disconvenienti alla conditione del prigioniero, non saria tenuto servirlo & giustamente potria fuggire; ma quando per pietà lo liberasse o, per qualche altra cagione, di non chiederlo, non saria tenuto pagarlo et in caso che havesse in dono uno prigione dal vincitore ricevuto, lo potrabbe riscuotere, come quivi appresso distintamente vederemo.
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Si dimanda un’altra nuova questione, d’uno c’havesse un altro in battaglia di tutta oltranza superato, se lo potrà ad un altro armigero suo amico per prigione concedere: la legge Civile dice ch’uno vassallo, over huomo obligato non si può senza sua volontà ad altro concedere, che fosse minore o uguale di conditione del Signore a chi fosse soggetto obligato, ma essendo maggiore potrà obligare il suo prigione: ad esso è obligato per contemplatione della sua vittoria, ma non però per fare mercantia di huomini, come dice M. Baldo di sopra allegato, & per stilo d’arme non si potria darsi ad un altro per prigione, perchè nel suo rendere si submette al suo vincitore & alla sua persona & potenza, qual submissione non si intende potersi ad altro estranio concedere, ancora che fosse suo compagno giurato, perchè non possa a terza persona tal submissione, quantunque con fede data fosse fatto per il perditore.
  
 
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| '''[156] Se uno superato in bactaglia personale sarra per presone dal vincitore acceptato & donato al principe se esso principe lo porra restotere.'''
 
 
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| '''Cap. 238. Come quel che morto sarà in duello non muore servo, & se potrà fare testamento & ricever gli sacramenti.'''
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Movesi un’altra dubitatione d’uno che sarà morto & superato combattendo particolare, se resta servo di pena, vuole la legge ch’uno servo non può far testamento, nè atti civili; dicono li Dottori che non è servo, & primo fu M. Baldo, che colui ch’è vinto in duello non resta servo del suo vincitore, considerando che può fare testamento della lizza innanzi ch’el trapassi, overamente poi che fosse cavato di fuori; ma morendo dentro il campo non si potrà dentro la Chiesa seppellire, per esser morto in dannatione, in peccato mortale, secondo santo Tommaso d’Aquino, perciò fatto lo abbattimento non se gli può dinegare la penitenza per la confessione, essendo indebilitato per le ferite, pentito, si può assolvere. Ma nello intrare nel campo non può ricevere assolutione, intrando a combattere con intentione di peccato mortale, con volontà di commettere homicidio, nè si può communicare, eccetto quello che, pentito, fosse costretto per sua diffensione & della verità, se piglia con necessità mal contento la battaglia, over dal suo Signore a ciò constretto o per la patria necessità per diffendere & non per volontaria offesa. Ma essendo ferito a morte con contritione lo potrebbono pigliare & non altramente, benchè fusseno pentiti: nel principio del combattere non se potria communicare come è ditto di sopra; et essendo uno di loro in terra con il coltello alla gola et non si volesse disdire contra la verità a colui che l’ammazzasse, per causa che non volesse il falso confessare, non serà però morto in peccato mortale, per esser morto per voler la verità conservare.
  
 
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| '''Capitulo [157] Se uno vinto & superato acceptato per presone dal vincitore se da po la sua morte sarra presone del figliolo.'''
 
 
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| '''Cap. 239. Se le persone, che se piglia per lo saccomanno, deve esser del suo patrone o d’altrui.'''
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Havendosi accampati dui eserciti nimici in un piano poco l’uno da l’altro distante, dui conduttieri d’un Principe, cacciandosi fuori di loro eserciti in singular battaglia de tutta oltranza, se è sfidato ciascun con licentia del suo Capitano de lo esercito & essendo uno superato si rende per prigione al Condutiere patron del vincitore, il quale volendo ritenere per suo prigione il suo soldato vincitore, lo ricusava con dire che havendolo lui acquistato con il suo proprio sangue, anchora che fusse renduto al suo patrone, non ha potuto la sua ragione preiudicare, che non sia a lui per pregione obligato: dimandasi de quali sia iustamente il pregione, del patrone o del soldato; M. Baldo dice ch’el prigione che piglia il soldato havendosi con lui condotto in campo per combattere, ancora che se renda al suo patrone, debbe essere del vincitore, attento che per virtù de quello si trova esser preso, e non dal suo patrone, perchè non si debbe attendere alle parole di colui che si rende, quando è per potentia di quello con chi si condusse nel campo superato; ma in caso ch’esso fusse liberato dopo che fusse renduto spontaneamente, per riverentia di quello a chi si rende di parole, sarà prigione di quello a chi è per parole renduto, sì come lo segno lo dimostra, chè ‘l vincitore lassando il suo prigione, quando si rende al suo patrone, mostra che sua intentione sia ch’el prigione sia del suo patrone; ma ritenendolo & menandolo con esso preso, non accettando le parole del rendere al suo patrone, resta in potere del soldato & non del suo patrone. Ma essendo in battaglia universale e non da persona a persona preso, resta prigione del Signore de l’esercito, se a lui se arrendesse. Però lo rimette alla consuetudine militare, dove si può considerare se ‘l vincitore è famiglio, overamente huomo d’arme di quello sotto il qual militava, ma M. Baldo da Perosa fece la distintione che rendendosi al patrone, lo vincitore lo relassarà al patrone iusto pregione. Ma non relassandolo & che lui il menasse preso, saria prigione del famiglio o soldato ch’esso l’ha vinto & superato, et questa è vera dicisione.
  
