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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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| '''{{part}} Sequita lo nono libro dove se tracta d{{dec|u|e}} quilli che so renduti per presoni in duello o in bactaglia particulare & data fede dandareno ad requesta deli vincituri.'''
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| '''{{par}} Sequita lo nono libro dove se tracta d{{dec|u|e}} quilli che so renduti per presoni in duello o in bactaglia particulare & data fede dandareno ad requesta deli vincituri.'''
 
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| '''Capitulo [149]
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| '''Capitulo [149] Quando uno soperato in bactaglia personale non sarra porto ne disdecto ma datose per p{{dec|u|er}}sone. sel vincitore dipo lo porra occidere.'''
 
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| '''Capitulo [150]
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| '''Capitulo [150] Quando uno soperato & datose p{{dec|u|er}} p{{dec|u|er}}sone al vincitore sarra liberato di retornare. sel vincitore li porra comandare servicii vili no{{dec|u|n}} pertinenti ad cavallieri.'''
 
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| '''Capitulo [151]
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| '''Capitulo [151] Se uno sarra soperato in duello & darese per presone[!] al vincitore con fede & ad sua requesta retornasse sel suo segnore elo vincitore lo requerera ad qual de loro devera andare.
 
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| '''Capitulo [152] Sel vincitore acceptera lo soperato per suo presone[!] & dopo relassato con promissione de retornare & non volendo. se porra per lo suo signiore essere constricto de retornare.'''
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| '''Cap. 234. Se ‘l vincitore accetterà il superato per suo prigione & dopo rilasciato con promissione di ritornare, & non volendo, se potrà per il Signore esser costretto di ritornare.'''
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Seguita una antica questione, d’uno che fosse preso in campale, overo in particolare battaglia & fosse dal suo superatore a fede relasciato, se per giustitia potrà esser dal suo Signore costretto del ritornare & se tenuto sarà ad osservare la promessa. Baldo dice che all’huomo nimico della Republica non si debbe nè fede, nè promissione osservare, sì come vuole ancora il Decretale: resta però in suo arbitrio il ritornare, sì come dice d’uno che fosse per la vita incarcerato, contra giustitia ritenuto & alla fede relasciato, non è tenuto alle carcere ritornare; ma quando fosse giustamente detenuto, saria tenuto ritornare, essendo sotto la fede rilasciato & peccaria fuggendo tale carcere de’ nimici quando fosse preso in licita battaglia, sì come colui che fosse per giustitia a morte condannato, rompendo le carcere della Republica peccaria; ma quando fusse preso d’altrui di strata et di genti d’arme che andassino incorrette contra l’usanza di guerra giusta o publica, color che fossino da tali presi non sariano tenuti a loro richiesta ritornar per pagare la taglia, quando fosse guerra nelle città, ma essendo licita sariano giustamente presi et tenuti di ritornare, come vuole Bartolo et Innocentio; et in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita o illicita, è tenuto per fede ritornare, ma quando chiaramente conoscesse che ingiustamente fosse preso, benchè facesse giuramento di ritornare, non saria tenuto ad observarlo. Et Baldo dice che se uno Cavalliero promettessi d’andare ad un certo luoco in termine d’un mese et fosse per il cammino da uno Barone per comandamento sotto pena impedito, che non si dovesse da lui partire, restando per tale impedimento, non è giusta la causa, attento che deve fuggire per non esser giustamente ritenuto, salvo s’havesse giurato di non ritornare; onde conchiudendo dico per giustitia civile si deve osservar ciò che di sopra è ditto; però li armigeri cavallieri vogliono che senza distintione in guerra giusta o ingiusta si deve totalmente osservare, così ancora coloro che fossero presi in duello celebrato dinanzi al giudice competente, essendo alla fede liberati, la deveno osservare, salvo se dall’Imperatore fossero impediti, com’è ditto; et habbiamo ancora ditto di M. Regulo Romano, che, certo della felice morte, ritornar volse per la promessa fede non mancare, riputandosi per gloria vivere, essendo perciò estinto & cruciato.
  
