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Difference between revisions of "Paride del Pozzo"

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| '''Sequita el secundo libro che tracta dela electione delo loco dela bactaglia.'''
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| '''Capitolo 207. Which deals with the indication of the battle & before the chosen day of combat.'''
 
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| '''Capitolo 207. Which deals with the indication of the battle & before the chosen day of combat.'''
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| '''Sequita lo terzo libro nel quale se tracta del guagio de bactaglia et primo dela iornata deputata al conbactere.'''
 
| '''Cap. 207. El qual tratta del segno della battaglia & prima della giornata deputata al combattere.'''
 
| '''Cap. 207. El qual tratta del segno della battaglia & prima della giornata deputata al combattere.'''
 
Si scrive se il provocato, overo richiesto, fusse avisato per le lettere del suo nimico che dovesse elegger l’arme e ‘l loco e ‘l giudice competente ritrovare infra questo tempo de la giornata, perchè è da notare che havendo eletto il giudice & l’armi et per fuggir la battaglia dicesse che in spacio de vinti anni combatter voria, non seria giusto aspettar tanto termine, perchè saria un honesto schifare il combattere per il longo tempo; onde per togliere tale interrottione, per consueto stile d’armi si dice che il termine statuito non sia più di sei mesi, come è, tra li quali, se ‘l richiesto non trovasse il giudice competente & l’altre circostanze necessarie nel combatter, si debbon per requisitore tra altro termine cercare; & se anchora non lo trovasse, seria giustamente lo richiesto assoluto, nè lo potrà più ricercare per tale querela, per rispetto che li abbattimenti sono odiosi, chè più presto lo antico tempo si costumava, ma nel moderno tempo si limitano: manco si debbe vietare che permettere, sì come dice la Lombarda; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la battaglia, si deve intendere il combattere; et posto che ‘l requisitore dopo lungo spatio di tempo trovasse il giudice competente, quello durante il termine non potere trovare, di nuovo ricerca se ‘l provocato non saria tenuto rispondere per rispetto che la dilatione statuita è passata, riservando se ‘l richiesto cercasse la emendatione delle spese fatte nel termine nel ricercare del giudice per l’ordinatione della battaglia, seria in suo arbitrio combattere; & di nuovo è da sapere ancora che la dilatione dei sei mesi fu ridotta per vietare le frodi che si potesse commettere nel differire della giornata per lunga dilatione, perchè trovato il giudice solo lui ha a statuire luoco alla giornata, cioè in tale piazza di tale città, & per lo provocato haver giusto termine, nel quale si potria essercitare per prepararsi nel combattere: passato ciò non si potria con ragione escusarsi.
 
Si scrive se il provocato, overo richiesto, fusse avisato per le lettere del suo nimico che dovesse elegger l’arme e ‘l loco e ‘l giudice competente ritrovare infra questo tempo de la giornata, perchè è da notare che havendo eletto il giudice & l’armi et per fuggir la battaglia dicesse che in spacio de vinti anni combatter voria, non seria giusto aspettar tanto termine, perchè saria un honesto schifare il combattere per il longo tempo; onde per togliere tale interrottione, per consueto stile d’armi si dice che il termine statuito non sia più di sei mesi, come è, tra li quali, se ‘l richiesto non trovasse il giudice competente & l’altre circostanze necessarie nel combatter, si debbon per requisitore tra altro termine cercare; & se anchora non lo trovasse, seria giustamente lo richiesto assoluto, nè lo potrà più ricercare per tale querela, per rispetto che li abbattimenti sono odiosi, chè più presto lo antico tempo si costumava, ma nel moderno tempo si limitano: manco si debbe vietare che permettere, sì come dice la Lombarda; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la battaglia, si deve intendere il combattere; et posto che ‘l requisitore dopo lungo spatio di tempo trovasse il giudice competente, quello durante il termine non potere trovare, di nuovo ricerca se ‘l provocato non saria tenuto rispondere per rispetto che la dilatione statuita è passata, riservando se ‘l richiesto cercasse la emendatione delle spese fatte nel termine nel ricercare del giudice per l’ordinatione della battaglia, seria in suo arbitrio combattere; & di nuovo è da sapere ancora che la dilatione dei sei mesi fu ridotta per vietare le frodi che si potesse commettere nel differire della giornata per lunga dilatione, perchè trovato il giudice solo lui ha a statuire luoco alla giornata, cioè in tale piazza di tale città, & per lo provocato haver giusto termine, nel quale si potria essercitare per prepararsi nel combattere: passato ciò non si potria con ragione escusarsi.
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| '''Capitulo [39] dela iornata data per Re Carlo et Re Pier deraona a la bactaglia in bordella.'''
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| '''{{par}} Capitulo [40] Quando deputata la iornata ala battaglia sopravendo a un deli cavalieri inpedimento. se devera essere excusato o se procedera in sua co{{dec|u|n}}tumacia.'''
 