 
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| '''Capitulo [158] Se uno requesto de ritornare ala data fede allegando impedime{{dec|u|n}}to sarra da essere odito.'''
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| '''Cap. 236. Modo di sapere se uno richiesto, deve ritornare alla data fede, allegando impedimento, se sarà da essere udito.'''
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| '''Cap. 240. Se è licito nel steccato mutare querella.'''
Un prigione è liberato in battaglia particolare sotto fede di ritornare ad ogni richiesta del vincitore, del quale essendo richiesto, allegando impedimento, non ubbidì: si dubita se giustamente deve essere escusato. L’Imperatore dicide che s’un soldato sarà richiesto dal suo Capitano che debbi a tal giornata comparire, nella quale s’havesse esercitato la battaglia campale, over per causa d’altro fatto d’arme, non comparendo debbe esser punito, eccetto se mostrasse giusto impedimento, il qual non fosse per lui fraudolentemente procurato, overo che havesse indugiato il partire fin al punto estremo, sopravenendo l’impedimento saria giusto; et se tale prigione fosse impedito per faccende della patria o della sua Republica, o ritrovandosi incarcerato over occupato in guerra del suo Signore, quale giustamente non potria lasciare, o fosse in man delli nimici ritenuto, dalli quali essendo carcerato, saria escusato; o se fosse fermato a tempo per salario in altra guerra, nella quale non havesse fornita la ferma et ancora quando il suo vincitore fosse ribello del Signore commune, o che fosse escomunicato, over sopravenendoci di nuovo capital inimicitia tra ‘l prigione e ‘l vincitore, per la qual cosa dubitasi d’andar per tema della persona, o quando il vincitore fosse con le genti o con il nimico capitale del prigione, o fossero per nuova guerra nimici, non saria tenuto di commettersi in mano del nimico suo vincitore; o quando il cammino non fosse sicuro, over per tempesta non potesse cavalcare, et in simili casi dove apparesse legitima scusa, non finta, giustamente la legge Civile provede, ma cessando quel giusto impedimento ritornare doveria.
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Combattendo dui armigeri per causa di honore ad oltranza, delli quali l’uno conoscendo non haver giustitia, allontanandosi sempre s’andava reparando, come quello che conosceva dovere essere perditore, per non haver giustitia & seguitato dal suo nimico per molti luoghi della lizza, vedendo il seguitatore che quello di continuo fuggiva, li disse queste parole: «voltati, traditore, e difenditi!»; per la qual ingiuria voltosse il fuggitivo ingiuriato, disse «io ti rinontio la prima querela, ma di questo nome traditore che hora falsamente m’hai imposto, sopra di questo teco combatterò», e seguendo la battaglia fu di quella al fin vincitore; e ‘l novo ingiuriante può dire che ‘l suo vincitore non poteva mutar querela in suo preiudicio e combatter sopra la seconda. Il che replicava il vincitore con dire la prima querela fornita per sua espressa rinonciatione &, havendo egli vinto, o per la prima o per la seconda li bastava havendolo vinto, attento che Iddio l’havea permesso per favorire la sua giustitia & perciò doveva esser dichiarato dal giudice lui esser vincitore; l’altro ancora replicava che non dovea essere perditore, per havere combattuto a tutta oltranza per causa di honore: essendo renontiata la prima querela iniusta del suo nimico, confessando per tal renontia essere pugnatore spergiuro & ingiusto, si potea ne la seconda nova querela giustamente recusare, come desditto, nè doveva essere accettato più la nova querela nel combattere, mostrandosi per sua propria bocca essere spergiuro & ingiusto, essendo intrato dentro la lizza per combattere con lo nimico a tutta oltranza per causa di honore contra di giustitia: non dovea essere lui perditore, nè ‘l suo nimico se dovea per vincitore declarare, il quale per essere disdetto, si dovea lui declarare per vincitore, il quale lo fece disdire, confessare & renontiare la sua iniusta querela; si domanda che si debbe per giustitia dal giudice dichiarare sopra di ciò. Dico che per vera giustitia, havendo combattuto per causa d’honore, si debbon dichiarare tutti dui esser vincitori, l’uno alla prima e l’altro alla seconda querela, havendo renontiato alla prima quello debba esser perditore & vincendo nella seconda resta in questo vincitore, attento che nella prima per sua confessione si condanna & a la seconda il primo vincitore, per dui rispetti, debbe essere perditore: perchè fu licito allo ingiuriato per la ingiuria ditta nel combattere et perchè lo tradimento non aspetta tempo di vendicarse, per fare presto la vendetta del discarico; secondo, per causa per rispetto che quello che la ingiuria disse accettò per la seconda querela combattere, che non era tenuto accettare, ne la quale trovandosi superato iustamente resta perditore, però lo potea renontiare, perchè di ragione non potea essere astretto in quella giornata più combattere, havendosi per la prima il suo nimico disdetto, potea ben dire, perchè per la seconda essendo ricercato dal suo inimico in un’altra giornata, se ragionevolmente si dovea combattere, che non l’havesse potuto di iustitia per la disdetta recusare, haveria fatto col suo inimico nova battaglia; et per questo son li fideli deputati nella lizza che ascoltano le parole et vedeno li momenti delli combattenti, a tale che lo giudice, informato, discerna iusta sententia & ciò dico riservando del Cavaliero il migliore giudicio; però mi pare vera, giusta et netta iustitia iudicando così come sopra è ditto, sì come per esempio diremo che ricercando mille Ducati ad uno mio debitore, il quale pendente la causa mi dimanda mille pecore, provando io, per confessione del principale debito, iustamente debbo havere mille Ducati, et essendomi provato essere vero debitore delle mille pecore, a me mandate, si debbe dare sententia in favore di tutti dui, perchè l’uno per propria bocca ha confessato il debito & l’altro per testimoni validi gli è stato provato, debbano l’uno all’altro di giustitia satisfare.
  
 
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| '''Capitulo [159] se uno sarra vinto in bactaglia de oltra{{dec|u|n}}za et per presone acceptato & dopo lo vincitore lo vorra concedere ad altro cavalieri per presone se fare lo porra.'''
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| '''Cap. 237. Se duoi combattendo a tutta oltranza & uno resta per prigione dell’altro, dapoi lo vincitore lo vorria concedere ad un altro per prigione, dimandasi se fare lo potrà.'''
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| '''Cap. 241. Di uno che si rende senza disdetta se, finito il combattere, è tenuto disdire.'''
Si dimanda un’altra nuova questione, d’uno c’havesse un altro in battaglia di tutta oltranza superato, se lo potrà ad un altro armigero suo amico per prigione concedere: la legge Civile dice ch’uno vassallo, over huomo obligato non si può senza sua volontà ad altro concedere, che fosse minore o uguale di conditione del Signore a chi fosse soggetto obligato, ma essendo maggiore potrà obligare il suo prigione: ad esso è obligato per contemplatione della sua vittoria, ma non però per fare mercantia di huomini, come dice M. Baldo di sopra allegato, & per stilo d’arme non si potria darsi ad un altro per prigione, perchè nel suo rendere si submette al suo vincitore & alla sua persona & potenza, qual submissione non si intende potersi ad altro estranio concedere, ancora che fosse suo compagno giurato, perchè non possa a terza persona tal submissione, quantunque con fede data fosse fatto per il perditore.
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Pugnando lungo tempo dui Cavallieri dentro la lizza per causa di honore & essendo l’uno da l’altro abbattuto per terra, trovandose col nemico sopra, cortello in su la gola, disse che si rendeva per ragione e quello dal quale fu accettato & tolta la offesa tutti dui revengono in piedi, intravenne che de la lizza uscirno e ‘l vincitore disse al suo prigione, perchè se era renduto non bastava, havendo per causa di honore combattuto, ma volea che espressamente se disdicesse in suo honore, sì come havendo per lo honore combattuto, lo combattere ricercava morte e disdetta, quale non era fra loro seguita, al quale il prigione rispondea a lui che lo havea accettato per prigione & erano spartiti, non era tenuto a fare altra disditta; l’altro replicando dicea che essendo suo pregione lo poteva constringere a farlo desdire, perchè la battaglia ad oltranza è di tal natura che per fin che se trovano con l’arme in mano li combattenti non è finita, & ditte queste parole lo minacciava con l’armi che si disdicesse; l’altro dinegava, chè la battagli era con tale patto tra loro finita, di lui esser suo prigione, non altramente. Et il vincitore pertinace diceva che dovesse tornare nel pristino luoco, chè intendeva farlo disdire, l’altro replicava dicendo che volea combattere con lui che cercava cosa ingiusta, attento che non era tenuto ritornare nel luoco dove si rendette, perchè essendo preso, havendosi liberato & submisso di esser suo prigione, l’altro diceva, che sopra quello voleva combattere, non era tenuto andarci; & il vincitor diceva, perchè l’havea gittato una volta in terra & acquistatolo per prigione, non intendeva più riacquistare l’acquistata vittoria & sempre ricercava nel luoco ritornare, con dire che ‘l prigione è tenuto fare quanto lo suo vincitore lo ricerca nelle cose della vittoria & quello gli mostrava la ponta della spada, dicendo a quello: «ecco quella con la quale mi voglio diffendere, se sarai pertinace in volermi costringere a quello che non son tenuto: piglia la tua, s’el vuoi vederemo!»; si dimanda se ‘l prigione è tenuto disdirsi, overo al primo luoco ritornare: per vera sententia si ditermina di no, perchè essendo una volta accettato per prigione, non può il vincitore mutare ciò che una volta li piacque accettare, tanto che togliendoseli di sopra, ponendolo in libertà è seguito lo effetto. Et questo disse M. Angelo da Perosa, quando dui cavallieri Franzesi assicurati per il Signor di Padova insieme combatterono, intravenendoli simil caso, disse che quando un Cavalliero si rende et è accettato dal vincitore è fornita la battaglia et le parti non si posson più pentire, come habbiamo ditto di sopra di quella battaglia. Et più dico havendosi per causa di honore combattuto, dandosi per prigione tacitamente è disditto, come appresso meglio diremo, parlando della disditta più diffusamente.
  
