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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/75

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le lege se debbe intendere quando con propria volunta disobedisse il precepto delo suo signore. Ma non quando per caso fortuito, & per qualche necessitate delo assalto delo inimico vensse a disobedire non apparendo deliberato proposito nelo contravenire; & questa e la iustitia naturale & ragione temperata che tale se debbia per vinto & superato condemnare; & non pero debbe essere decapitato.

Dela prova qual se fa per la battaglia da persona a persona. Capitolo III.

Lo prelio dela battaglia particulare da persona a persona habiamo da sapere, & intendere che fo trovato, & inducto dal iudicio militare; che con arme se dovesse provare la dubiosa differentia, quando per altra prova non se potesse neli civili iudicii trovare, ne per altra manifesta coniectura se potesse il delicto presumere. Onde essendo uno accusato de homicidio, & volendo allegare haverlo per sua defensione commesso; alhora se potria pigliare la querela dela battaglia personale de provare lo accusatore, & lo accusato contra defensarse in iudicio de cavallaria; in tale caso volendo lo accusato fare prova havere facto per sua defensione lo homicidio debbe provocare lo accusatore nela battaglia. Ma posto chel principe comandasse se devesse procedere ala punitione delo homicida; non po piu allegare lo accusato volerlo provare in battaglia haverlo morto in sua defensione