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| '''Capitolo 204. When the provoked may have found the judge & place, of after the judge may deny to do the battle, if it will be obliged by the provoked to find another judge.'''
 
| '''Capitolo 204. When the provoked may have found the judge & place, of after the judge may deny to do the battle, if it will be obliged by the provoked to find another judge.'''
 
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| '''Capitulo [23] quando lo provocato
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| '''Capitulo [23] quando lo provocato havesse trovato il iudice & loco se dopo lo iudice denegasse o farse la bactaglia se farra tenuto lo provocato trovar{{dec|u|e}} altro iudice.'''
 
| '''Cap. 204. Quando lo provocato havesse trovato il giudice & luoco, se dopo il giudice dinegasse di farsi la battaglia, se sarà tenuto il provocato trovare altro giudice.'''
 
| '''Cap. 204. Quando lo provocato havesse trovato il giudice & luoco, se dopo il giudice dinegasse di farsi la battaglia, se sarà tenuto il provocato trovare altro giudice.'''
 
Habbiamo da vedere se dui armigeri si sfidassino a combattere & il richiesto trovando giudice competente & loco sufficiente et opportuno, sì com’è costume di tale combattere la ricerca, & venendo la deputata giornata, lo giudice c’haverà preso il giudicio, che da loro è stato accettato, per qualche causa non li parerà doversi la battaglia nella promessa giornata cominciare, perchè pare ad una delle parte grave, come che vorria entrare a combattere, il giudice o per non essere dotto o per volere maturamente studiare, intendere & vedere il modo de li Capitoli tra li disfidati fermati, o che parerà a lui per qualunque cagione che moverà la sua mente tal differire et usare cautela del buon sarto, quale havendo il panno innanzi, lui fa de’ molti disegni per venire al vero taglio, così adunque al buono fabricatore, quale prima che faccia il suo magisterio fa il disegno della futura opera, tal cautela usata dal giudice & differire la giornata; il provocato intende seguire la sua querela, perchè quello il quale ha provocato richiederà un’altra volta il suo richiesto. A tal che la differenza della loro querella totalmente se disfinisse, se domanda se con quel medesimo giudice & se nel deputato loco, essendo un’altra volta richiesto, debbono la battaglia incominciata o s’è tenuto il provocato d’altro luoco, giudice provedere, per essere passata la giornata & senza effetto di combatter, per negligenza dello eletto giudice. Si risponde de sì, perchè havendo il provocato eletto il giudice dopo la promissione del combattere, si potria presumere lui esser pentito, per haver trovato il giudice che con fatti & non con parole l’ha liberato, havendo differita la battaglia: per questo è tenuto il provocato d’un altro giudice provedere, acciocchè la battaglia si seguisse, ch’altrimenti haveria apparenza di fintione; havendo il giudice eletto, il combattere non esser seguito, potria dire il nemico esser dilegiato, havendosi con il giudice consultato che alla giornata dovesse revocare la concessa licenza & se bene il richiesto trovasse il giudice, che dopo la sicurtà del combattere il giudice ricusasse, non saria però della promessa liberato, perchè si deve la negligenza del giudice solo ad esso imputare; & in ciò la legge vuole che s’accusa la negligenza contra di colui che nel negligente amico si confida; & quello che trovasse & promettesse per arbitrio diffinire, in caso che non diffinisce è tenuto un altro ritrovare & per questo quello il quale trova giudice che la differentia intendere non vole, non si potrà appartener haver fatto il suo dovere, sì come nulla in ciò havesse adoperato & per questo non si può dire essere escusato, perchè è tenuto un altro diligente giudice & luoco ritrovare; & questo si prova per autorità di molte leggi imperiali, che dicono dove non è principio nè fine non si può dire esser adoperata cosa alcuna di effetto; dopo il pricipio si aspetta il fine di tutte le cose che se hanno a fare, attento che il pricipio è più degno del fine di tutte le cose che se hanno a fare & tutti gli effetti delle opere al fine si vedeno; per questo, se alla deputata giornata li armigeri fossero nel campo entrati & nella preparata lizza havessero cominciata la battaglia per alcun spatio di tempo, havendo il giudice lo pricipio della battaglia promesso & dopo havesse gittato il secreto, prohibendo li combattenti del combattere nella cominziata battaglia, allhora il provocato, havendo trovato giudice & luoco & tutto quello che nel combattere si ricerca et incominciata la battaglia haver fatto il suo dovere, in modo che fosse richiesto dal provocatore che di nuovo dovesse giudice ritrovare, non saria più tenuto et resteria della promessa libero, perchè havendo una volta lui trovato ciò che alla battaglia di giusta necessità si ricerca & cominciato a combattere col nimico, quantunque la battaglia non sia fornita n’è rimaso per lui di venire al fine. Ma solo perchè al giudice deputato, a lui non è paruto si debba più seguire per suo imperio & instato Decreto, facendo segno che più non si combattesse, puoi dire esser stato la lor querella per sentenza diffinitiva dal giudice competente & per quella haver posto quasi fine alla lor differenza & per questo il provocato è liberato dal giudice c’ha posto fine alla battaglia. Debbiamo ancora sapere & intendere che in caso che ’l requisitore volesse trovare altro giudice, che promettesse farli finire la cominciata battaglia, però non saria più tenuto lo richiesto andare innanzi al nuovo giudice a finirla, ancora che nuovamente lo requisitore il ricercasse, perchè mostrando haver fatto il debito suo & essendo per il giudice deputato provisto, come è ditto & narrato, si trova libero, in modo che non si può molestare per altri giudici in altri luochi o territori dal requisitore, che parendo a lui non esser satisfatto per la impedita battaglia, potria haver querella col giudice, con dire che lui è stato gravato, spartendo il combattere, ma non col richiesto, reservandosi per patto che fosse espresso in lor capitoli, che dovessero tanto combattere, affine che uno di quelli morto o disditto rimanesse: in tal conventione seriano tenuti in altro luoco et con altro giudice la battaglia fornire, questo che l’havesse a trovare il requisitore, a tal che si vedesse la vittoria dell’uno per morte o disdetta dell’altro, secondo la capitolata conventione; & questo si prova per autorità de molte imperiali leggi & comandamenti, quali parlano de gli narrati casi.
 