| '''Cap. 208. Quando, deputata la giornata al combattere, venendo ad uno delli combattenti impedimento se doverà esser escusato o se si procederà in sua conumacia.'''
 
| '''Cap. 208. Quando, deputata la giornata al combattere, venendo ad uno delli combattenti impedimento se doverà esser escusato o se si procederà in sua conumacia.'''
 
Appresso è da vedere, quando fosse la giornata da combattere per dui cavalieri, o altri, delli quali fosse l’uno impedito per necessità & non poter comparire, che mandasse a fare la escusatione al giudice, allegando l’impedimento, è dubbio se doveria esser odito: perchè si dice che ‘l giudice deve attendere alla cosa, se è giusta & vera la doverà admettere e se fosse ingiusta non odirla; & se impedito fosse di infirmità, di tempesta o di acqua per la quale c’havesse da passare, over dal suo Signore, che guerreggiasse con altro Principe & nel suo aiuto si ritrovasse, o che non si potesse partire, per esser mossa guerra contra la sua patria, per l’honore della quale è obligato a combattere, o per altri giusti impedimenti non potesse andare, in tale caso sarebbe tenuto di non andarvi; cessati poi gli impedimenti, non siano fatti nè per avaritia provocati, over che non s’havesse indugiato nell’estremo termine del combattere, sopravvenendo per sua colpa l’impedimento, alhora non si deve per lo iudice admettere, anzi procedere in sua contumacia, nella quale cascando il requisitore, saria lo richiesto assoluto dalla querela, con infamia del requisitore da dovere essere reprobata in altre personali battaglie; et quando fusse contumace il richiesto si deve come confesso condennare del delitto per il quale erano deliberati combattere, con sua infamia & reproccia: perciò sogliono gli cavalieri in simile caso, dove s’allega infermità, protestarsi che tale infirmità è causata per timore della battaglia, nella quale non si conosce haver giustitia, et per timore d’essere offeso s’è infermato innanzi il tempo del combattere, com’habbiamo in un altro capitolo narrato di quello che morì nella giornata della battaglia.
 
Appresso è da vedere, quando fosse la giornata da combattere per dui cavalieri, o altri, delli quali fosse l’uno impedito per necessità & non poter comparire, che mandasse a fare la escusatione al giudice, allegando l’impedimento, è dubbio se doveria esser odito: perchè si dice che ‘l giudice deve attendere alla cosa, se è giusta & vera la doverà admettere e se fosse ingiusta non odirla; & se impedito fosse di infirmità, di tempesta o di acqua per la quale c’havesse da passare, over dal suo Signore, che guerreggiasse con altro Principe & nel suo aiuto si ritrovasse, o che non si potesse partire, per esser mossa guerra contra la sua patria, per l’honore della quale è obligato a combattere, o per altri giusti impedimenti non potesse andare, in tale caso sarebbe tenuto di non andarvi; cessati poi gli impedimenti, non siano fatti nè per avaritia provocati, over che non s’havesse indugiato nell’estremo termine del combattere, sopravvenendo per sua colpa l’impedimento, alhora non si deve per lo iudice admettere, anzi procedere in sua contumacia, nella quale cascando il requisitore, saria lo richiesto assoluto dalla querela, con infamia del requisitore da dovere essere reprobata in altre personali battaglie; et quando fusse contumace il richiesto si deve come confesso condennare del delitto per il quale erano deliberati combattere, con sua infamia & reproccia: perciò sogliono gli cavalieri in simile caso, dove s’allega infermità, protestarsi che tale infirmità è causata per timore della battaglia, nella quale non si conosce haver giustitia, et per timore d’essere offeso s’è infermato innanzi il tempo del combattere, com’habbiamo in un altro capitolo narrato di quello che morì nella giornata della battaglia.
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| '''{{par}} Capitulo [41] Quando nela deputata iornata laa bactaglia non se possesse finire se devera essere data altra iornata.'''
 