 
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| '''Capitulo [153] Quando un cavaliero fosse vinto & presone[!] delaltro & de po datala fede deventasse segniore principe o duca. se tenuto sarra de ritornare al vincitore.'''
 
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| '''Capitulo [154] Qua{{dec|u|n}}do uno fosse preso da tre cavalieri in bactaglia & fosse presone de tucti tre & ad uno te{{dec|u|m}}po da tucti requesto ad quale p{{dec|u|ri}}mo devera andaro.'''
 
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| '''Cap. 234. Se ‘l vincitore accetterà il superato per suo prigione & dopo rilasciato con promissione di ritornare, & non volendo, se potrà per il Signore esser costretto di ritornare.'''
 
Seguita una antica questione, d’uno che fosse preso in campale, overo in particolare battaglia & fosse dal suo superatore a fede relasciato, se per giustitia potrà esser dal suo Signore costretto del ritornare & se tenuto sarà ad osservare la promessa. Baldo dice che all’huomo nimico della Republica non si debbe nè fede, nè promissione osservare, sì come vuole ancora il Decretale: resta però in suo arbitrio il ritornare, sì come dice d’uno che fosse per la vita incarcerato, contra giustitia ritenuto & alla fede relasciato, non è tenuto alle carcere ritornare; ma quando fosse giustamente detenuto, saria tenuto ritornare, essendo sotto la fede rilasciato & peccaria fuggendo tale carcere de’ nimici quando fosse preso in licita battaglia, sì come colui che fosse per giustitia a morte condannato, rompendo le carcere della Republica peccaria; ma quando fusse preso d’altrui di strata et di genti d’arme che andassino incorrette contra l’usanza di guerra giusta o publica, color che fossino da tali presi non sariano tenuti a loro richiesta ritornar per pagare la taglia, quando fosse guerra nelle città, ma essendo licita sariano giustamente presi et tenuti di ritornare, come vuole Bartolo et Innocentio; et in caso che fosse dubbio se la guerra fosse licita o illicita, è tenuto per fede ritornare, ma quando chiaramente conoscesse che ingiustamente fosse preso, benchè facesse giuramento di ritornare, non saria tenuto ad observarlo. Et Baldo dice che se uno Cavalliero promettessi d’andare ad un certo luoco in termine d’un mese et fosse per il cammino da uno Barone per comandamento sotto pena impedito, che non si dovesse da lui partire, restando per tale impedimento, non è giusta la causa, attento che deve fuggire per non esser giustamente ritenuto, salvo s’havesse giurato di non ritornare; onde conchiudendo dico per giustitia civile si deve osservar ciò che di sopra è ditto; però li armigeri cavallieri vogliono che senza distintione in guerra giusta o ingiusta si deve totalmente osservare, così ancora coloro che fossero presi in duello celebrato dinanzi al giudice competente, essendo alla fede liberati, la deveno osservare, salvo se dall’Imperatore fossero impediti, com’è ditto; et habbiamo ancora ditto di M. Regulo Romano, che, certo della felice morte, ritornar volse per la promessa fede non mancare, riputandosi per gloria vivere, essendo perciò estinto & cruciato.
 
  
 
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| '''{{par}} Capitulo [155] Se uno soperato per presone acceptato & ala fede relassato se porra restotere la fede per denari o altro premio.'''
 
| '''Cap. 235. Se uno superato, per prigione accettato & alla fede relasciato, se potrà riscoter la fede per danari o premio.'''
 
| '''Cap. 235. Se uno superato, per prigione accettato & alla fede relasciato, se potrà riscoter la fede per danari o premio.'''
 