Habbiamo da vedere se dui armigeri si sfidassino a combattere & il richiesto trovando giudice competente & loco sufficiente et opportuno, sì com’è costume di tale combattere la ricerca, & venendo la deputata giornata, lo giudice c’haverà preso il giudicio, che da loro è stato accettato, per qualche causa non li parerà doversi la battaglia nella promessa giornata cominciare, perchè pare ad una delle parte grave, come che vorria entrare a combattere, il giudice o per non essere dotto o per volere maturamente studiare, intendere & vedere il modo de li Capitoli tra li disfidati fermati, o che parerà a lui per qualunque cagione che moverà la sua mente tal differire et usare cautela del buon sarto, quale havendo il panno innanzi, lui fa de’ molti disegni per venire al vero taglio, così adunque al buono fabricatore, quale prima che faccia il suo magisterio fa il disegno della futura opera, tal cautela usata dal giudice & differire la giornata; il provocato intende seguire la sua querela, perchè quello il quale ha provocato richiederà un’altra volta il suo richiesto. A tal che la differenza della loro querella totalmente se disfinisse, se domanda se con quel medesimo giudice & se nel deputato loco, essendo un’altra volta richiesto, debbono la battaglia incominciata o s’è tenuto il provocato d’altro luoco, giudice provedere, per essere passata la giornata & senza effetto di combatter, per negligenza dello eletto giudice. Si risponde de sì, perchè havendo il provocato eletto il giudice dopo la promissione del combattere, si potria presumere lui esser pentito, per haver trovato il giudice che con fatti & non con parole l’ha liberato, havendo differita la battaglia: per questo è tenuto il provocato d’un altro giudice provedere, acciocchè la battaglia si seguisse, ch’altrimenti haveria apparenza di fintione; havendo il giudice eletto, il combattere non esser seguito, potria dire il nemico esser dilegiato, havendosi con il giudice consultato che alla giornata dovesse revocare la concessa licenza & se bene il richiesto trovasse il giudice, che dopo la sicurtà del combattere il giudice ricusasse, non saria però della promessa liberato, perchè si deve la negligenza del giudice solo ad esso imputare; & in ciò la legge vuole che s’accusa la negligenza contra di colui che nel negligente amico si confida; & quello che trovasse & promettesse per arbitrio diffinire, in caso che non diffinisce è tenuto un altro ritrovare & per questo quello il quale trova giudice che la differentia intendere non vole, non si potrà appartener haver fatto il suo dovere, sì come nulla in ciò havesse adoperato & per questo non si può dire essere escusato, perchè è tenuto un altro diligente giudice & luoco ritrovare; & questo si prova per autorità di molte leggi imperiali, che dicono dove non è principio nè fine non si può dire esser adoperata cosa alcuna di effetto; dopo il pricipio si aspetta il fine di tutte le cose che se hanno a fare, attento che il pricipio è più degno del fine di tutte le cose che se hanno a fare & tutti gli effetti delle opere al fine si vedeno; per questo, se alla deputata giornata li armigeri fossero nel campo entrati & nella preparata lizza havessero cominciata la battaglia per alcun spatio di tempo, havendo il giudice lo pricipio della battaglia promesso & dopo havesse gittato il secreto, prohibendo li combattenti del combattere nella cominziata battaglia, allhora il provocato, havendo trovato giudice & luoco & tutto quello che nel combattere si ricerca et incominciata la battaglia haver fatto il suo dovere, in modo che fosse richiesto dal provocatore che di nuovo dovesse giudice ritrovare, non saria più tenuto et resteria della promessa libero, perchè havendo una volta lui trovato ciò che alla battaglia di giusta necessità si ricerca & cominciato a combattere col nimico, quantunque la battaglia non sia fornita n’è rimaso per lui di venire al fine. Ma solo perchè al giudice deputato, a lui non è paruto si debba più seguire per suo imperio & instato Decreto, facendo segno che più non si combattesse, puoi dire esser stato la lor querella per sentenza diffinitiva dal giudice competente & per quella haver posto quasi fine alla lor differenza & per questo il provocato è liberato dal giudice c’ha posto fine alla battaglia. Debbiamo ancora sapere & intendere che in caso che ’l requisitore volesse trovare altro giudice, che promettesse farli finire la cominciata battaglia, però non saria più tenuto lo richiesto andare innanzi al nuovo giudice a finirla, ancora che nuovamente lo requisitore il ricercasse, perchè mostrando haver fatto il debito suo & essendo per il giudice deputato provisto, come è ditto & narrato, si trova libero, in modo che non si può molestare per altri giudici in altri luochi o territori dal requisitore, che parendo a lui non esser satisfatto per la impedita battaglia, potria haver querella col giudice, con dire che lui è stato gravato, spartendo il combattere, ma non col richiesto, reservandosi per patto che fosse espresso in lor capitoli, che dovessero tanto combattere, affine che uno di quelli morto o disditto rimanesse: in tal conventione seriano tenuti in altro luoco et con altro giudice la battaglia fornire, questo che l’havesse a trovare il requisitore, a tal che si vedesse la vittoria dell’uno per morte o disdetta dell’altro, secondo la capitolata conventione; & questo si prova per autorità de molte imperiali leggi & comandamenti, quali parlano de gli narrati casi.