 
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| '''Capitulo [160]. Se uno sarra in bactaglia occiso sel vincitore porra dima{{dec|u|n}}dare lo premio promisso del pri{{dec|i|n}}cipe a collui che quillo occidisse.'''
 
 
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| '''Cap. 242. Se uno Cavalliero superato in battaglia & lasciato alla fede, se poi dinega, se per il provocatore si può riducersi a combattere.'''
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Essendo un armigero da un altro in battaglia preso & liberato in fede, il quale di lì a un certo tempo dinega esser mai superato, si dimanda se ‘l suo vincitore lo potrà altra volta a battaglia provocare per provarli il vero, come da lui è stato vinto: si risponde di sì, perchè dinegando viene a spogliare il vincitore della sua ragione con gran falsità & rompendo la fede data commette delitto d’infideltà; come di sopra è ditto nel secondo libro, dove si tratta de simili casi, si può combattere et per questo si debbono fare gli instromenti publici della vittoria per il notaro e il giudice il quale è tenuto tenerlo et debbe essere rogato delli fatti che succedono nel combattere, acciocchè la parte vittoriosa vadi per tutto con la chiarità del fatto, over con patente del giudice.
  
 
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| '''Capitulo [161] nel q{{dec|u|ua}}le se declara como quillo che morto sarra in duello non more servo & porra fare testamento & recepire li sacramenti.'''
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| '''Cap. 238. Come quel che morto sarà in duello non muore servo, & se potrà fare testamento & ricever gli sacramenti.'''
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| '''Cap. 243. Del fin della battaglia d’oltranza.'''
Movesi un’altra dubitatione d’uno che sarà morto & superato combattendo particolare, se resta servo di pena, vuole la legge ch’uno servo non può far testamento, nè atti civili; dicono li Dottori che non è servo, & primo fu M. Baldo, che colui ch’è vinto in duello non resta servo del suo vincitore, considerando che può fare testamento della lizza innanzi ch’el trapassi, overamente poi che fosse cavato di fuori; ma morendo dentro il campo non si potrà dentro la Chiesa seppellire, per esser morto in dannatione, in peccato mortale, secondo santo Tommaso d’Aquino, perciò fatto lo abbattimento non se gli può dinegare la penitenza per la confessione, essendo indebilitato per le ferite, pentito, si può assolvere. Ma nello intrare nel campo non può ricevere assolutione, intrando a combattere con intentione di peccato mortale, con volontà di commettere homicidio, nè si può communicare, eccetto quello che, pentito, fosse costretto per sua diffensione & della verità, se piglia con necessità mal contento la battaglia, over dal suo Signore a ciò constretto o per la patria necessità per diffendere & non per volontaria offesa. Ma essendo ferito a morte con contritione lo potrebbono pigliare & non altramente, benchè fusseno pentiti: nel principio del combattere non se potria communicare come è ditto di sopra; et essendo uno di loro in terra con il coltello alla gola et non si volesse disdire contra la verità a colui che l’ammazzasse, per causa che non volesse il falso confessare, non serà però morto in peccato mortale, per esser morto per voler la verità conservare.
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Quivi faccio fine ad ogni singular battaglia d’oltranza, fatta per causa d’honore, & morte o disditta o confessione espressa dell’opposto di quello che a combattere sarà condutto per forza d’arme; & sarà simile al tormento che ne’ malefici si suole per il giudice dare, per trovar nel dubbioso delitto la verità, come è ditto di sopra, & tal disditta si ricerca farsi o per il provocato o per il provocatore che fosse vinto & superato per forza d’arme; e la disditta o confessione deve esser chiara & netta, in modo che non resti dubitatione alcuna nella mente del vincitore, del giudice & del circostante, come che per esempio diremo ch’uno habbi morto il suo compagno, overo c’habbi tradito il suo Signore, il che sarà dinegato essere il vero & volendo l’infamiato per tal cagione combattere, intravenendo la disditta per il provocante o per il provocato, è di necessario disdicendosi il provocato che dica che lui l’ha morto in tal dì, in tal luoco et per tal cagione iniqua; et falsamente disdicendose il provocatore è di bisogno che dica «io t’ho accusato d’homicidio falsamente, perchè non è vero che tu l’habbi morto»; et quando la disditta si facesse per altro fatto, bastaria dire «io l’ho fatto e ditto iniquamente et contra ogni ragione, overo come a perverso huomo, traditamente fuori d’ogni humanità, ho commessa la accusatione perversamente», o che dicesse «io confesso ciò che tu dici diffendendo essere il vero & quello, ch’è diffensato ingiustamente combattendo, è stato falso, perchè mi pento & conosco che non lo dovea fare, nè dire», sì che confessasse con parole che comportassino simile effetto, chè non rimanesse alcuna dubitatione nella mente del vincitore, come è ditto di sopra; & se questo si farà si chiamerà disditta espressa, perchè alle volte si suol fare tacita, quando dicesse «io son vinto & superato», come disse colui nella battaglia di Padoa, della quale di sopra habbiamo fatto mentione, o se dicesse «non più, perchè io son tuo prigione» o «chè io ti prego che non mi debbi ammazzare, perchè voi haveti la ragione», che dicesse «donatimi la vita» o dirà «io mi rendo & non voglio più combattere, fati di me quello che vi pare, io dimando la vita in gratia per misericordia, perch’è in potestà vostra: fallito alle vostre mani mi rimetto per morto»; queste submissioni satisfacendo al vincitore potrà usare humanità di non ammazzarlo, o per clemenza: odendo lo giudice le parole & conoscendo l’honore & la ragione dell’altro, spartendosi saria disditta tacitamente fatta con honore del vincitore; & M. Baldo dice che se dicesse «io mi rimetto nelle mani vostre o al vostro giudicio» o che dicesse «io ho mancamento contra di voi, il che rinontio la battaglia», si debbe usare clemenza per il vincitore, perchè s’intende che come ad huomo humano si rimette. Ma se dicesse «io mi rimetto nelle tue mani com’huomo morto», lo potria occidere, come ho già ditto. Ancora se dicesse non più che «son morto!», saria disditta tacita, over se con riverentia cercasse mercede o perdonanza saria disditta manifesta, quando bastasse al vincitore. Ma cercandola chiara & espressa, si debba far satisfatione del vincitore, perchè alcuna volta si fa per via di escusatione, qual non è disditta vera, nè legittima, ma è una compositione concordia o transatione; & questo si farà quando offesa, incarico o parola ingiuriosa che fosse ditta o fatta si ponessi per il giudice ad honestare, volendo poner pace & concordia, come ne daremo esempio: quando uno appellasse traditore un altro et, odendo le ditte parole, un altro da parte sospirando, perchè per lui fossino dette, et dicesse «tu non dici il vero, perchè non son traditore», se l’altro replicasse dicendo «io non l’ho ditto per voi, ma per colui a chi disse le parole», questa saria iscusatione & non disditta, attento che quando havessi prima affermato ch’era vero ch’esso era traditore et dicendo dopo l’opposto, saria disditta publica; o che uno officiale andasse per il torniamento con un bastone in mano o con la spada ordinando la gente & desse ad un cavalliro, che per questo volessi con lui combattere, & colui dicesse «io non lo feci per darvi a voi, ma casualmente senza mio proposto vi toccai» non saria disdire, ma iscusare il fatto, ancora se dicesse «io vi detti senza mia intenzione, over ch’io non vi conosceva, perchè non ho fatto bene» e dicesse «ingiustamente l’ho fatto & havendolo fatto nol feci a male oggetto», questo non saria disditta, ma iscusatione, quando prima non havesse fatto contesa all’incontro, perchè quello ch’una volta havesse fatta contesa et dopo si iscusasse, saria chiaramente disditta; et se uno havesse promesso ad un suo amico, sotto la fede sua, adoperare che non fosse offeso dal suo nimico, havendo quello constretto & havuta promissione per fede di non l’offendere, mancando della sua promessa, perchè l’offeso richiedendo il promissore della rotta fede di combattere con lui, dal quale fosse replicato dicendo che è vero, che promesse d’operare sì & talmente che non fosse offeso da colui, ch’ebbe la fede di non l’offendere, onde havendolo offeso dopo che da lui la fede ricevette, gli parea havere operato ciò che promise, considerando che non potea più fare se non haver la promessa fede da lui di non offenderlo, & se poi è contravenuto non si debbe a lui per fallimento imputare: questa si chiamerà la iscusatione & non disditta, dandosi per fallito; però la causa saria per l’offeso et per il promettitore da seguire contra il mancator della fede nel combattere. Sì che concludendo dico in quale si voglia modo quello c’ha fallito colpabile o perditore maldicente o malfattore si darà, si chiamerà disditta, havendo prima il contrario abbattuto, eccetto se per via di iscusatione, la quale esclude ogni malvagia cogitatione et proposito, et quello che fuggisse dal campo sarebbe più vile disditta di quella che per forza d’arme fosse fatta & per confesso vinto d’infamia et ricusato si debbe riputare; havendo uno Cavalliero notitia d’una donna, che falsamente in adulterio era accusata, deliberò con arme lei diffendere et conducendosi nella città dove era pigliata et in carcere ristretta, la quale di quella contra gli accusatori, quale erano duoi, menò con lui un altro valoroso Cavalliero, il quale promise esser con esso nel diffendere la donna; et data la fede nella battaglia et la giornata fra tutte due le parti, il cavalliero con il compagno comparsero con l’arme diputate & intrarono gli accusatori dentro la lizza; uno di quelli, non volendo seguire alla battaglia la rinontiò fuggendo: perchè il Cavalliero diffensore della donna volse solamente con il restante accusatore combattere, del quale fu vincitore, per la qual vittoria il fuggitore compagno del superato per traditore & disditto & mancatore di fede fu condannato. In un altro simil caso, duoi Cavallieri disfidati pure per donna & duoi altri alla giornata comparsero armati a cavallo, & essendo nel principio della battaglia, fuggendo il suo compagno, solo rimase contra li duoi, con li quali tanto valorosamente combattè che al primo corso l’uno per il petto d’una hasta di lanza lo trappassò, dopo vincendo l’altro venne ad havere di tutti duoi la vittoria, per il che il suo compagno fuggitore fu dato per traditore, per vinto & per infame; onde, ritornando al mio proposito, dico che la disditta è il maggior mancamento che possi havere uno Cavalliero, sì che è più honore la morte con qualche riputatione che non la disditta vilmente, la quale è infamia perpetua, perchè colui ch’è superato & morto dal nimico può dire esser morto diffendendo il suo honore, in quanto le bastò la vita. Ma lo disditto, lui medesimo s’ha occiso, lui & l’honore suo perpetualmente. Dicono gli animosi Cavallieri che più presto vorrebbono esser morti che disditti: questa è la virile ammonitione che si suole dare a coloro ch’entrano nella lizza per causa d’honore; la infamia di tal natura fa il vivo morire ogni dì & quelli che muoreno con gloria per vivi nel mondo dalli Cavallieri gloriosi & degni sono riputati.
  