Uno che combattendo fosse a tutto transito preso & per benignità del vincitore fosse liberato sotto fede di ritornare ad ogni sua richiesta, volendosi liberare per danari della obligatione della fede, si dimanda il giudice se giustamente può ricercare il suo vincitore: secondo la legge Civile si termina che sì, per togliere la molestia & per il periglio & per la spesa fatta per il vincitore & prepararsi al combattere, conducendosi da parte lontana per cagione del ditto combattere, nel quale havendo vittoria & prosontione c’hebbe giustitia. Dice Innocentio che colui ch’ingiustamente muove la guerra è tenuto alla emendatione delli danni & spese contra di cui è stata la guerra & perciò il perditore, qual si presume contra giustitia haver combattuto, si potria riscuoter così come in guerra giusta fosse stato preso; et colui che ‘l riscuotesse per danari dal suo vincitore, giustamente lo potria eleggere & incarcerare & tenerlo per nome di pegno, infino a tanto che da lui havesse il suo denaro, secondo la legge Civile; dice più che in caso che non havesse da pagare il suo riscatto, servendo per spacio di cinque anni saria libero & non saria tenuto a pagare gli alimenti ricevuti, & quando ch’uno fosse prigione per danari è tenuto quello che lo tiene in suo potere a qual si voglia prigione & chi volesse per buon servo riscattare, dargli libertà per quella taglia che per lui fosse fatta, la quale poi ch’una volta fosse stabilita non potria sorgere nello augmentare lo pretio, havendolo pagato non se li potria niente più dimandare; & in caso che non havesse da pagare si può dimandare il suo servitio d’un certo tempo per ristauratione della pagata taglia; però volendo esercitare in sevigi vili, disconvenienti alla conditione del prigioniero, non saria tenuto servirlo & giustamente potria fuggire; ma quando per pietà lo liberasse o, per qualche altra cagione, di non chiederlo, non saria tenuto pagarlo et in caso che havesse in dono uno prigione dal vincitore ricevuto, lo potrabbe riscuotere, come quivi appresso distintamente vederemo.
 
Uno che combattendo fosse a tutto transito preso & per benignità del vincitore fosse liberato sotto fede di ritornare ad ogni sua richiesta, volendosi liberare per danari della obligatione della fede, si dimanda il giudice se giustamente può ricercare il suo vincitore: secondo la legge Civile si termina che sì, per togliere la molestia & per il periglio & per la spesa fatta per il vincitore & prepararsi al combattere, conducendosi da parte lontana per cagione del ditto combattere, nel quale havendo vittoria & prosontione c’hebbe giustitia. Dice Innocentio che colui ch’ingiustamente muove la guerra è tenuto alla emendatione delli danni & spese contra di cui è stata la guerra & perciò il perditore, qual si presume contra giustitia haver combattuto, si potria riscuoter così come in guerra giusta fosse stato preso; et colui che ‘l riscuotesse per danari dal suo vincitore, giustamente lo potria eleggere & incarcerare & tenerlo per nome di pegno, infino a tanto che da lui havesse il suo denaro, secondo la legge Civile; dice più che in caso che non havesse da pagare il suo riscatto, servendo per spacio di cinque anni saria libero & non saria tenuto a pagare gli alimenti ricevuti, & quando ch’uno fosse prigione per danari è tenuto quello che lo tiene in suo potere a qual si voglia prigione & chi volesse per buon servo riscattare, dargli libertà per quella taglia che per lui fosse fatta, la quale poi ch’una volta fosse stabilita non potria sorgere nello augmentare lo pretio, havendolo pagato non se li potria niente più dimandare; & in caso che non havesse da pagare si può dimandare il suo servitio d’un certo tempo per ristauratione della pagata taglia; però volendo esercitare in sevigi vili, disconvenienti alla conditione del prigioniero, non saria tenuto servirlo & giustamente potria fuggire; ma quando per pietà lo liberasse o, per qualche altra cagione, di non chiederlo, non saria tenuto pagarlo et in caso che havesse in dono uno prigione dal vincitore ricevuto, lo potrabbe riscuotere, come quivi appresso distintamente vederemo.

Revision as of 18:58, 27 September 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness