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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/43

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Como li casi dele singulare battaglie dove non è constitutione d'arme, se judicano per imperiale lege. Ca. VII.

Non se debbe lassare de dire controversie de battaglie succedeno casi dubiosi nele singulare battaglie, o duelli dove non fosse stilo de arme observato, ne constitutione de militia judicare se devera per lege imperiale, overamente civile; perché li armigeri lo più dele volte soleno tale judicio recusare, cioè determinatione de lege imperiale, havendo tra de loro commune proverbio che la lege, & la justitia solamente consiste nele arme; & che la spata se da per libello; & ad coloro teneno le arme se dona quello che per justitia, de non darse se potria denegare. et Valerio Maximo dice che infragli strepiti dele arme non se possano intendere le voce de ragione civile; & quantunche loro pertendono de non se devere seguire la lege civile nel loro militare, & dubiose differentie, overo cause, senza dubio grandemente errano; perché in tale lege si fa mentione de tutta la militare disciplina. Et gli cavalieri armigeri sono tutti judicati per gli imperatori, per gli re, per gli principi, & loro conductieri, liquali per experimento hanno la doctrina dela militia delo stile, & constitutione che in arme se sogliano, & debbeno observare. Però communemente se regeno per lege scripta, intravenendo gli casi nele arme dubiosi recorreno a gli officiali de arme, overamente a loro capitanei, liquali judicando secondo lo vedere de loro intellecto, & judicii; per laquale