 
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| '''Capitulo [162] Dove se tracta dele spolglie che se guadagnano in bactaglia se iustamente so del vi{{dec|u|n}}citore'''
 
 
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| '''Cap. 264. Se uno è infamiato di tradimento & vinto alla battaglia & non si vuol disdire, s’è tenuto per traditore.'''
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Seguita una dubbiosa questione disditta, di uno che venisse a differenza del combattere con un altro per causa che lo havesse tradito et ingiuriato, il quale gli offerse farlo in battaglia disdire o confessare non essere il vero, che fosse traditore, et pervenendo alle mani dello requisitore, havendolo in terra abbattuto, tutte le sue forze adoperò per farlo disdire, perchè lo richiesto abbattuto diceva che non si voleva mai disdire, in modo che prima fu ammazzato, che volesse disdire. Onde il vivo dimandò al giudice che dovesse dar la sentenza in suo favore, perchè havea occiso il suo richiesto avversario, che havea promesso farlo disdire; il perchè si dubitava per certe ragioni in favore del morto si producevano, che ‘l vivo non solamente non era vincitore, ma senza arme esser vinciuto, per cagione che promesse et s’offerse farlo disdire, la qual cosa non havendo fatto non havea satisfatto alla promessa, nè quella attese, anzi il morto, per non disdirsi, virilmente ha promesso prima farsi occidere, che l’honore suo maculare per disdetta; per il che doveria lui havere l’honore, per havere la sua promessa riservata & farsi uccidere & perchè il nimico ha mancato di ciò che promise è stato vinto & l’altro ha resistito alle sue forze, nè s’è disdetto infin che vivo si ritrovò & si può dire che la morte pose fine nel suo disdire et dassi monitione più presto morto che disditto. All’opposto si allega per parte del vivo, il quale havendo ammazzato il nimico può dire havere fatto più che non offerse, perchè morto combattendo è una disdetta & sono simile effetto, per questo il detto morto si può dire esser disdetto, perchè dimostra per la morte haver ingiustamente combattuto & perduta la vita insieme con la battaglia & questo venne ad esser più che disdetto; et così il giudice intendendo la causa decise essere il vero tacitamente: ogni morte in sustanza è disdetta, per conseguente è morto del vivo, perchè offusca & deturpa la fama del disdetto et così ancora quando si combatte ad oltranza la fine è morte o disdetta, et son però assimiglianti; ma tornando al caso, quello che offerse espressamente con la sua bocca farlo disdire, colui ch’è constretto non si volse disdire, perchè non incorse la morte, non si può dire essere atteso ciò che disdisse espressamente, per questo si doveria dare sententia che ‘l requisitore non ha adempiuto la promessa & il morto morì con honore, non volendosi disdire, ma non si potria giustamente giudicare il vivo esser perditore, havendo ucciso lo nimico, per che la morte in battaglia darli grande honore; nè anco si potria giudicare il morto esser vincitore, quantunque habbia ricevuto il martirio della morte per non disdire, benchè gli sia più honore quanto alla gloria militare, come faceano li Romani antichi & molti altri cavalieri moderni volsero più tosto morire con honore che con vergogna vivere; però sono pochi de’ cavalieri che tal prova fatta hanno; & disse M. Baldo gran dolcezza è nel vivere, tal che molti scusano con la forza et terrore dell’armi haversi disdetto, ma la lor scusa a buoni cavallieri d’arme non è honorata; li cavalieri antichi giuravano non vietare la morte per la Republica, nè credere, si potria, dare altra sententia, come è predetto, che ‘l giudice dichiarasse che ‘l procuratore non abbia adimpita sua promessa, et dare laude al morto, che con honore morir volesse per non disdire; nè però si doveria il morto pronunciare vincitore, perchè dove è la morte non si può far giudicio di vittoria, nè il vivo esser perditore, havendo data la morte al suo nimico; ma in caso che ‘l requisitore havesse detto voler provare il contrario et mostrarli c’havea detto falsamente, ammazzandolo, meritamente doveria la vittoria riportarne, over quando havesse detto «ti farò disdire» & combattendo l’havesse ucciso, non havendoli richiesto nella battaglia che si dovesse disdire & il morto non havesse detto «io non mi voglio disdire»: allhora s’havesse ucciso senza resistenza seria come disdetto; et ciò scrivo riservando sempre il giudicio de i Principi d’armi & d’altri cavalieri, che con miglior ragione si movessero in dar più retta sentenza.
  