| '''Cap. 209. Quando nella diputata giornata la battaglia non si puote fornire, se si doverà dargli altra giornata.'''
 
| '''Cap. 209. Quando nella diputata giornata la battaglia non si puote fornire, se si doverà dargli altra giornata.'''
 
Ancora vogliamo vedere se sarà diputata la giornata fra duoi disfidati, per differenza loro venire alla battaglia, nella qual non si potria finire, se si deve in altra giornata ritornare nel combattere, sì che la differenza si finisca: la legge Lombarda dice che si deve restituire l’impresa per farla in un’altra giornata; M. Baldo dice che s’uno disfida il suo nimico di volerli provare in tale giornata con la spada uno tale delitto, in caso che non lo provasse in tale giornata non lo potrà più per abbattimento provare, perchè in tale abbattimento non si dà nuova dilatione & questa contrarietà si solve, perchè quando per impedimento successo nel combattere se impedisse tale combattere, di modo che non si potesse finire, si deve in altra giornata, ma quando non succedesse altro impedimento, chè ‘l richiesto audace & virilmente si diffensasse, in modo che dal requisitore non fusse superato in tutta la giornata, allhora non si doveria dar dilatione in altra giornata, perchè lo richiesto è absoluto; similmente ancora quando il iudice spartendo non havesse permessa la battaglia, se finire non si debbe più ricercare, riservando quando fusseno per patti convenienti che dovesseno tanto combattere per finchè l’uno o l’altro fusse morto o disditto, come meglio è ditto in un altro capitolo di sopra, dove si parla del loco.
 
Ancora vogliamo vedere se sarà diputata la giornata fra duoi disfidati, per differenza loro venire alla battaglia, nella qual non si potria finire, se si deve in altra giornata ritornare nel combattere, sì che la differenza si finisca: la legge Lombarda dice che si deve restituire l’impresa per farla in un’altra giornata; M. Baldo dice che s’uno disfida il suo nimico di volerli provare in tale giornata con la spada uno tale delitto, in caso che non lo provasse in tale giornata non lo potrà più per abbattimento provare, perchè in tale abbattimento non si dà nuova dilatione & questa contrarietà si solve, perchè quando per impedimento successo nel combattere se impedisse tale combattere, di modo che non si potesse finire, si deve in altra giornata, ma quando non succedesse altro impedimento, chè ‘l richiesto audace & virilmente si diffensasse, in modo che dal requisitore non fusse superato in tutta la giornata, allhora non si doveria dar dilatione in altra giornata, perchè lo richiesto è absoluto; similmente ancora quando il iudice spartendo non havesse permessa la battaglia, se finire non si debbe più ricercare, riservando quando fusseno per patti convenienti che dovesseno tanto combattere per finchè l’uno o l’altro fusse morto o disditto, come meglio è ditto in un altro capitolo di sopra, dove si parla del loco.
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| '''{{par}} Capitulo [42] Qua{{dec|u|n}}do uno deli diffidati ad certa iornata volesse provocare uno altro cavaliero se quello porra dire satisfa ala prima bactaglia & po te satisfaro io.'''
 
| '''Cap. 210. Quando uno delli sfidati a certa goirnata volesse provocare un altro armigero, se quello potrà dire «satisfa’ alla prima battaglia e poi te satisfarò io».'''
 
| '''Cap. 210. Quando uno delli sfidati a certa goirnata volesse provocare un altro armigero, se quello potrà dire «satisfa’ alla prima battaglia e poi te satisfarò io».'''
 