Revision as of 17:57, 26 September 2023

Paride del Pozzo
Also known as Paridis de Puteo
Born 1410
Pimonte
Died 1493
Napoli
Resting place Chiesa d'Sant Agostino
Occupation Jurist
Citizenship Neapolitan
Alma mater University of Naples
Patron Alfonso V of Aragon
Influenced Achilles Marozzo
Genres Legal treatise
Language
Notable work(s) De duello (1476)

Paride del Pozzo (called il Puteo; Latin: Paridis or Paris de Puteo) (1410-1493) was 15th century Italian jurist. He was born in Pimonte in the Duchy of Amalfi, from a family of Piedmontese origin.[1] He moved to Napoli early in life, where he began his study of the law; he went on to study at universities in Roma, Bologna, Firenze, and Perugia. Upon his return to Napoli, he entered the service of Alfonso V of Aragon ("the Magnanimous"), king of Napoli, and served in positions including General Auditor and General Inquisitor.

Later in his career, Pozzo wrote and published various legal treatises; perhaps owing to their position at the very beginning of the history of printing, they were reprinted many times over the subsequent century. In 1472-73, he published De syndicatu officialium, a treatise on forensic evidence. He followed this in 1476-77 with De duello, vel De re militari in singulari certamine ("On the Duel, or On Military Matters in Single Combat"). This treatise is particularly important due to its detailed descriptions of dueling laws and customs, which help establish the context of 15th century fighting systems, and also of incidents from specific historical duels, which shed light on how fighting looked in practice.

Pozzo died in 1493 and was buried in the Chiesa d'Sant Agostino in Napoli.

Treatise

Additional Resources

References

  1. According to Pietro Giannone, the family was originally from Alexandria, forced to continue moving due to political struggles.
  2. "Axe" omitted from all editions except the first.
  3. accie
  4. It: sententiousness