 
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| '''Capitulo [163] dove se tracta se lo accusato che intro in bactaglia con lo accusatore non superato se deve essere absoluto.'''
 
 
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| '''Cap. 265. Qual è maggior dishonore, o fuggire o disdire con la propria bocca.'''
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Circa la disdetta mi occorre un’altra dubitatione, qual seria più dishonore disdire uno armigero con la propria bocca, over dal campo codardamente fuggire: benchè sia di sopra narrato che ogni fuga è disdetta, quantunque parte siano simile, pure si differisce, perchè la fuga procede da maggior viltà che non è la disdetta, considerando che lui stesso per propria miseria si condanna & promette senza arme farsi superare, perchè debbe ogni sua forza prepararsi, quando gli fosse possibile mostrare la sua virtù per non fuggire, come interviene a quello ch’è in potenza dell’avversario & per forza d’arme si disdice col tormento delle ferite ricevute animosamente, quando che egli fa il possibile di resistenza, per volere la fama dell’honor suo diffendere; onde se le sue ultime forze non basteranno a vincere, facendo disdetta per non morire è meno dishonore, perchè la forza dà alcun colore di giusta escusatione & pare che sia cosa che proceda contra la propria volontà, che per forza fa disdetta; et pertanto il fuggire è maggiore incarico che per forza d’arme disdire, perchè lo perdere con honore non vitupera tanto il perditore, quanto che a perdere con viltà & con incarico di fuga & sempre si debbe tentare la fortuna per la vittoria, non si debbe senza resistenza dare l’honore all’avversario, perchè non è maggiore ingiuria del fuggire dinnanzi ad uno, dove non si conosce avantaggio, nè maggior riputatione s’acquista che seguire il tuo nimico che per paura ti fuggisse.
  
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| '''Capitulo [164] Dove se tracta sel presone che se piglia per lo sacchomanno deve essere del suo patrone o daltrui.'''
 
| '''Cap. 239. Se le persone, che se piglia per lo saccomanno, deve esser del suo patrone o d’altrui.'''
 
Havendosi accampati dui eserciti nimici in un piano poco l’uno da l’altro distante, dui conduttieri d’un Principe, cacciandosi fuori di loro eserciti in singular battaglia de tutta oltranza, se è sfidato ciascun con licentia del suo Capitano de lo esercito & essendo uno superato si rende per prigione al Condutiere patron del vincitore, il quale volendo ritenere per suo prigione il suo soldato vincitore, lo ricusava con dire che havendolo lui acquistato con il suo proprio sangue, anchora che fusse renduto al suo patrone, non ha potuto la sua ragione preiudicare, che non sia a lui per pregione obligato: dimandasi de quali sia iustamente il pregione, del patrone o del soldato; M. Baldo dice ch’el prigione che piglia il soldato havendosi con lui condotto in campo per combattere, ancora che se renda al suo patrone, debbe essere del vincitore, attento che per virtù de quello si trova esser preso, e non dal suo patrone, perchè non si debbe attendere alle parole di colui che si rende, quando è per potentia di quello con chi si condusse nel campo superato; ma in caso ch’esso fusse liberato dopo che fusse renduto spontaneamente, per riverentia di quello a chi si rende di parole, sarà prigione di quello a chi è per parole renduto, sì come lo segno lo dimostra, chè ‘l vincitore lassando il suo prigione, quando si rende al suo patrone, mostra che sua intentione sia ch’el prigione sia del suo patrone; ma ritenendolo & menandolo con esso preso, non accettando le parole del rendere al suo patrone, resta in potere del soldato & non del suo patrone. Ma essendo in battaglia universale e non da persona a persona preso, resta prigione del Signore de l’esercito, se a lui se arrendesse. Però lo rimette alla consuetudine militare, dove si può considerare se ‘l vincitore è famiglio, overamente huomo d’arme di quello sotto il qual militava, ma M. Baldo da Perosa fece la distintione che rendendosi al patrone, lo vincitore lo relassarà al patrone iusto pregione. Ma non relassandolo & che lui il menasse preso, saria prigione del famiglio o soldato ch’esso l’ha vinto & superato, et questa è vera dicisione.
 
  
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| '''Capitulo [165] dove se tracta se e licito intro lo stichato mutare querela.'''
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| '''Cap. 240. Se è licito nel steccato mutare querella.'''
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For further information, including transcription and translation notes, see the [[Talk:{{PAGENAME}}|discussion page]].
Combattendo dui armigeri per causa di honore ad oltranza, delli quali l’uno conoscendo non haver giustitia, allontanandosi sempre s’andava reparando, come quello che conosceva dovere essere perditore, per non haver giustitia & seguitato dal suo nimico per molti luoghi della lizza, vedendo il seguitatore che quello di continuo fuggiva, li disse queste parole: «voltati, traditore, e difenditi!»; per la qual ingiuria voltosse il fuggitivo ingiuriato, disse «io ti rinontio la prima querela, ma di questo nome traditore che hora falsamente m’hai imposto, sopra di questo teco combatterò», e seguendo la battaglia fu di quella al fin vincitore; e ‘l novo ingiuriante può dire che ‘l suo vincitore non poteva mutar querela in suo preiudicio e combatter sopra la seconda. Il che replicava il vincitore con dire la prima querela fornita per sua espressa rinonciatione &, havendo egli vinto, o per la prima o per la seconda li bastava havendolo vinto, attento che Iddio l’havea permesso per favorire la sua giustitia & perciò doveva esser dichiarato dal giudice lui esser vincitore; l’altro ancora replicava che non dovea essere perditore, per havere combattuto a tutta oltranza per causa di honore: essendo renontiata la prima querela iniusta del suo nimico, confessando per tal renontia essere pugnatore spergiuro & ingiusto, si potea ne la seconda nova querela giustamente recusare, come desditto, nè doveva essere accettato più la nova querela nel combattere, mostrandosi per sua propria bocca essere spergiuro & ingiusto, essendo intrato dentro la lizza per combattere con lo nimico a tutta oltranza per causa di honore contra di giustitia: non dovea essere lui perditore, nè ‘l suo nimico se dovea per vincitore declarare, il quale per essere disdetto, si dovea lui declarare per vincitore, il quale lo fece disdire, confessare & renontiare la sua iniusta querela; si domanda che si debbe per giustitia dal giudice dichiarare sopra di ciò. Dico che per vera giustitia, havendo combattuto per causa d’honore, si debbon dichiarare tutti dui esser vincitori, l’uno alla prima e l’altro alla seconda querela, havendo renontiato alla prima quello debba esser perditore & vincendo nella seconda resta in questo vincitore, attento che nella prima per sua confessione si condanna & a la seconda il primo vincitore, per dui rispetti, debbe essere perditore: perchè fu licito allo ingiuriato per la ingiuria ditta nel combattere et perchè lo tradimento non aspetta tempo di vendicarse, per fare presto la vendetta del discarico; secondo, per causa per rispetto che quello che la ingiuria disse accettò per la seconda querela combattere, che non era tenuto accettare, ne la quale trovandosi superato iustamente resta perditore, però lo potea renontiare, perchè di ragione non potea essere astretto in quella giornata più combattere, havendosi per la prima il suo nimico disdetto, potea ben dire, perchè per la seconda essendo ricercato dal suo inimico in un’altra giornata, se ragionevolmente si dovea combattere, che non l’havesse potuto di iustitia per la disdetta recusare, haveria fatto col suo inimico nova battaglia; et per questo son li fideli deputati nella lizza che ascoltano le parole et vedeno li momenti delli combattenti, a tale che lo giudice, informato, discerna iusta sententia & ciò dico riservando del Cavaliero il migliore giudicio; però mi pare vera, giusta et netta iustitia iudicando così come sopra è ditto, sì come per esempio diremo che ricercando mille Ducati ad uno mio debitore, il quale pendente la causa mi dimanda mille pecore, provando io, per confessione del principale debito, iustamente debbo havere mille Ducati, et essendomi provato essere vero debitore delle mille pecore, a me mandate, si debbe dare sententia in favore di tutti dui, perchè l’uno per propria bocca ha confessato il debito & l’altro per testimoni validi gli è stato provato, debbano l’uno all’altro di giustitia satisfare.
 