E’ da vedere ancora se dui armigeri havesseno dato fede di combattere a certa giornata, in caso che uno di quelli obligati, inanzi alla giornata, richiedesse un altro a battaglia, se questo richiesto potesse refudare il combattere, per rispetto che quel requisitore è obligato prima a altri che non a lui, dicendo che prima si dovesse absolvere dalla prima querella e poi trovandosi in sua libertà si havaria rispetto, quando lo requisitore rispondesse che bastasse per tutti dui. Si domanda se la petitione del richiesto è giusta, che lo requisitore si absolva de la prima obliganza, perchè se risponde di sì, per molte buone ragioni. La prima è che essendo questo requisitore novo, obligato al primo, et essendo superato dal secondo, venirà a vincere uno obligato, quale, trovandose prigione di dui, per ragione saria prima astretto da questo che prima havesse vinto: per questo si può dire il secondo richiesto, trovandose esso homo libero et l’altro obligato, non saria per lui il combattere, nè per vincere, nè per essere vinto da uno ad altro obligato; la terza ragione è che l’obligato è di tal conditione che liberamente non può disponere di sua persona, per essere obligata, la quale si può dire essere come che servo di quello a cui è obligato, in tanto che Aristotile disse che perciò lo debitore sempre vorria che ‘l suo credito non fusse nel mondo; & vuole Andrea d’Isernia che la obligatione personale sia specie di servitute. Onde havendo quella tale obligatione de intrare con l’altro nella battaglia, nella quale verisimilmente se può incorrere morte, captività o servitù, essendo preso da l’altro, per questo sono de dispari conditione & perchè tale battaglia recerca partita di stato libero, sì come di sopra è detto; potria succedere che ‘l provocante obligato vincesse il secondo richiesto & da poi fusse dal primo vinto & superato con infamia: venirà a essere il secondo richiesto presone di uno infame reprobato; imperò per volere evitare tanto inconveniente si debbe absolvere dalla prima battaglia, l’esito de la quale dimostra il secondo richiesto dovere combattere con lui, attento ch’essendo venuto dal primo potrà esser dal secondo recusato & questa è la iusta decisione di tale dimanda; & imperò quello che tiene la disfida della battaglia non debbe intrare in giostre, nè in torniamento, nè in niuno altro periglio, nè debbe fare esercitij nelli quali potesse incorrere caso sinistro nella sua persona, perchè essendo nella giornata impedito di non poter combattere per caso successo per sua colpa & diffetto, essendo andato dove non gli fusse stato necessario, se potria iustamente nella giornata per contumace reputare, nè li saria ammessa la escusatione de lo impedimento, anzi saria datto l’honore al suo nimico, quale audacemente comparse alla giornata parato e disposto con l’arme sue, come debitamente dovesse comparire. Adunque si debbe guardare ciascun disfidato di non pigliare altra impresa, nè fare officio, nè esercitio per il quale alcuna cosa potesse intravenire, per il quale fosse impedita alla giornata, perchè oltra che rimanesse perditore li saria imposto, perchè utilità affettatamente havesse procurato per iscusatione di non volere al combattere comparire, con grandissima infamia dell’honore suo saria da tutti giustamente riputato.
 
