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Page:Duello, libro de re (Paride de Pozzo) 1521.pdf/137

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honore, & in beni negati per altri, & piu chi con giuramento negasse il furto; piu chi tenesse possessione contra iustitia per meno spatio de trenta anni; & si testimonii sono contrarii possono luno ontra l'altro combattere non con arme militare, ma con bastoni; quando gli testimonii delo auctore fosseno piu efficaci non havera loco la battaglia che se staria al loro dicto; & anchora sel figliolo nega il debito paterno se vene a battaglia, & per incendio si fa battaglia contra il malfactore, & non contra de chi consiglia.

In quanti casi e licito venire ala battaglia. Capitulo III.

ANchora e licito de periurio commesso voluntariamente farse battaglia, & de infidelita, & quando se producesse una scriptura contra, laquale se allegasse essere falsa; & quando doi fosseno investiti de una possessione, & non constasse quale de loro fosse il primo investito, & quando se denegasse un deposito da vinti ducati insu, & quando fosse facta una violentia sopra una possessione, o quando fosse denegato un debito se potria combattere, perche saria un latrocinio del debitore contra il suo creditore secondo Innocentio, & Baldo, & la lege longobarda vole, ma la lege civile dice il contrario che se debbe provare dinanzi al iudice, & non per forza d'arme; & questi, & simili altri casi pone la lege longobarda ; ma secondo la lege civile non se po combattere se non in crimine lese maiestatis, & per tradimento dela patria; ma per la consue-