  
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| '''Capitulo [166]. Dove se tracta de uno che se rendesse sensa disdicta se finita la bactaglia e tenuto disdir{{dec|u|e}}'''
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| authors    = [[translator::Michael Chidester]]
| '''Cap. 241. Di uno che si rende senza disdetta se, finito il combattere, è tenuto disdire.'''
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Pugnando lungo tempo dui Cavallieri dentro la lizza per causa di honore & essendo l’uno da l’altro abbattuto per terra, trovandose col nemico sopra, cortello in su la gola, disse che si rendeva per ragione e quello dal quale fu accettato & tolta la offesa tutti dui revengono in piedi, intravenne che de la lizza uscirno e ‘l vincitore disse al suo prigione, perchè se era renduto non bastava, havendo per causa di honore combattuto, ma volea che espressamente se disdicesse in suo honore, sì come havendo per lo honore combattuto, lo combattere ricercava morte e disdetta, quale non era fra loro seguita, al quale il prigione rispondea a lui che lo havea accettato per prigione & erano spartiti, non era tenuto a fare altra disditta; l’altro replicando dicea che essendo suo pregione lo poteva constringere a farlo desdire, perchè la battaglia ad oltranza è di tal natura che per fin che se trovano con l’arme in mano li combattenti non è finita, & ditte queste parole lo minacciava con l’armi che si disdicesse; l’altro dinegava, chè la battagli era con tale patto tra loro finita, di lui esser suo prigione, non altramente. Et il vincitore pertinace diceva che dovesse tornare nel pristino luoco, chè intendeva farlo disdire, l’altro replicava dicendo che volea combattere con lui che cercava cosa ingiusta, attento che non era tenuto ritornare nel luoco dove si rendette, perchè essendo preso, havendosi liberato & submisso di esser suo prigione, l’altro diceva, che sopra quello voleva combattere, non era tenuto andarci; & il vincitor diceva, perchè l’havea gittato una volta in terra & acquistatolo per prigione, non intendeva più riacquistare l’acquistata vittoria & sempre ricercava nel luoco ritornare, con dire che ‘l prigione è tenuto fare quanto lo suo vincitore lo ricerca nelle cose della vittoria & quello gli mostrava la ponta della spada, dicendo a quello: «ecco quella con la quale mi voglio diffendere, se sarai pertinace in volermi costringere a quello che non son tenuto: piglia la tua, s’el vuoi vederemo!»; si dimanda se ‘l prigione è tenuto disdirsi, overo al primo luoco ritornare: per vera sententia si ditermina di no, perchè essendo una volta accettato per prigione, non può il vincitore mutare ciò che una volta li piacque accettare, tanto che togliendoseli di sopra, ponendolo in libertà è seguito lo effetto. Et questo disse M. Angelo da Perosa, quando dui cavallieri Franzesi assicurati per il Signor di Padova insieme combatterono, intravenendoli simil caso, disse che quando un Cavalliero si rende et è accettato dal vincitore è fornita la battaglia et le parti non si posson più pentire, come habbiamo ditto di sopra di quella battaglia. Et più dico havendosi per causa di honore combattuto, dandosi per prigione tacitamente è disditto, come appresso meglio diremo, parlando della disditta più diffusamente.
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| work        = Latin (1476)
| '''Capitulo [167] Dove se tracta de un presone de fede se e tenuto comparere alla requesta del vincitore ha vendo altro impedimento.'''
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| authors    = [[Kendra Brown]]
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| '''Capitulo [168] dove se tracta se un cavalieri soperato in bactagliaa et lassato alla fede se denega de po se p{{dec|u|er}} lo provocatore se po reducere ad bactaglia.'''
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| '''Cap. 242. Se uno Cavalliero superato in battaglia & lasciato alla fede, se poi dinega, se per il provocatore si può riducersi a combattere.'''
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| authors    = [[Michael Chidester]]
Essendo un armigero da un altro in battaglia preso & liberato in fede, il quale di lì a un certo tempo dinega esser mai superato, si dimanda se ‘l suo vincitore lo potrà altra volta a battaglia provocare per provarli il vero, come da lui è stato vinto: si risponde di sì, perchè dinegando viene a spogliare il vincitore della sua ragione con gran falsità & rompendo la fede data commette delitto d’infideltà; come di sopra è ditto nel secondo libro, dove si tratta de simili casi, si può combattere et per questo si debbono fare gli instromenti publici della vittoria per il notaro e il giudice il quale è tenuto tenerlo et debbe essere rogato delli fatti che succedono nel combattere, acciocchè la parte vittoriosa vadi per tutto con la chiarità del fatto, over con patente del giudice.
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| '''Capitulo [168] dove se tracta de dui che adetermenati corpi correno se quilli finiti possono piu correre.'''
 
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| '''Capitulo [169] dove se tracta se un porta una inpresa e unaltro la toccha chi delloro e el requiditore.'''
 
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== References ==
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| '''Capitulo [170] dove se tracta se sensa licencia del superiore se po tocchare una inpresa.'''
 
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| '''Capitulo [171] dove se tracta se un porta una inpresa et uno cavaliero reporsato la toccha se se po denegare la bactaglia.'''
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[[Category:Masters]]
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| '''Capitulo [172] dove se tractaa se dui conbacteno ad ultransa se lo iudice le po spartire.'''
 
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[[Category:English]]
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| '''Capitulo [173] dove se tracta se uno porta una inpresa et e tocchata da un altro per conbactere se uno del loro se po punire da po.'''
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| '''Capitulo [174] dove se tracta se co{{dec|u|n}} certi capituli uno porta una inpresa ad co{{dec|u|n}}bactere et quella tocchara per uno altro se violando li capituli se po conbactere.'''
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| '''Capitulo [175] dove se tracta se dui cavaliere co{{dec|u|n}}bacteno ad capituli se per nove iniurie se pono ro{{dec|u|m}}pere quilli'''
 
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| '''Capitulo [176] dove se tractaa se un cavaliere porta una inpresa et e tochata de tre cavaliere quale deve essere il primo in bactaglia.'''
 
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| '''Capitulo [177] dove se tractaa de uno che vencesse el nemico in bactaglia de inpresa con arme piu ligiere se deve essere vencetore.'''
 
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| '''Capitulo [178] dove se tracta se dui inimici che stanno in tregua et uno portaa una inpresa sel inimico tochandola el portatore porra schifare la bactaglia.'''
 
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| '''Capitulo [179] dove se tracta se un cavaliero porta una inpresa singulare et e vento se de po po essere de lui cavalieri repulsato.'''
 