E’ da vedere ancora se dui armigeri havesseno dato fede di combattere a certa giornata, in caso che uno di quelli obligati, inanzi alla giornata, richiedesse un altro a battaglia, se questo richiesto potesse refudare il combattere, per rispetto che quel requisitore è obligato prima a altri che non a lui, dicendo che prima si dovesse absolvere dalla prima querella e poi trovandosi in sua libertà si havaria rispetto, quando lo requisitore rispondesse che bastasse per tutti dui. Si domanda se la petitione del richiesto è giusta, che lo requisitore si absolva de la prima obliganza, perchè se risponde di sì, per molte buone ragioni. La prima è che essendo questo requisitore novo, obligato al primo, et essendo superato dal secondo, venirà a vincere uno obligato, quale, trovandose prigione di dui, per ragione saria prima astretto da questo che prima havesse vinto: per questo si può dire il secondo richiesto, trovandose esso homo libero et l’altro obligato, non saria per lui il combattere, nè per vincere, nè per essere vinto da uno ad altro obligato; la terza ragione è che l’obligato è di tal conditione che liberamente non può disponere di sua persona, per essere obligata, la quale si può dire essere come che servo di quello a cui è obligato, in tanto che Aristotile disse che perciò lo debitore sempre vorria che ‘l suo credito non fusse nel mondo; & vuole Andrea d’Isernia che la obligatione personale sia specie di servitute. Onde havendo quella tale obligatione de intrare con l’altro nella battaglia, nella quale verisimilmente se può incorrere morte, captività o servitù, essendo preso da l’altro, per questo sono de dispari conditione & perchè tale battaglia recerca partita di stato libero, sì come di sopra è detto; potria succedere che ‘l provocante obligato vincesse il secondo richiesto & da poi fusse dal primo vinto & superato con infamia: venirà a essere il secondo richiesto presone di uno infame reprobato; imperò per volere evitare tanto inconveniente si debbe absolvere dalla prima battaglia, l’esito de la quale dimostra il secondo richiesto dovere combattere con lui, attento ch’essendo venuto dal primo potrà esser dal secondo recusato & questa è la iusta decisione di tale dimanda; & imperò quello che tiene la disfida della battaglia non debbe intrare in giostre, nè in torniamento, nè in niuno altro periglio, nè debbe fare esercitij nelli quali potesse incorrere caso sinistro nella sua persona, perchè essendo nella giornata impedito di non poter combattere per caso successo per sua colpa & diffetto, essendo andato dove non gli fusse stato necessario, se potria iustamente nella giornata per contumace reputare, nè li saria ammessa la escusatione de lo impedimento, anzi saria datto l’honore al suo nimico, quale audacemente comparse alla giornata parato e disposto con l’arme sue, come debitamente dovesse comparire. Adunque si debbe guardare ciascun disfidato di non pigliare altra impresa, nè fare officio, nè esercitio per il quale alcuna cosa potesse intravenire, per il quale fosse impedita alla giornata, perchè oltra che rimanesse perditore li saria imposto, perchè utilità affettatamente havesse procurato per iscusatione di non volere al combattere comparire, con grandissima infamia dell’honore suo saria da tutti giustamente riputato.
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| '''Capitulo [43] Quando dui cavalieri fossero diffidati ad certa iornata si un deloro nante la deputata iornata conbactesse ad tucta oltranza con uno altro & fosse da quillo vinto & desdecto se porra essere pero rebrozato nel di dela bactaglia deputara.'''
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| '''Cap. 211. Come si può dare il campione secondo la risposta del richiesto.'''
 
| '''Cap. 211. Come si può dare il campione secondo la risposta del richiesto.'''
 
Dicesi nel trattato de’ campioni che quando lo requisitore s’offerisce nella sua richiesta voler provare da esso al suo avversario una tale querela, perchè darà la fede del combattere per pegno, & dicendo il richiesto “io mi diffenderò per me o per altri per me con gli miei danari”, in tal caso non potrà il requisitore dare più il campione, ma deve con la propria sua persona combattere, per rispetto che la sua offerta è di provare da persona a persona: per questo si deve osservare; ma lo richiesto per sua risposta potria dare il campione & in caso che ‘l provocatore dicesse “io voglio provare dalla persona mia alla tua”, rispondendo il richiesto “io mi diffenderò”, senza dire altre parole, non potria il campione; & questo si trova determinato per la legge Lombarda Imperiale.
 
Dicesi nel trattato de’ campioni che quando lo requisitore s’offerisce nella sua richiesta voler provare da esso al suo avversario una tale querela, perchè darà la fede del combattere per pegno, & dicendo il richiesto “io mi diffenderò per me o per altri per me con gli miei danari”, in tal caso non potrà il requisitore dare più il campione, ma deve con la propria sua persona combattere, per rispetto che la sua offerta è di provare da persona a persona: per questo si deve osservare; ma lo richiesto per sua risposta potria dare il campione & in caso che ‘l provocatore dicesse “io voglio provare dalla persona mia alla tua”, rispondendo il richiesto “io mi diffenderò”, senza dire altre parole, non potria il campione; & questo si trova determinato per la legge Lombarda Imperiale.

Revision as of 19:33, 26 September 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (called il Puteo; Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness