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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/79

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glia se demonstra esserence specie de tortura iudiciale, & nanti che se possa procedere per lo iudice a dare la tortura a alcuno malfactore pigliato, & posto in presone per lui se debbe primamente pigliare informatione dela vita de tal delinquente, & dopo intendere, & vedere li delicto delquale epso e accusato, & diligentemente vedere, intendere, & examinare tal causa; & trovandose li iudicii contra de epso tale che se possa venire a tortura se dona la tortura. Cosi adunque se debbeno manifesti indicii contra lo infamato per lo infamatore demonstrare in modo che non apparendo innocentia, ne manifesto delicto del provocato se debbia per potentia d'arme la verita demonstrare. Attale che l'uno, o l'altro resti confesso, o desdicto. Et questo vole la lege longobarda, & lo Imperatore Federico. Andrea de Sergnia, & misser Baldo de Perugia in una medesima sententia concordano.

Quando lo provocato havesse trovato il iudice & loco; se dopo il iudice denegasse de farse la battaglia se sara tenuto lo provocato trovare altro iudice. Capitolo VI.

Habiamo da vedere si doi cavalieri se disfidasseno per guagio de battaglia; & il rechiesto trovando iudice competente, & loco congruo, & opportuno si como lo costume de tale battaglia lo recerca; & venendo la deputata giornata lo iudice che havera preso il iudicio che da loro e stato acceptato per qualche causa no gli parera deverse la battaglia nela promessa giornata cominciare; & per