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| '''Capitulo [180] dove se tracta del fine della bactaglia de oltranza.'''
 
| '''Cap. 243. Del fin della battaglia d’oltranza.'''
 
Quivi faccio fine ad ogni singular battaglia d’oltranza, fatta per causa d’honore, & morte o disditta o confessione espressa dell’opposto di quello che a combattere sarà condutto per forza d’arme; & sarà simile al tormento che ne’ malefici si suole per il giudice dare, per trovar nel dubbioso delitto la verità, come è ditto di sopra, & tal disditta si ricerca farsi o per il provocato o per il provocatore che fosse vinto & superato per forza d’arme; e la disditta o confessione deve esser chiara & netta, in modo che non resti dubitatione alcuna nella mente del vincitore, del giudice & del circostante, come che per esempio diremo ch’uno habbi morto il suo compagno, overo c’habbi tradito il suo Signore, il che sarà dinegato essere il vero & volendo l’infamiato per tal cagione combattere, intravenendo la disditta per il provocante o per il provocato, è di necessario disdicendosi il provocato che dica che lui l’ha morto in tal dì, in tal luoco et per tal cagione iniqua; et falsamente disdicendose il provocatore è di bisogno che dica «io t’ho accusato d’homicidio falsamente, perchè non è vero che tu l’habbi morto»; et quando la disditta si facesse per altro fatto, bastaria dire «io l’ho fatto e ditto iniquamente et contra ogni ragione, overo come a perverso huomo, traditamente fuori d’ogni humanità, ho commessa la accusatione perversamente», o che dicesse «io confesso ciò che tu dici diffendendo essere il vero & quello, ch’è diffensato ingiustamente combattendo, è stato falso, perchè mi pento & conosco che non lo dovea fare, nè dire», sì che confessasse con parole che comportassino simile effetto, chè non rimanesse alcuna dubitatione nella mente del vincitore, come è ditto di sopra; & se questo si farà si chiamerà disditta espressa, perchè alle volte si suol fare tacita, quando dicesse «io son vinto & superato», come disse colui nella battaglia di Padoa, della quale di sopra habbiamo fatto mentione, o se dicesse «non più, perchè io son tuo prigione» o «chè io ti prego che non mi debbi ammazzare, perchè voi haveti la ragione», che dicesse «donatimi la vita» o dirà «io mi rendo & non voglio più combattere, fati di me quello che vi pare, io dimando la vita in gratia per misericordia, perch’è in potestà vostra: fallito alle vostre mani mi rimetto per morto»; queste submissioni satisfacendo al vincitore potrà usare humanità di non ammazzarlo, o per clemenza: odendo lo giudice le parole & conoscendo l’honore & la ragione dell’altro, spartendosi saria disditta tacitamente fatta con honore del vincitore; & M. Baldo dice che se dicesse «io mi rimetto nelle mani vostre o al vostro giudicio» o che dicesse «io ho mancamento contra di voi, il che rinontio la battaglia», si debbe usare clemenza per il vincitore, perchè s’intende che come ad huomo humano si rimette. Ma se dicesse «io mi rimetto nelle tue mani com’huomo morto», lo potria occidere, come ho già ditto. Ancora se dicesse non più che «son morto!», saria disditta tacita, over se con riverentia cercasse mercede o perdonanza saria disditta manifesta, quando bastasse al vincitore. Ma cercandola chiara & espressa, si debba far satisfatione del vincitore, perchè alcuna volta si fa per via di escusatione, qual non è disditta vera, nè legittima, ma è una compositione concordia o transatione; & questo si farà quando offesa, incarico o parola ingiuriosa che fosse ditta o fatta si ponessi per il giudice ad honestare, volendo poner pace & concordia, come ne daremo esempio: quando uno appellasse traditore un altro et, odendo le ditte parole, un altro da parte sospirando, perchè per lui fossino dette, et dicesse «tu non dici il vero, perchè non son traditore», se l’altro replicasse dicendo «io non l’ho ditto per voi, ma per colui a chi disse le parole», questa saria iscusatione & non disditta, attento che quando havessi prima affermato ch’era vero ch’esso era traditore et dicendo dopo l’opposto, saria disditta publica; o che uno officiale andasse per il torniamento con un bastone in mano o con la spada ordinando la gente & desse ad un cavalliro, che per questo volessi con lui combattere, & colui dicesse «io non lo feci per darvi a voi, ma casualmente senza mio proposto vi toccai» non saria disdire, ma iscusare il fatto, ancora se dicesse «io vi detti senza mia intenzione, over ch’io non vi conosceva, perchè non ho fatto bene» e dicesse «ingiustamente l’ho fatto & havendolo fatto nol feci a male oggetto», questo non saria disditta, ma iscusatione, quando prima non havesse fatto contesa all’incontro, perchè quello ch’una volta havesse fatta contesa et dopo si iscusasse, saria chiaramente disditta; et se uno havesse promesso ad un suo amico, sotto la fede sua, adoperare che non fosse offeso dal suo nimico, havendo quello constretto & havuta promissione per fede di non l’offendere, mancando della sua promessa, perchè l’offeso richiedendo il promissore della rotta fede di combattere con lui, dal quale fosse replicato dicendo che è vero, che promesse d’operare sì & talmente che non fosse offeso da colui, ch’ebbe la fede di non l’offendere, onde havendolo offeso dopo che da lui la fede ricevette, gli parea havere operato ciò che promise, considerando che non potea più fare se non haver la promessa fede da lui di non offenderlo, & se poi è contravenuto non si debbe a lui per fallimento imputare: questa si chiamerà la iscusatione & non disditta, dandosi per fallito; però la causa saria per l’offeso et per il promettitore da seguire contra il mancator della fede nel combattere. Sì che concludendo dico in quale si voglia modo quello c’ha fallito colpabile o perditore maldicente o malfattore si darà, si chiamerà disditta, havendo prima il contrario abbattuto, eccetto se per via di iscusatione, la quale esclude ogni malvagia cogitatione et proposito, et quello che fuggisse dal campo sarebbe più vile disditta di quella che per forza d’arme fosse fatta & per confesso vinto d’infamia et ricusato si debbe riputare; havendo uno Cavalliero notitia d’una donna, che falsamente in adulterio era accusata, deliberò con arme lei diffendere et conducendosi nella città dove era pigliata et in carcere ristretta, la quale di quella contra gli accusatori, quale erano duoi, menò con lui un altro valoroso Cavalliero, il quale promise esser con esso nel diffendere la donna; et data la fede nella battaglia et la giornata fra tutte due le parti, il cavalliero con il compagno comparsero con l’arme diputate & intrarono gli accusatori dentro la lizza; uno di quelli, non volendo seguire alla battaglia la rinontiò fuggendo: perchè il Cavalliero diffensore della donna volse solamente con il restante accusatore combattere, del quale fu vincitore, per la qual vittoria il fuggitore compagno del superato per traditore & disditto & mancatore di fede fu condannato. In un altro simil caso, duoi Cavallieri disfidati pure per donna & duoi altri alla giornata comparsero armati a cavallo, & essendo nel principio della battaglia, fuggendo il suo compagno, solo rimase contra li duoi, con li quali tanto valorosamente combattè che al primo corso l’uno per il petto d’una hasta di lanza lo trappassò, dopo vincendo l’altro venne ad havere di tutti duoi la vittoria, per il che il suo compagno fuggitore fu dato per traditore, per vinto & per infame; onde, ritornando al mio proposito, dico che la disditta è il maggior mancamento che possi havere uno Cavalliero, sì che è più honore la morte con qualche riputatione che non la disditta vilmente, la quale è infamia perpetua, perchè colui ch’è superato & morto dal nimico può dire esser morto diffendendo il suo honore, in quanto le bastò la vita. Ma lo disditto, lui medesimo s’ha occiso, lui & l’honore suo perpetualmente. Dicono gli animosi Cavallieri che più presto vorrebbono esser morti che disditti: questa è la virile ammonitione che si suole dare a coloro ch’entrano nella lizza per causa d’honore; la infamia di tal natura fa il vivo morire ogni dì & quelli che muoreno con gloria per vivi nel mondo dalli Cavallieri gloriosi & degni sono riputati.
 
 
 
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| '''Capitulo [181] dove se tracta se dui che vencno[!] ad baattaglia et per loro signore confucti ad pace se uno rengracia el signore se se po dire co{{dec|u|n}}fesso & sup{{dec|u|er}}ato.'''
 
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| '''Capitulo [182] se quatro cavalieri dui per dui so diffidati ad oltranza se dui ponno andare ad ferire uno solo.'''
 
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| '''Capitulo [183] dove se tracta se dui diffidati da dui altri ad oltransa et uno se inferma se se deve aspectare la sanita del infermo.'''
 
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| '''Capitulo [184] dove se tracta se uno e obligato co uno altro ad oltra{{dec|u|n}}sa conbactere se se fa clerico et vene ad dignita se deve sequire la bactaglia'''
 
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| '''Capitulo [185] dove se tracta de uno che diffida vuo altro per delicto se uno terczo cavaliero po per ipso sustenere la querela et intrare in la bactaglia'''
 
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| '''Capitulo [186] dove se tracta se uno e infamato de tradimento et vence ad baactaglia et non se volze desdire se se tene per traditore'''
 
| '''Cap. 264. Se uno è infamiato di tradimento & vinto alla battaglia & non si vuol disdire, s’è tenuto per traditore.'''
 
Seguita una dubbiosa questione disditta, di uno che venisse a differenza del combattere con un altro per causa che lo havesse tradito et ingiuriato, il quale gli offerse farlo in battaglia disdire o confessare non essere il vero, che fosse traditore, et pervenendo alle mani dello requisitore, havendolo in terra abbattuto, tutte le sue forze adoperò per farlo disdire, perchè lo richiesto abbattuto diceva che non si voleva mai disdire, in modo che prima fu ammazzato, che volesse disdire. Onde il vivo dimandò al giudice che dovesse dar la sentenza in suo favore, perchè havea occiso il suo richiesto avversario, che havea promesso farlo disdire; il perchè si dubitava per certe ragioni in favore del morto si producevano, che ‘l vivo non solamente non era vincitore, ma senza arme esser vinciuto, per cagione che promesse et s’offerse farlo disdire, la qual cosa non havendo fatto non havea satisfatto alla promessa, nè quella attese, anzi il morto, per non disdirsi, virilmente ha promesso prima farsi occidere, che l’honore suo maculare per disdetta; per il che doveria lui havere l’honore, per havere la sua promessa riservata & farsi uccidere & perchè il nimico ha mancato di ciò che promise è stato vinto & l’altro ha resistito alle sue forze, nè s’è disdetto infin che vivo si ritrovò & si può dire che la morte pose fine nel suo disdire et dassi monitione più presto morto che disditto. All’opposto si allega per parte del vivo, il quale havendo ammazzato il nimico può dire havere fatto più che non offerse, perchè morto combattendo è una disdetta & sono simile effetto, per questo il detto morto si può dire esser disdetto, perchè dimostra per la morte haver ingiustamente combattuto & perduta la vita insieme con la battaglia & questo venne ad esser più che disdetto; et così il giudice intendendo la causa decise essere il vero tacitamente: ogni morte in sustanza è disdetta, per conseguente è morto del vivo, perchè offusca & deturpa la fama del disdetto et così ancora quando si combatte ad oltranza la fine è morte o disdetta, et son però assimiglianti; ma tornando al caso, quello che offerse espressamente con la sua bocca farlo disdire, colui ch’è constretto non si volse disdire, perchè non incorse la morte, non si può dire essere atteso ciò che disdisse espressamente, per questo si doveria dare sententia che ‘l requisitore non ha adempiuto la promessa & il morto morì con honore, non volendosi disdire, ma non si potria giustamente giudicare il vivo esser perditore, havendo ucciso lo nimico, per che la morte in battaglia darli grande honore; nè anco si potria giudicare il morto esser vincitore, quantunque habbia ricevuto il martirio della morte per non disdire, benchè gli sia più honore quanto alla gloria militare, come faceano li Romani antichi & molti altri cavalieri moderni volsero più tosto morire con honore che con vergogna vivere; però sono pochi de’ cavalieri che tal prova fatta hanno; & disse M. Baldo gran dolcezza è nel vivere, tal che molti scusano con la forza et terrore dell’armi haversi disdetto, ma la lor scusa a buoni cavallieri d’arme non è honorata; li cavalieri antichi giuravano non vietare la morte per la Republica, nè credere, si potria, dare altra sententia, come è predetto, che ‘l giudice dichiarasse che ‘l procuratore non abbia adimpita sua promessa, et dare laude al morto, che con honore morir volesse per non disdire; nè però si doveria il morto pronunciare vincitore, perchè dove è la morte non si può far giudicio di vittoria, nè il vivo esser perditore, havendo data la morte al suo nimico; ma in caso che ‘l requisitore havesse detto voler provare il contrario et mostrarli c’havea detto falsamente, ammazzandolo, meritamente doveria la vittoria riportarne, over quando havesse detto «ti farò disdire» & combattendo l’havesse ucciso, non havendoli richiesto nella battaglia che si dovesse disdire & il morto non havesse detto «io non mi voglio disdire»: allhora s’havesse ucciso senza resistenza seria come disdetto; et ciò scrivo riservando sempre il giudicio de i Principi d’armi & d’altri cavalieri, che con miglior ragione si movessero in dar più retta sentenza.
 
 
 
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| '''Capitulo [187] dove se tracta che e maiore desonore o fugire o disdirese con la propria boccha.'''
 
| '''Cap. 265. Qual è maggior dishonore, o fuggire o disdire con la propria bocca.'''
 
Circa la disdetta mi occorre un’altra dubitatione, qual seria più dishonore disdire uno armigero con la propria bocca, over dal campo codardamente fuggire: benchè sia di sopra narrato che ogni fuga è disdetta, quantunque parte siano simile, pure si differisce, perchè la fuga procede da maggior viltà che non è la disdetta, considerando che lui stesso per propria miseria si condanna & promette senza arme farsi superare, perchè debbe ogni sua forza prepararsi, quando gli fosse possibile mostrare la sua virtù per non fuggire, come interviene a quello ch’è in potenza dell’avversario & per forza d’arme si disdice col tormento delle ferite ricevute animosamente, quando che egli fa il possibile di resistenza, per volere la fama dell’honor suo diffendere; onde se le sue ultime forze non basteranno a vincere, facendo disdetta per non morire è meno dishonore, perchè la forza dà alcun colore di giusta escusatione & pare che sia cosa che proceda contra la propria volontà, che per forza fa disdetta; et pertanto il fuggire è maggiore incarico che per forza d’arme disdire, perchè lo perdere con honore non vitupera tanto il perditore, quanto che a perdere con viltà & con incarico di fuga & sempre si debbe tentare la fortuna per la vittoria, non si debbe senza resistenza dare l’honore all’avversario, perchè non è maggiore ingiuria del fuggire dinnanzi ad uno, dove non si conosce avantaggio, nè maggior riputatione s’acquista che seguire il tuo nimico che per paura ti fuggisse.
 
 
 
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Revision as of 19:42, 27 September 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness